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Ordinanza

Ordinanza n. 1034/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato un provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ha proposto anche un’istanza cautelare. Il ricorso è stato notificato direttamente presso la sede reale dell’Amministrazione, mediante PEC, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, come richiesto per le amministrazioni statali soggette al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il Tribunale ha rilevato la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933 e l’assenza di una sanatoria per spontanea costituzione. La questione processuale è stata esaminata alla luce dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021.

La decisione

Il TAR ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona. Il rinnovo deve essere effettuato entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, con deposito della prova della notificazione entro l’ulteriore termine perentorio di 7 giorni. Il mancato adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso. Il Tribunale ha precisato che, dopo la riscrittura dell’art. 44, comma 4, c.p.a. operata dalla Corte costituzionale, il giudice non deve più accertare se l’errore nella notificazione sia imputabile o meno al notificante: la rinnovazione è ammessa anche quando la nullità dipende da causa imputabile alla parte, al fine di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 5 novembre 2026. Nessuna decisione sulle spese è stata adottata, in ragione del carattere interlocutorio dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. ... Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio

    La notificazione del ricorso introduttivo a un’Amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato deve essere effettuata presso la competente Avvocatura distrettuale; la notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione è nulla e il vizio può essere rilevato d’ufficio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice. In seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della disposizione, non occorre accertare che l’esito negativo della notificazione sia dipeso da causa non imputabile al notificante; la rinnovazione è possibile anche quando la nullità sia imputabile alla parte, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, a fronte di un mero vizio di nullità dell’atto processuale

    La disciplina della rinnovazione della notificazione nulla deve evitare che un vizio meramente formale determini la perdita degli effetti della domanda per il solo spirare dei termini decadenziali, anche quando l’errore sia imputabile al notificante.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso introduttivo contro un’Amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale nel cui distretto ha sede il giudice adito; la notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione è affetta da nullità, rilevabile anche d’ufficio.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., senza dover verificare se la causa della nullità sia imputabile al notificante.
  • La rinnovazione della notificazione nulla è diretta a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e può essere disposta anche se l’errore notificatorio dipende dalla parte, evitando le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali.
  • L’inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per rinnovare la notificazione e per depositarne la prova comporta l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

Testo integrale

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