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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22005/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta dal fallimento di una società di casa di cura privata contro alcuni ex amministratori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex artt. 2394, 2476 e 2043 c.c. per non avere versato, tra il 2004 e il 2009, imposte e altri oneri tributari dovuti dalla società, con conseguente addebito di interessi e sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Il fallimento sosteneva che tale condotta avesse leso sia il patrimonio sociale sia le ragioni dei creditori, quantificando il danno negli interessi e nelle sanzioni irrogate. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione ritenendo non negligente la scelta degli amministratori di differire il pagamento dei tributi in una fase di illiquidità, valorizzando la richiesta di rateizzazione e sostenendo, quanto all’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., che mancasse la prova di un nesso causale diretto tra condotta e insufficienza patrimoniale; quanto all’azione sociale ex art. 2476 c.c., che il fallimento non avesse provato la colpa degli amministratori. Nel ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme tributarie e degli artt. 115, 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte territoriale ritenuto lecita e non negligente l’omissione del pagamento dei tributi; 2) violazione dell’art. 2394 c.c. e dei principi sulla causalità, per avere confuso il presupposto dell’insufficienza patrimoniale con il danno risarcibile e imposto erroneamente che fosse l’insufficienza a dover essere causata dagli amministratori; 3) violazione degli artt. 1218, 2476 e 2697 c.c., per avere addossato al fallimento la prova della colpa nell’azione sociale, anziché presumere la responsabilità degli amministratori e porre su di essi l’onere di dimostrare l’esatto adempimento; 4) vizio di motivazione apparente e violazione degli artt. 2476 e 2934 c.c., per avere la corte d’appello fondato il rigetto su argomenti non coerenti con la sentenza di primo grado e su una ricostruzione congetturale della domanda relativa a sanzioni e interessi per altri tributi omessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. Ha affermato che la business judgment rule non copre scelte gestionali che comportino violazioni di legge, incluse quelle tributarie; che, nell’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., l’insufficienza patrimoniale è presupposto dell’azione e non coincide con il danno, il quale va invece ricondotto causalmente alla condotta illegittima degli amministratori; che nell’azione sociale ex art. 2476 c.c. grava sugli amministratori l’onere di provare la non imputabilità del fatto dannoso e l’esatto adempimento dei doveri; e che la motivazione resa sulla seconda censura d’appello era apparente, perché non consentiva di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. In sintesi, la sentenza di merito è stata cassata per errata ricostruzione dei presupposti della responsabilità e per difetto di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 2394 c.c.

    L’insufficienza del patrimonio sociale è presupposto per l’azione dei creditori, ma il danno risarcibile va individuato nella lesione causalmente derivata dalla condotta degli amministratori; non occorre che l’insufficienza sia stata immediatamente causata dalla loro condotta, purché vi sia nesso tra illecito gestorio e pregiudizio.

  • art. 2476 c.c.

    Nell’azione sociale di responsabilità, la società o il curatore devono allegare la violazione dei doveri e il nesso causale col danno; spetta agli amministratori provare la non imputabilità della condotta e l’adempimento dei propri obblighi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla parte attrice come ulteriore base di responsabilità aquiliana per il danno arrecato a società e creditori.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; in difetto, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i singoli vizi dedotti in cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    Per l’azione sociale, la responsabilità degli amministratori segue la logica dell’inadempimento: una volta allegata la violazione, incombe ai convenuti provare l’assenza di colpa o l’esatto adempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Rilevante per il riparto dell’onere probatorio, che non può essere invertito a danno del curatore quando agisce ex art. 2476 c.c.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sull’azione dei creditori e sulla natura del presupposto dell’insufficienza patrimoniale, distinto dal danno.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nella censura di extrapetizione e omessa pronuncia rispetto ai motivi d’appello.

  • art. 146, comma 2, l.fall.

    Il curatore può cumulare o far valere le azioni di responsabilità spettanti alla società e ai creditori, senza che esse perdano la propria autonoma disciplina.

  • d.lgs. 471/1997

    Richiamato come disciplina sanzionatoria tributaria per l’omesso o ritardato versamento.

  • d.lgs. 472/1997

    Richiamato insieme al d.lgs. 471/1997 quale quadro normativo tributario sanzionatorio.

  • art. 34 d.lgs. 446/1997

    La previsione di sanzioni amministrative e interessi per il ritardato o omesso versamento dell’IRAP conferma che il legislatore attribuisce priorità al credito erariale.

  • art. 9 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione agli interessi dovuti sugli importi non versati o versati in ritardo.

  • art. 51 c.p.

    Men zionato per escludere che scelte di pagamento di altri creditori possano scriminare l’omesso versamento di obblighi fiscalmente protetti.

  • art. 10-ter d.P.R. 74/2000

    Richiamato nel confronto con la giurisprudenza penale sull’omesso versamento e sulla prevalenza del debito fiscale.

Massime di principio

  • La business judgment rule non copre scelte gestionali che si traducano in violazioni di legge, incluse quelle tributarie: l’insindacabilità del merito imprenditoriale cede davanti a condotte irragionevoli, imprudenti o apertamente illegittime.
  • Nell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., l’insufficienza patrimoniale è il presupposto dell’azione e del suo interesse ad agire, ma il danno risarcibile resta quello causalmente derivato dalla condotta illegittima degli amministratori, non l’insufficienza in sé.
  • Per la responsabilità verso i creditori sociali non occorre che l’insufficienza del patrimonio sia stata immediatamente prodotta dall’atto illecito, essendo sufficiente che il pregiudizio alla massa sia conseguenza, anche mediata, della cattiva gestione.
  • Nell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., la società o il curatore devono allegare la violazione dei doveri e il nesso causale col danno; spetta agli amministratori provare di avere correttamente adempiuto o che il fatto dannoso non sia imputabile a colpa.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione o si fonda su argomenti congetturali non pertinenti alla domanda decisa.
  • Il mancato pagamento di tributi dovuti, accompagnato dalla scelta di destinare le risorse ad altri pagamenti, non è di per sé una condotta lecita o neutra solo perché l’ordinamento consente la rateizzazione di sanzioni e interessi; il dovere gestorio include la ricerca di soluzioni lecite per evitare l’insorgenza del debito fiscale e delle relative conseguenze.
  • Quando una norma tributaria prevede sanzioni e interessi per il ritardato o omesso versamento, ciò segnala che il legislatore attribuisce priorità al credito fiscale rispetto ad altri impieghi delle risorse aziendali in caso di tensione di liquidità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleInadempimentoAccertamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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