Cassazione Civile, Ordinanza n. 35029/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU relativo a un'area adibita ad attività turistico-commerciale di lido balneare. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo e secondo grado sul rilievo che il bene era stato sottoposto a sequestro preventivo e, quindi, non sarebbe più stato disponibile né idoneo a produrre rifiuti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'indisponibilità del bene sulla sola base del decreto di sequestro, senza prova dell'effettiva esecuzione e delle concrete modalità; 2) violazione degli artt. 62, 70 e 72 del d.lgs. n. 507/1993, per non aver considerato che la contribuente non aveva presentato denuncia di variazione delle condizioni di inutilizzabilità del bene; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, perché la società non avrebbe impugnato tempestivamente un sollecito di pagamento notificato in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il solo sequestro preventivo non comporti automaticamente la perdita della disponibilità dell'area né l'esclusione del presupposto impositivo TARSU: occorre la prova dell'effettiva esecuzione della misura, delle sue modalità, della coincidenza tra area sequestrata e area tassata e della concreta perdita di disponibilità. Inoltre, la temporanea indisponibilità dell'area non può essere dedotta per la prima volta in giudizio se non è stata oggetto di apposita denuncia di variazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene richiamato come parametro di legittimità per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Viene richiamato come parametro per censurare l'omessa pronuncia.
art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507 del 1993
La tassa è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti; le deroghe non operano automaticamente ma richiedono deduzione e prova del contribuente.
art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993
Le riduzioni o temperamenti tariffari per situazioni di minore utilizzazione del servizio non sono automatici e richiedono prova contraria del detentore dell'area.
art. 70, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507 del 1993
La variazione delle condizioni rilevanti ai fini tributari deve essere comunicata mediante denuncia di variazione.
art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993
È richiamato insieme alle norme sulla denuncia di variazione, a sostegno dell'onere di comunicare le condizioni rilevanti.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione grava sul contribuente che li invoca.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo ha la sola finalità di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi o il protrarsi dei reati; non implica di per sé l'automatica perdita della disponibilità materiale del bene.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario.
Massime di principio
- In materia di TARSU, il presupposto impositivo è la mera disponibilità dell'area idonea a produrre rifiuti; le cause di esclusione o riduzione del tributo non operano in automatico, ma devono essere dedotte e provate dal contribuente.
- Il sequestro preventivo di un bene non comporta automaticamente l'esclusione della tassazione: occorre accertare in concreto l'avvenuta esecuzione della misura, le sue modalità e la effettiva perdita di disponibilità del bene.
- Quando la disciplina tributaria richiede una denuncia di variazione, la temporanea indisponibilità del bene non può essere fatta valere per la prima volta in giudizio se non sia stata previamente comunicata all'ente impositor.
- La prova dell'inesistenza del presupposto d'imposta non può essere desunta in via automatica dal solo provvedimento cautelare penale, ma deve riguardare la concreta incidenza del provvedimento sull'uso del bene e sulla produzione di rifiuti.
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