Cassazione Penale, Sentenza n. 34472/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione e deduce: erronea applicazione della legge penale e mancanza/manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), per omessa valutazione e travisamento della bolla di consegna del 20/04/2012 e delle dichiarazioni del teste (tra cui Busatti); carenza di motivazione sul dolo relativo alla ricezione del titolo contraffatto; omessa rilevazione della prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello; richiesta di riqualificazione del fatto in contravvenzione per incauto acquisto (art. 712 c.p.). Viene lamentata la necessità che la Corte di legittimità riesamini la prova documentale e le dichiarazioni a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i rilievi sollecitano un nuovo apprezzamento della prova che è inammissibile in sede di legittimità; la presunta omissione di valutazione della bolla era basata su un documento non acquisito ritualmente nel primo grado (mancanza di deposito formale, copia illeggibile, assenza di originale e di indicazione dell'autore, incongruenza temporale con l'assegno). La Corte d'appello aveva adeguatamente valutato le deposizioni (sorella che incassò l'assegno contraffatto, funzionario bancario che attestò la contraffazione) e la mancata giustificazione della provenienza del bene è indice di conoscenza dell'illecita origine (dolo anche in forma eventuale). La censura sulla prescrizione è stata ritenuta generica e infondata in fatto alla luce dei periodi di sospensione non contestati. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Obbligo di indicare sinteticamente i motivi di impugnazione; qui richiamato per valutare la correttezza formale del ricorso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Facoltà di censurare in Cassazione errori di applicazione della legge penale e carenze o illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto però che i profili invocati chiedessero un riesame del merito o fossero generici
art. 192 c.p.p.
Norme sull'apprezzamento della prova e valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria spettasse al giudice del merito e non potesse essere rinnovata in sede di legittimità
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Previsione formale collegata all'impugnazione (richiamata nel ricorso); la motivazione è stata valutata alla luce dei limiti di ammissibilità in Cassazione
art. 648 c.p.
Fatto di ricettazione (ricezione/impiego di titolo contraffatto); la Corte d'appello ha trovato provati gli elementi del reato valorizzando la prova testimoniale e l'assenza di giustificazione della provenienza del bene
art. 712 c.p.
Contravvenzione dell'incauto acquisto; prospettata dalla difesa per riqualificare il fatto, ma assorbita perché fondata sulla valutazione di documenti non rituali e su questioni di merito
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per spese e somme a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito probatorio: i motivi che chiedono rivalutazione integrale della prova sono inammissibili
- Documenti prodotti a supporto dei motivi devono essere ritualmente acquisiti nel processo di merito (deposito formale, originali o adeguata giustificazione delle copie); in mancanza la loro valutazione può essere esclusa in Cassazione
- I motivi generici, privi di specifiche puntuali indicazioni, sono inammissibili in sede di legittimità
- Per far valere la prescrizione occorre indicare il calcolo dei termini e delle sospensioni; eccezioni generiche senza dati concreti rischiano di essere ritenute infondate
- Nel reato di ricettazione è sufficiente il dolo eventuale: la mancata giustificazione della provenienza di un bene è elemento indiziario rilevante della conoscenza dell'origine illecita
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia condanne per spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; pertanto vanno valutati con rigore i presupposti di ammissibilità prima di impugnare
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