Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 108 del 12-07-2013

Con le Determinazioni del Presidente dell’Istituto n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, è stata approvata la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps che, attraverso l’armonizzazione dei criteri amministrativi, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo regolamento unico INPS che armonizza la disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto, a seguito della soppressione di INPDAP ed ENPALS e del relativo accorpamento nell’INPS. Vengono chiariti ambito di applicazione, modalità di presentazione dell’istanza, requisiti per l’accoglimento, durata massima delle dilazioni, regole sulla correntezza contributiva, ipotesi di rateazione breve, cause di revoca o annullamento e competenze decisionali interne. La disciplina si applica ai debiti non ancora affidati all’Agente della Riscossione e non ancora oggetto di Avviso di Addebito.

Regolamento unico INPS sulle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa

Regolamento unico INPS sulle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa

La circolare definisce il nuovo assetto unitario della rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa dopo la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il trasferimento delle funzioni all’INPS. Il regolamento approvato con Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 costituisce la disciplina unica della materia per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto, sostituendo le precedenti regole settoriali.

Quadro normativo e finalità

La disciplina richiama come base normativa principale l’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla Legge n. 389/1989, e l’art. 116, comma 17, della Legge n. 388/2000. Tali disposizioni consentono il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge e, in casi particolari, l’estensione della durata della dilazione fino a 60 mesi previa autorizzazione ministeriale. La circolare evidenzia che l’armonizzazione dei criteri regolatori risponde anche all’esigenza di offrire strumenti coerenti con le condizioni economico-sociali attuali e con la funzione di recupero crediti dell’Istituto.

Ambito di applicazione della rateazione

Il contribuente che intende regolarizzare la propria posizione deve presentare un’unica domanda che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati verso tutte le Gestioni INPS. La domanda riguarda i debiti denunciati dal contribuente o accertati dall’Istituto, per i quali alla data di presentazione non sia stato effettuato il versamento nei termini e con le modalità di legge.

Sono considerati in fase amministrativa i crediti per i quali:

  • non sia ancora stato formato l’Avviso di Addebito ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010;
  • oppure siano ancora in gestione presso gli uffici legali e non siano stati affidati agli Agenti della Riscossione.

È espressamente consentito includere nella dilazione tutte le partite a debito per omissione o evasione, comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. La circolare richiama, per la verifica del corretto versamento delle quote a carico dei lavoratori, le indicazioni già fornite con la circolare n. 148 del 24 novembre 2010.

Durata della rateazione e possibilità di estensione

La regola generale consente la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino a un massimo di 24 mesi. Resta ferma la possibilità di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento fino a 36 rate. In casi specifici e per eccezionali motivi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può autorizzare la dilazione fino a 60 mensilità.

Presentazione della domanda e individuazione del debito

La domanda deve essere presentata telematicamente e può essere trasmessa dal soggetto responsabile dell’adempimento contributivo, dal delegato o dall’intermediario appositamente autorizzato. Il contribuente deve identificarsi con il codice fiscale e formulare un’unica istanza per tutte le Gestioni INPS interessate.

La circolare sottolinea l’importanza di una corretta individuazione dell’esposizione debitoria prima della domanda. Il contribuente deve acquisire una conoscenza chiara della propria posizione, anche mediante gli strumenti informatici disponibili, e segnalare eventuali discordanze alla struttura competente per ottenere la sistemazione dell’intera esposizione. Nella domanda devono risultare sia l’importo complessivo da rateizzare sia la quota riferita a ciascuna Gestione interessata.

Se la domanda non comprende tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito, essa viene respinta; resta possibile presentare una nuova istanza purché completa dell’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione.

Effetti della domanda e gestione dei versamenti successivi

Il piano di ammortamento viene calcolato sulle partite debitorie indicate dal contribuente e definitivamente confermate dalla Sede competente. Una volta emesso il piano, i versamenti effettuati successivamente e riferiti alle medesime partite diventano partite a credito dell’azienda e possono essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti dalla data di presentazione della domanda.

Restano invece esclusi dalla compensazione i versamenti che, dopo l’emissione del piano, il contribuente effettui a specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. La domanda comporta l’impegno al pagamento della prima rata e delle successive rate uguali e consecutive indicate nel piano, salvo l’ipotesi di estinzione anticipata e integrale della rateazione.

La circolare prevede inoltre che, se successivamente all’emissione del piano emergono ulteriori partite debitorie maturate prima della data della domanda, queste possano essere integrate nella rateazione già attivata. In tal caso l’estinzione dell’ulteriore debito avviene con il pagamento di un numero di rate pari a quelle accordate e non ancora scadute, calcolate sui medesimi presupposti del piano originario.

Condizioni di accoglimento e contenuto dell’impegno del contribuente

Alla presentazione dell’istanza il contribuente accetta espressamente le condizioni previste dal regolamento e l’importo del debito oggetto di regolarizzazione. Tale accettazione implica anche la rinuncia a tutte le eccezioni che possano incidere sull’esistenza o sull’azionabilità del credito, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L’accettazione del piano di ammortamento avviene solo per comportamento concludente, cioè con il pagamento, entro il termine indicato, della prima rata. Solo da quel momento la rateazione si intende attivata e si considera perfezionato il parere favorevole dell’Istituto ai fini delle condizioni previste dal D.M. 24 ottobre 2007 per il DURC.

La domanda deve anche recepire alcuni effetti economici e giuridici connessi alla dilazione:

  • il pagamento rateale comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda;
  • se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizza una riduzione del tasso, le maggiori somme già versate sono conguagliate sul debito residuo o rimborsate se la rateazione è già stata integralmente pagata;
  • analogo criterio opera per l’eventuale riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, commi 15 e 16, della Legge n. 388/2000.

Inoltre, la richiesta di dilazione delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali non fa venir meno l’obbligo dell’Istituto di procedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria competente nei casi previsti dall’art. 2 del D.L. n. 12/1983, come modificato.

Requisito di correntezza contributiva e rateazione breve

La permanenza del beneficio della rateazione è subordinata al regolare versamento sia delle rate accordate sia della contribuzione corrente o periodica alle scadenze di legge per ciascuna Gestione. Per favorire il rientro in bonis, può essere compreso nella rateazione anche l’ultimo periodo contributivo scaduto alla data della domanda.

Il regolamento vieta, in via generale, di inserire nella nuova istanza un’esposizione debitoria formatasi nel corso di una precedente dilazione. Tuttavia, è prevista una mitigazione attraverso il meccanismo della “rateazione breve”, finalizzato a mantenere la correntezza contributiva in presenza di temporanee difficoltà di liquidità.

La rateazione breve:

  • ha durata massima di sei mesi;
  • è utilizzabile una sola volta nel corso della rateazione principale;
  • consente il pagamento in un massimo di sei rate mensili;
  • dura tre mesi per datori di lavoro e committenti;
  • dura un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

Se il contribuente paga regolarmente le rate della rateazione breve, mantiene il requisito di correntezza contributiva. In caso di mancato o parziale pagamento di una rata, si determina la revoca della rateazione principale e della stessa rateazione breve; il credito residuo e gli importi ancora dovuti per le mensilità regolarizzate sono richiesti con Avviso di Addebito e affidati all’Agente della Riscossione. La rateazione breve può essere utilizzata anche con riferimento a Gestioni non comprese nella rateazione principale, purché il contribuente sia tenuto a un ulteriore obbligo contributivo e presenti l’istanza alla struttura competente.

Definizione del procedimento e piano di ammortamento

L’istruttoria si conclude con un provvedimento motivato di accoglimento, seguito dall’emissione del piano di ammortamento, oppure con un provvedimento di reiezione. Il provvedimento è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati in domanda, in via alternativa e obbligatoria.

Il procedimento deve essere concluso entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il piano di ammortamento è a rate costanti e il numero delle rate coincide con quello accordato. Le rate successive alla prima scadono mensilmente a 30 giorni dalla data del versamento della prima rata. Se la prima rata scade oltre i 15 giorni dalla presentazione, il versamento iniziale deve coprire il numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Annullamento del piano, reiezione e nuova istanza

Se, dopo l’accoglimento, il contribuente non versa integralmente o parzialmente la prima rata entro il termine assegnato, il piano di ammortamento è annullato. In tal caso non è possibile presentare una nuova istanza di rateazione per le medesime partite a debito; i crediti vengono richiesti con Avviso di Addebito e affidati all’Agente della Riscossione.

Diversamente, se la domanda è respinta per mancanza dei requisiti, il contribuente potrà ripresentare una nuova istanza sulle medesime partite solo dopo aver riacquisito le condizioni richieste dal regolamento.

Revoca della rateazione

La rateazione resta subordinata, per tutta la sua durata, al mantenimento della correntezza contributiva e al pagamento delle rate concordate. Il venir meno di una delle due condizioni comporta l’immediata revoca.

La revoca è disposta anche quando, pur permanendo la regolarità dei contributi correnti, risulti il mancato pagamento di due rate mensili consecutive fino al limite massimo previsto dal piano (24, 36 o 60 rate). Il provvedimento di revoca ha effetto dalla data di adozione e i crediti residui sono affidati al recupero tramite Avviso di Addebito e Agente della Riscossione.

Competenza decisionale

La circolare attribuisce le competenze decisionali in base al valore del credito e all’assetto organizzativo conseguente all’integrazione delle funzioni degli enti soppressi.

Le competenze sono così ripartite:

  • ai Direttori provinciali spetta decidere le rateazioni fino a 24 rate entro il limite di 500.000 euro, esprimere il parere sull’estensione fino a 36 rate e dare esecuzione all’autorizzazione ministeriale per tale estensione;
  • ai Direttori regionali spetta decidere le rateazioni fino a 24 rate per importi superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, nonché esprimere il parere sull’estensione fino a 36 rate entro tali limiti;
  • al Direttore Centrale Entrate spetta decidere le domande fino a 24 rate per crediti superiori a 1.000.000 di euro ed esprimere il parere sull’estensione fino a 36 rate nell’ambito degli importi di competenza.

Le stesse competenze valgono anche per le richieste di riduzione delle sanzioni civili. La circolare rinvia inoltre a un successivo messaggio per le modalità operative di presentazione della domanda e per la gestione delle istanze che coinvolgono più Gestioni.

Punti principali

Quadro normativo e finalità del regolamento unico

La circolare richiama la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il trasferimento delle funzioni all’INPS dal 1° gennaio 2012. In tale contesto, il nuovo Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, approvato con Determinazioni n. 229/2012 e n. 113/2013, diventa la fonte unica della materia e sostituisce le precedenti disposizioni. L’obiettivo è uniformare i criteri di gestione delle dilazioni e favorire il rientro dei contribuenti in difficoltà temporanea.

Ambito di applicazione e debiti rateizzabili

La domanda deve riguardare tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati verso tutte le Gestioni INPS, denunciati o accertati alla data di presentazione. La rateazione è ammessa per i crediti per i quali non sia ancora stato formato l’Avviso di Addebito e per quelli ancora in gestione presso gli uffici legali, non affidati all’Agente della Riscossione. È possibile includere anche omissioni ed evasioni, comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.

Durata della rateazione e limiti massimi

Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino a un massimo di 24 mesi. È confermata la possibilità di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’estensione fino a 36 rate e, per casi specifici, il decreto interministeriale può autorizzare fino a 60 mensilità. La circolare ribadisce che la disciplina applicabile è quella del nuovo regolamento unitario.

Presentazione dell’istanza e contenuto della domanda

Il contribuente, identificato dal codice fiscale, deve presentare un’unica domanda telematica per tutte le Gestioni interessate, tramite i canali consueti, direttamente o per mezzo di delegato/intermediario autorizzato. La domanda deve indicare sia l’importo complessivo del debito sia la ripartizione per ciascuna Gestione. Se non sono indicate tutte le Gestioni coinvolte, la domanda viene respinta, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza completa.

Definizione dell’esposizione debitoria e coordinamento con i versamenti

Prima della domanda il contribuente deve conoscere con precisione la propria posizione debitoria e segnalare eventuali difformità all’INPS. Una volta emesso il piano di ammortamento, i versamenti successivi riferiti alle stesse partite diventano crediti dell’azienda compensabili con i contributi dovuti dal momento della domanda, salvo i versamenti relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori, che restano esclusi dalla compensazione. La domanda comporta l’impegno al pagamento della prima rata e delle rate successive secondo il piano.

Condizioni di accoglimento, effetti dell’istanza e interessi

Con la domanda il contribuente accetta espressamente le condizioni del regolamento e rinuncia alle eccezioni che incidono sull’esistenza o azionabilità del credito e agli eventuali giudizi di opposizione civile. L’accettazione del piano si perfeziona solo con il pagamento della prima rata entro il termine indicato; da quel momento la rateazione si considera attivata. Sulle rate si applicano gli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda; in caso di riduzione autorizzata dal Ministero, le maggiori somme già versate sono conguagliate sul residuo o rimborsate. Analogo meccanismo è previsto per la riduzione delle sanzioni civili.

Correntezza contributiva e rateazione breve

Per mantenere la rateazione, il contribuente deve restare in regola sia con le rate accordate sia con i contributi correnti o periodici alle rispettive scadenze. È ammesso includere anche l’ultimo periodo contributivo scaduto alla data della domanda. Per esigenze eccezionali, il regolamento consente una 'rateazione breve' di durata non superiore a sei mesi, utilizzabile una sola volta nel corso della rateazione principale, con massimo sei rate mensili: tre mesi per datori di lavoro e committenti, un trimestre/rata per lavoratori autonomi. Il mancato o parziale pagamento comporta la revoca della rateazione principale e della rateazione breve, con recupero mediante Avviso di Addebito.

Procedimento, termini e annullamento del piano

La domanda viene definita con provvedimento motivato di accoglimento o reiezione entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di accoglimento segue l’emissione del piano di ammortamento a rate costanti, con rate successive mensili a 30 giorni dal pagamento della prima rata. Se la prima rata non viene pagata, il piano è annullato e le medesime partite non possono essere oggetto di una nuova domanda di rateazione; i crediti sono quindi affidati al recupero tramite Avviso di Addebito. Se invece vi è reiezione, la domanda può essere ripresentata quando siano stati recuperati i requisiti richiesti.

Revoca della dilazione e recupero crediti

La revoca opera immediatamente se viene meno una delle condizioni essenziali: mancato pagamento delle rate o perdita della correntezza contributiva. È prevista anche la revoca se, pur restando corrente la contribuzione, risultino impagate due rate mensili consecutive fino al limite massimo di 24, 36 o 60 rate. I crediti residui vengono richiesti con Avviso di Addebito e affidati all’Agente della Riscossione. La revoca produce effetti dalla data del provvedimento.

Competenze decisionali interne

La circolare attribuisce le competenze secondo importi e articolazione territoriale. I Direttori provinciali decidono le rateazioni fino a 24 rate entro 500.000 euro e danno esecuzione all’estensione a 36 rate; i Direttori regionali decidono fino a 24 rate per importi superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 euro, ed esprimono il parere per l’estensione; il Direttore Centrale Entrate decide per importi superiori a 1.000.000 euro e cura il monitoraggio uniforme dell’applicazione. Le stesse competenze valgono anche per le richieste di riduzione delle sanzioni civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.