Sentenza n. 16618/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro quanto al pagamento, in favore dell’avvocato antistatario, delle spese di lite liquidate a suo favore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, in parte qua, a due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma e del Tribunale di Velletri, che avevano riconosciuto a docenti con servizio a tempo determinato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero ad attivarla, oltre che a pagare le spese di lite, distratte in favore dell’avvocato difensore. Ha lamentato il mancato pagamento delle spese liquidate in suo favore quale antistatario. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha effettuato i pagamenti richiesti; il ricorrente ha quindi insistito per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha negato la richiesta di distrazione delle spese del presente giudizio: in caso di difesa in proprio non sono logicamente e giuridicamente configurabili né la mancata riscossione di onorari né l’anticipazione di spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio reputa sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente, come anche da lui stesso espressamente riconosciuto, risulta aver trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata abbia trovato piena soddisfazione.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza (virtuale), con liquidazione nella misura indicata in dispositivo; non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese (cfr. art. 93, primo periodo, cod. proc. civ., applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.).
La disciplina processuale civile richiamata per la distrazione delle spese si applica al processo amministrativo; la distrazione non è configurabile quando la parte si difende in proprio e non vi sono onorari non riscossi o spese anticipate.
art. 93, primo periodo, c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza (virtuale), con liquidazione nella misura indicata in dispositivo; non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese (cfr. art. 93, primo periodo, cod. proc. civ., applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.).
La distrazione delle spese presuppone onorari non riscossi o spese anticipate; tali presupposti mancano quando la parte svolge la propria difesa personalmente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La distrazione delle spese in favore del difensore non è configurabile quando la parte si difende in proprio, poiché in tale situazione non sono ipotizzabili onorari non riscossi né spese anticipate.
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