Cassazione Civile, Ordinanza n. 17741/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da numerosi medici che avevano svolto corsi di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991, conseguendo il diploma ma senza ricevere alcun compenso, contro le amministrazioni statali competenti. In primo e in secondo grado era stato negato il risarcimento del danno da parziale e tardivo adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva comunitaria 82/76/CEE, ritenendosi prescritto il diritto. In cassazione il primo gruppo di ricorrenti ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101 Cost., sostenendo che la corte territoriale avrebbe applicato un orientamento giurisprudenziale superato sulla prescrizione; 2) violazione dell'art. 2935 c.c., contestando la decorrenza del termine dal 27 ottobre 1999 e assumendo che la prescrizione sarebbe iniziata solo quando il rimedio giurisdizionale è divenuto effettivo, anche alla luce del DPCM del 2007; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., censurando il rigetto della domanda risarcitoria per mancata allegazione delle graduatorie e sostenendo che il danno fosse in re ipsa e fatto notorio; 4) violazione dell'art. 2041 c.c., invocando l'azione di arricchimento senza causa per l'attività svolta dai medici durante la specializzazione; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese per il preteso mutamento giurisprudenziale. Un secondo gruppo di ricorrenti, in via incidentale, ha dedotto violazioni delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, invocando anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla decorrenza della prescrizione in rapporto al momento in cui il rimedio giurisdizionale sarebbe divenuto effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla prescrizione perché la giurisprudenza è consolidata nel senso che il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999; ha inoltre escluso che le incertezze giurisprudenziali possano impedire la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sul danno, perché il ricorso non indicava specifiche circostanze di fatto tempestivamente allegate e provate, mentre la mera deduzione astratta del pregiudizio o del fatto notorio non basta; è stato infondato il motivo sull'azione di arricchimento senza causa, poiché il rimedio è sussidiario e non esperibile quando il danneggiato dispone dell'azione risarcitoria contro lo Stato. Infine è stato respinto il motivo sulle spese, non essendo violato il principio di soccombenza. Sono state rigettate anche le domande di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposte dalle amministrazioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale di tutti i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 101, secondo comma, Cost.
invocato dai ricorrenti, ma non accolto; la Corte non ravvisa violazione della norma nel richiamo al consolidato orientamento sulla prescrizione
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella giuridica, non le incertezze giurisprudenziali
artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
la domanda risarcitoria richiede specifiche allegazioni e prova dei fatti costitutivi del danno; il fatto notorio non può supplire a deduzioni generiche
art. 2041 c.c.
l'azione generale di arricchimento è sussidiaria e non esperibile se esiste l'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato
artt. 91 e 92 c.p.c.
non sussiste violazione del principio di soccombenza; la compensazione delle spese non era dovuta
art.96 c.p.c.
la domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta perché non ricorrevano i presupposti della consapevolezza del torto o dell'uso abusivo del processo
art. 332 c.p.c.
richiamato per escludere l'ordine di notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non raggiunti dalla notifica
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
L. n. 370 del 1999, art. 11
individua il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge
d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato come atto di trasposizione tardiva e incompleta delle direttive comunitarie
direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE
fonti sovranazionali la cui tardiva attuazione ha dato origine alla pretesa risarcitoria
art. 96 c.p.c.
richiamato anche ai fini della richiesta di condanna per lite temeraria, poi rigettata
Massime di principio
- Nel contenzioso risarcitorio per tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie in materia di specializzazione medica, il diritto al ristoro si prescrive nel termine decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge nazionale che ha riconosciuto il diritto, non dal successivo consolidamento della giurisprudenza o dal momento in cui la tutela appare più agevolmente esperibile.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., impedisce la decorrenza della prescrizione solo un impedimento giuridico all'esercizio del diritto; le incertezze sulla giurisprudenza, sulla legittimazione passiva o sulle modalità processuali non valgono come causa impeditiva, poiché non precludono in senso tecnico la possibilità di agire.
- La domanda di risarcimento del danno deve essere sorretta da allegazioni specifiche e tempestive sui pregiudizi concretamente subiti; non è sufficiente allegare in modo astratto la perdita del titolo o invocare il fatto notorio, occorrendo indicare le occasioni concretamente perdute o la reale penalizzazione subita.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è preclusa quando il danneggiato dispone di un'azione tipica di responsabilità contro il soggetto obbligato, poiché il rimedio ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondata quando la questione interpretativa è già stata risolta in modo coerente dalla giurisprudenza di legittimità e non vi sono reali dubbi sul punto decisivo.
- La condanna per lite temeraria richiede la prova di una condotta processuale connotata da consapevolezza del proprio torto o da abuso dello strumento giudiziario; non basta la sola soccombenza in un quadro di evoluzione giurisprudenziale complessa.
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