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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15553/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva disposto la consegna (esecuzione di mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale rumeno di Gorj) rilevando la violazione degli artt. 22 e 22-bis della L. 69/2005: in particolare denunciava che la decisione della Corte territoriale era stata pronunciata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 L. 69/2005, motivo che secondo il ricorrente avrebbe reso la decisione nulla; inoltre sosteneva il superamento del termine complessivo di novanta giorni previsto per la consegna allo Stato richiedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine di dieci giorni dell'art. 22 L. 69/2005 e i termini previsti dall'art. 17 (comma 2-bis) e dalle modifiche introdotte dall'art. 22-bis abbiano natura ordinatoria (termine 'ordinatorio') e non costituiscano cause di nullità automatica o di inefficacia della decisione di consegna. La Corte ha richiamato la disciplina che, dopo le modifiche normative, non prevede più la caducazione automatica della misura cautelare per inosservanza dei termini brevi e che l'inosservanza dei termini di comunicazione (60/30/90 giorni) impone obblighi di comunicazione o, nel caso del superamento dell'ultimo termine, l'esame della necessità del mantenimento della custodia, ma non incide sulla validità della decisione di consegna. Conseguentemente il ricorso è stato ritenuto infondato, il ricorrente condannato alle spese e disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, L. 69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22

    Il termine di dieci giorni per la decisione da parte del giudice del rinvio ha natura ordinatoria; il suo mancato rispetto non determina nullità del provvedimento né inefficacia della misura di consegna.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22-bis (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.10)

    I termini previsti (60, 30, 90 giorni) riguardano obblighi di comunicazione e la valutazione della custodia cautelare; la loro inosservanza non invalida la decisione sulla consegna, ma può obbligare la Corte d'Appello a riesaminare la necessità della custodia.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 2-bis

    Il termine per la decisione sulla consegna davanti alla Corte di appello non condiziona la validità della decisione di esecuzione del mandato e ha natura non nullificante.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 21 (abrogato)

    Riferimento storico alla disciplina precedente che prevedeva la perdita di efficacia automatica della misura cautelare: con l'abrogazione non esiste più tale caducazione automatica per il ritardo.

  • Codice di procedura penale, art. 177

    Principio di tassatività delle nullità: in assenza di previsione di nullità la violazione di termini ordinatori non comporta nullità automatica.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 9 e 13

    Riferimento alle misure cautelari applicabili in materia di mandato di arresto europeo; la mancata impugnazione di tali misure ha reso ininfluente la questione nel ricorso.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c)

    La Corte d'Appello ha posto come condizione della consegna che, essendo il soggetto residente stabilmente in Italia da almeno cinque anni, dopo il processo lo stesso sia rinviato in Italia per scontare eventuale pena o misura di sicurezza privativa della libertà.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha introdotto modifiche (tra cui art. 22-bis) chiarendo la natura e le conseguenze dei termini procedurali relativi alla decisione sulla consegna e ai relativi obblighi di comunicazione e riesame della custodia.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5

    Previsione procedurale sugli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione definitiva sulla consegna.

Massime di principio

  • I termini previsti dalla L. 69/2005 (es. art. 22, art. 17, art. 22-bis) sono generalmente di natura ordinatoria: il loro superamento non determina automaticamente la nullità della decisione di consegna del mandato d'arresto europeo.
  • L'inosservanza dei termini brevi impone obblighi di comunicazione e, al superamento dell'ultimo termine (es. 90 giorni), la Corte d'Appello deve valutare la necessità del mantenimento della custodia cautelare o la sua sostituzione, ma ciò non incide sulla validità formale della decisione di consegna.
  • Per impugnare efficacemente una decisione di consegna conviene focalizzarsi su vizi sostanziali (mancato rispetto delle garanzie processuali, difetti di individuazione del fatto o dell'identità, omissioni procedurali essenziali) piuttosto che sul mero ritardo nell'adozione del provvedimento, salvo che il ritardo abbia determinato una lesione effettiva di diritti (es. detenzione arbitraria non riesaminata).
  • Gli obblighi di comunicazione (al Ministro della Giustizia e all'autorità richiedente) derivanti dal superamento dei termini sono rilevanti sul piano internazionale e dell'accountability statale, ma non costituiscono di per sé motivo di annullamento della misura giudiziaria.
  • Difensore e imputato dovrebbero, se rilevano prolungati ritardi, chiedere alla Corte d'Appello la revisione della misura cautelare o la sua sostituzione prima di invocare la nullità della decisione di consegna in sede di legittimità.

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