Circolare numero 106 del 11-07-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 4 giugno 2013 con la F.I.A.C.A., valida fino al 31 dicembre 2013, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi conti. La gestione dei rapporti finanziari è demandata alla Direzione generale.
Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione stipulata con la F.I.A.C.A. per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento ne riporta la durata, i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e di revoca, la misura del contributo, nonché gli aspetti finanziari e contabili connessi alla gestione del servizio.
Ambito di applicazione e durata
La convenzione è stata sottoscritta il 4 giugno 2013 ed era già stata approvata con determinazione n. 218 del 22 novembre 2012. La sua efficacia è limitata al periodo fino al 31 dicembre 2013.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione e dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono aderire al servizio i titolari di:
- pensione diretta;
- pensione indiretta;
- pensione di reversibilità.
Tali pensioni devono essere a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o di altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
È invece esclusa l’applicabilità della disciplina ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda esclusivamente prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, che contiene l’indicazione della misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della pensione;
- controfirmata dal responsabile locale della F.I.A.C.A.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale oppure degli uffici centrali della Federazione.
Decorrenza delle deleghe
Le deleghe rilasciate da pensionati già titolari di trattamento e presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione producono effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso criterio vale per le revoche.
Le deleghe, una volta controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato, devono essere presentate con un elenco in duplice copia. Una copia dell’elenco viene restituita dalla sede INPS alla F.I.A.C.A. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco e la copia della delega costituiscono prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e rapporti tra deleghe concorrenti
Nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, vale ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente. In tal caso, assume efficacia la delega successiva.
La circolare precisa che il rilascio di una nuova delega non integra una revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato, la struttura periferica dell’INPS la acquisisce e la revoca produce effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima mensilità, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le percentuali applicabili sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al suo doppio;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, la cui gestione è affidata a livello centrale tra la Direzione Generale e la F.I.A.C.A.
I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
- revoca delega: euro 0,74;
- variazione con revoca e acquisizione nuova delega: euro 1,48;
- gestione delega: euro 0,04.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10 della convenzione, la F.I.A.C.A. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la Federazione si impegna a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice convenzione e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS L1.
Ai fini contabili, per la rilevazione delle trattenute contributive sulle pensioni effettuate per conto della F.I.A.C.A., sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25363, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27363, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come richiamato anche nell’allegato n. 2.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
La convenzione è stata sottoscritta il 4 giugno 2013 con la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori, in attuazione della determinazione n. 218 del 22 novembre 2012. Essa riguarda la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti e ha validità fino al 31 dicembre 2013.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. È espressamente esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata si riferisce soltanto a prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della F.I.A.C.A. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati a firmare e presentare le deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche, a cura della sede locale oppure degli uffici centrali della Federazione.
Decorrenza delle deleghe
Per le deleghe presentate alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, nonché per le revoche, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS alla F.I.A.C.A. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, vale come prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e pluralità di deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è valida ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la delega successiva. È escluso che il rilascio di una nuova delega equivalga a revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% sulla quota fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio di tale importo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la F.I.A.C.A. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono: nuova delega su domanda di pensione euro 0,04; nuova delega su pensione esistente euro 0,74; revoca delega euro 0,74; variazione con revoca e acquisizione nuova delega euro 1,48; gestione delega euro 0,04.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10 della convenzione la F.I.A.C.A. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la Federazione si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS L1. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25363, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27363, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come richiamato anche nell’allegato n. 2.
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