Circolare numero 105 del 10-07-2013
1. Addizionale INAIL 1.1 Premessa 1.2 Modalità di recupero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il recupero dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico riferiti all’anno 2012. Il prelievo, fissato nello 0,16% del contributo assicurativo dovuto, riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato e sarà riscosso dall’INPS insieme alla contribuzione del 3° trimestre 2013 tramite modello F24. È precisato che il recupero non comporterà l’applicazione di somme aggiuntive.
Recupero addizionale INAIL per danno biologico sui contributi assicurativi agricoli 2012
Recupero dell’addizionale INAIL per il danno biologico sui contributi agricoli 2012
La circolare disciplina il recupero dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli destinata alla copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2012. Il recupero riguarda le aziende agricole assuntrici di manodopera e interessa i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Quadro normativo di riferimento
La comunicazione richiama l’articolo 13, comma 12, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede un contributo addizionale sui premi assicurativi finalizzato all’indennizzo del danno biologico, secondo misure e modalità definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Misura dell’addizionale
Viene indicato che, a seguito del Decreto del 10 aprile 2013 pubblicato il 7 giugno 2013 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’addizionale per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2012 è fissata in un aumento dello 0,16% del contributo assicurativo dovuto.
Modalità di recupero e soggetti coinvolti
L’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, provvede al recupero del contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera. Il versamento avverrà insieme alla contribuzione relativa alla competenza del 3° trimestre 2013, tramite lo stesso modello F24.
Indicazioni operative e importi
La circolare riporta, per il 2012, i seguenti valori di calcolo:
- addizionale oneri danno biologico sul contributo "Assistenza Infortuni sul lavoro": 10,125 x 0,16% = 0,0162%;
- addizionale oneri danno biologico sul contributo "Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro": 3,1185 x 0,16% = 0,0050%.
Oneri aggiuntivi
È espressamente precisato che al recupero non saranno applicate somme aggiuntive.
Punti principali
Premessa normativa
Richiama l’articolo 13, comma 12, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede un contributo addizionale sui premi assicurativi destinato all’indennizzo del danno biologico, secondo misure e modalità stabilite con decreto ministeriale.
Determinazione dell’addizionale per l’anno 2012
La circolare dà atto della pubblicazione del Decreto del 10 aprile 2013, relativa alla determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri da danno biologico per l’anno 2012. Il recupero è dovuto per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato ed è fissato nella misura di aumento dello 0,16% del contributo assicurativo dovuto per il 2012.
Modalità di recupero e riscossione
L’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, procede al recupero dell’addizionale dovuta dalle aziende agricole assuntrici di manodopera. Il recupero sarà riscosso unitamente alla contribuzione relativa al 3° trimestre 2013, mediante lo stesso modello F24.
Dettaglio delle aliquote indicate
Per il 2012 vengono riportate le seguenti applicazioni dell’aliquota: addizionale oneri danno biologico sul contributo "Assistenza Infortuni sul lavoro" pari a 10,125 x 0,16% = 0,0162%; addizionale oneri danno biologico sul contributo "Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro" pari a 3,1185 x 0,16% = 0,0050%.
Oneri accessori
La circolare precisa che al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.
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