Sentenza n. 3688/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. La pretesa riguardava, in particolare, la convocazione presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 5 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nelle more del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare un’istanza amministrativa integra il soddisfacimento della pretesa relativa all’attivazione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere, anche se il provvedimento finale non è ancora stato adottato.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio contro il silenzio presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la specifica pretesa azionata; la mera definizione del procedimento non è necessaria quando la domanda giudiziale riguarda soltanto l’attivazione del procedimento.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia precedente al ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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