Circolare numero 109 del 18-07-2013
Premessa 1. Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 2. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 3. Prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti 4. Prestazioni in denaro non contributive 4.1 Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità 4.2 Integrazione al trattamento minimo 5. Prestazioni familiari al pensionato 6. Autorizzazione alla prosecuzione volontaria 7. Totalizzazione dei periodi assicurativi 8. Disposizioni delle convenzioni previgenti che continuano ad essere applicabili anche dopo l’adesione degli Stati all’Unione europea - totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi 9. Disposizioni della previgente convenzione italo-croata che continuano ad essere applicabili dopo il 1° luglio 2013 - totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi ai fini pensionistici 10. Pensione autonoma e prorata di pensione 11. Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera 12. Regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, che adegua il regolamento (CE) n. 883/2004 in relazione all’adesione della Croazia all’Unione europea 12.1 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera c), iii) - riconoscimento di periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954 e prima del 5 ottobre 1956 12.2 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera e) - legislazioni croate di tipo A soggette al coordinamento speciale 12.3 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera f) - periodi assicurativi croati e di altri Stati membri non rilevanti ai fini del calcolo di determinate prestazioni croate 13. Domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013 14. Competenza in materia di domande di pensione, emissione dei formulari E 205I, autorizzazioni alla prosecuzione volontaria e riscatti 15. Formulari della serie E e Istituzione competente in materia di pensioni 16. Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale – procedura UNICARPE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1° luglio 2013, alla Croazia si applicano i regolamenti UE n. 883/2004, 987/2009 e 1231/2010, con conseguente sostituzione della convenzione bilaterale Italia-Croazia del 1997, salvo alcune disposizioni che restano vigenti. Vengono illustrati ambito soggettivo e oggettivo, totalizzazione dei periodi assicurativi, prestazioni non contributive, pensioni e prestazioni familiari, nonché le regole transitorie per le domande già definite o pendenti al 1° luglio 2013. La circolare disciplina inoltre le competenze operative, i formulari da utilizzare e l’adeguamento delle procedure di liquidazione.
Applicazione dei regolamenti UE alla Croazia dal 1° luglio 2013 in materia di sicurezza sociale e pensioni
Applicazione dei regolamenti UE alla Croazia dal 1° luglio 2013
La circolare disciplina gli effetti dell’adesione della Croazia all’Unione europea ai fini del coordinamento della sicurezza sociale. Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione alla Croazia i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché il regolamento (UE) n. 1231/2010, con sostituzione della convenzione bilaterale Italia-Croazia del 27 giugno 1997 e del relativo accordo amministrativo, salvo le disposizioni espressamente mantenute in vigore. La circolare precisa che il riconoscimento del diritto alle prestazioni può derivare anche da eventi verificatisi prima del 1° luglio 2013, ma la decorrenza e gli effetti economici non possono essere anteriori a tale data.
Dal 1° luglio 2013 la Croazia partecipa anche all’Unione economica e monetaria come Stato membro, pur continuando a utilizzare la kuna, in quanto non sono soddisfatte le condizioni per l’adozione dell’euro.
Ambito soggettivo di applicazione
La convenzione bilaterale limitava il campo di applicazione ai cittadini italiani e croati, oltre che, in alcune ipotesi, ad apolidi, profughi e familiari/superstiti. Con l’ingresso della Croazia nell’ambito dei regolamenti UE, l’ambito soggettivo è invece determinato dall’articolo 2 del regolamento n. 883/2004. Da tale data si applica anche il regolamento n. 1231/2010, con estensione ai cittadini di Paesi terzi cui i regolamenti comunitari sono applicabili per la sola ragione della nazionalità.
La circolare evidenzia inoltre che, a differenza della disciplina convenzionale precedente, i regolamenti europei si applicano anche ai dipendenti pubblici.
Ambito oggettivo e prestazioni interessate
Il regolamento n. 883/2004 amplia il perimetro delle prestazioni coordinate rispetto alla convenzione con la Croazia, includendo anche:
- prestazioni di pensionamento anticipato;
- prestazioni di maternità e paternità assimilate;
- assegni in caso di morte;
- prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
La circolare richiama espressamente tali estensioni come nuove materie rilevanti per la Croazia dal 1° luglio 2013.
Pensionamento anticipato e totalizzazione
Per i prepensionamenti, dal 1° luglio 2013 si applicano anche alla Croazia le istruzioni già fornite per altri Stati membri. I prepensionamenti della legislazione italiana sono considerati, ai fini del diritto comunitario, come "prestazione anticipata di vecchiaia"; di conseguenza, per il perfezionamento del requisito contributivo necessario all’accesso al pensionamento anticipato devono essere considerati utili anche i periodi assicurativi maturati in Croazia.
La circolare richiama inoltre la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi e ribadisce che, in assenza di specifiche norme del regolamento n. 883/2004 sulla totalizzazione multipla con Stati terzi, continuano a operare le regole delle convenzioni previgenti nei limiti indicati nei punti successivi.
Prestazioni non contributive, integrazione al trattamento minimo e maggiorazioni sociali
Dal 1° luglio 2013 si applicano alla Croazia gli articoli 58 e 70 del regolamento n. 883/2004. In materia di integrazione al trattamento minimo e di prestazioni speciali in denaro non contributive, la circolare distingue tra situazioni già in pagamento al 30 giugno 2013 e situazioni maturate successivamente:
- gli importi di integrazione al minimo già spettanti al 30 giugno 2013 continuano a essere corrisposti ai beneficiari residenti in Croazia;
- gli importi che sarebbero maturati dal 1° luglio 2013 in poi non possono più essere corrisposti al titolare di pensione residente in Croazia.
Per i residenti in Italia, l’integrazione al minimo spetta dal 1° luglio 2013 se sussistono i requisiti reddituali, a prescindere dal requisito dei 10 anni di contribuzione italiana previsto dalla legge n. 724/1994.
Con specifico riferimento alle maggiorazioni sociali, la circolare afferma che dal 1° luglio 2013 esse non possono essere corrisposte ai residenti in Croazia, sia per pensioni in regime nazionale sia per pensioni in regime internazionale, indipendentemente dalla cittadinanza. Restano invece esportabili gli assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità.
Prestazioni familiari al pensionato
È confermato l’orientamento già espresso nelle precedenti istruzioni: dal 1° luglio 2013 la residenza all’estero del familiare non impedisce il diritto del pensionato alle prestazioni familiari.
Prosecuzione volontaria
In base alla convenzione bilaterale, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nell’assicurazione italiana richiedeva almeno un anno di contribuzione in Italia. Dal 1° luglio 2013, ai fini della totalizzazione con i periodi croati, è sufficiente far valere nell’assicurazione italiana un contributo effettivamente versato per verificare i requisiti necessari all’autorizzazione.
Disposizioni convenzionali ancora applicabili e totalizzazione con Stati terzi
La circolare chiarisce che il regolamento n. 883/2004 sostituisce in linea generale le convenzioni tra Stati membri, ma alcune disposizioni previgenti possono rimanere applicabili se più favorevoli o fondate su circostanze storiche specifiche, purché richiamate nell’allegato II del regolamento.
Per la convenzione Italia-Croazia continua a trovare applicazione la disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi ai fini pensionistici, poiché il regolamento europeo non disciplina la cosiddetta totalizzazione multipla. Le norme convenzionali si applicano dunque ai soggetti già compresi nell’ambito della convenzione e, in forza dei principi richiamati dalla circolare, devono essere estese anche ad altri soggetti nei limiti indicati.
La circolare indica espressamente gli Stati con accordi rilevanti ai fini della totalizzazione: Bosnia-Erzegovina, Canada e Quebec, Macedonia, Norvegia, Serbia, Montenegro, Svizzera, Australia e Turchia.
Pensione autonoma, prorata e regole speciali croate
La precedente convenzione con la Croazia non richiedeva, in determinati casi, il calcolo dell’importo teorico e del prorata quando il diritto a pensione risultava perfezionato con soli contributi italiani o croati. I regolamenti UE, invece, impongono il calcolo del prorata quando il diritto a pensione sussiste in base ai soli periodi italiani, allo scopo di attribuire all’interessato il trattamento più favorevole tra il prorata e il calcolo sulla sola contribuzione italiana, senza considerare l’eventuale integrazione al minimo.
La circolare richiama inoltre le regole di coordinamento speciale per alcuni regimi croati di tipo A, nei quali i periodi assicurativi non sono rilevanti per il calcolo di determinate prestazioni. In tali casi, l’istituzione croata liquida le prestazioni secondo la sola legislazione nazionale, senza utilizzare i periodi inferiori all’anno di altri Stati membri; per contro, in ambito italiano i periodi croati inferiori all’anno continuano a essere utilizzabili secondo le regole già note.
Domande di pensione già definite o pendenti al 1° luglio 2013
Le domande di pensione già definite alla data del 1° luglio 2013 in base alla convenzione italo-croata o italo-jugoslava possono essere riesaminate su domanda dell’interessato alla luce dei regolamenti UE. Se la domanda di riesame è presentata entro due anni dal 1° luglio 2013, la decorrenza dei diritti può essere fissata da tale data; se è presentata successivamente, i diritti decorrono dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione.
Per le domande di riesame presentate entro il biennio, la circolare prevede una doppia liquidazione:
- per il periodo anteriore al 1° luglio 2013, secondo la convenzione bilaterale o italo-jugoslava;
- per il periodo dal 1° luglio 2013 in poi, secondo la regolamentazione comunitaria.
Se il trattamento convenzionale risulta più favorevole, esso viene mantenuto anche dopo il 1° luglio 2013, fermo restando il principio di inesportabilità delle maggiorazioni sociali.
Le domande di pensione ancora in corso di definizione al 1° luglio 2013 devono essere esaminate anche alla luce dei regolamenti UE, con attribuzione del trattamento più favorevole tra quello derivante dalla normativa comunitaria e quello derivante dalla convenzione. Lo stesso criterio vale anche per le domande presentate dopo il 1° luglio 2013 ma con decorrenza anteriore.
Competenze operative, formulari e procedure informatiche
Per le istanze dei residenti in Italia restano competenti le strutture territoriali; per quelle dei residenti in Croazia è competente la Direzione provinciale di Trieste. Per le domande di pensione trattate secondo i regolamenti UE devono essere utilizzati i formulari della serie E emessi dalla stazione di lavoro.
La circolare indica altresì l’istituzione croata competente in materia pensionistica, identificata nell’HZMO - Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje, Središnja Služba, Zagabria. Infine, viene comunicato l’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale e della procedura UNICARPE, al fine di consentire la liquidazione delle pensioni in convenzione con la Croazia con decorrenza luglio 2013.
Punti principali
Decorrenza dell’applicazione dei regolamenti UE alla Croazia
Dal 1° luglio 2013 la Croazia è assoggettata ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, come modificati, nonché al regolamento (UE) n. 1231/2010. Tali norme sostituiscono la convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo accordo amministrativo, salvo le specifiche disposizioni che continuano a valere secondo quanto indicato nei punti successivi. È precisato che il diritto a prestazioni può derivare anche da eventi anteriori al 1° luglio 2013, ma la decorrenza e gli effetti economici non possono essere fissati prima di tale data. Dal 1° luglio 2013 si applicano anche alla Croazia le decisioni della Commissione amministrativa e le disposizioni interne richiamate, mentre la valuta ufficiale resta la kuna per mancata adozione dell’euro.
Ambito soggettivo di applicazione
L’ambito soggettivo non è più limitato ai cittadini italiani e croati, agli apolidi, ai profughi e ai loro familiari/superstiti come prevedeva la convenzione bilaterale, ma è determinato dall’articolo 2 del regolamento n. 883/2004. Dal 1° luglio 2013, poiché il regolamento n. 1231/2010 vincola la Croazia, si estende anche ai cittadini di Paesi terzi cui i regolamenti comunitari si applicano in virtù della sola nazionalità. Viene inoltre evidenziato che i regolamenti UE si applicano anche ai dipendenti pubblici, diversamente dalla precedente convenzione limitata ai lavoratori del settore privato.
Ambito oggettivo e prestazioni ricomprese
Il regolamento n. 883/2004 estende il coordinamento anche a prestazioni non ricomprese nella convenzione bilaterale, tra cui le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di maternità e paternità assimilate, gli assegni in caso di morte e alcune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. La circolare precisa che tali materie rientrano nel nuovo quadro di coordinamento applicabile alla Croazia dal 1° luglio 2013.
Prestazioni di pensionamento anticipato e totalizzazione
Per i prepensionamenti si applicano alla Croazia, dal 1° luglio 2013, le istruzioni già emanate per altri Stati membri. I prepensionamenti italiani sono qualificati come "prestazione anticipata di vecchiaia" ai fini del diritto comunitario; pertanto, per il perfezionamento del requisito contributivo necessario al pensionamento anticipato, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi maturati in Croazia.
Prestazioni non contributive e integrazione al minimo
Dal 1° luglio 2013 si applicano anche alla Croazia gli articoli 58 e 70 del regolamento n. 883/2004 sulle integrazioni al trattamento minimo e sulle prestazioni speciali in denaro non contributive. Restano corrisposti ai beneficiari residenti in Croazia gli importi di integrazione al trattamento minimo già spettanti al 30 giugno 2013; non sono invece più corrispondibili gli importi che sarebbero maturati dal 1° luglio 2013 in poi. Per i residenti in Italia, l’integrazione al minimo spetta dal 1° luglio 2013 se sussistono i requisiti reddituali, a prescindere dal requisito dei 10 anni di contribuzione italiana previsto dalla legge n. 724/1994.
Maggiorazioni sociali, assegni di assistenza e prestazioni familiari
Dal 1° luglio 2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia per pensioni nazionali sia per pensioni in regime internazionale, indipendentemente dalla cittadinanza; tali prestazioni sono considerate inesportabili. Restano invece esportabili gli assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità. Quanto alle prestazioni familiari al pensionato, la residenza all’estero del familiare non esclude il diritto del pensionato alla prestazione a decorrere dal 1° luglio 2013.
Prosecuzione volontaria e totalizzazione dei periodi assicurativi
Ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, dal 1° luglio 2013, in presenza della totalizzazione con i periodi croati, basta far valere nell’assicurazione italiana un contributo effettivamente versato, mentre prima la convenzione richiedeva almeno un anno di contribuzione italiana. La circolare ribadisce inoltre le regole sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, richiamando la distinzione tra totalizzazione prevista dai regolamenti UE e quella multipla con Stati terzi, che continua a essere disciplinata dalle convenzioni previgenti nei limiti richiamati.
Disposizioni convenzionali ancora applicabili e totalizzazione con Stati terzi
La circolare spiega che il regolamento n. 883/2004 sostituisce in generale le convenzioni di sicurezza sociale tra Stati membri, ma alcune disposizioni previgenti restano applicabili se più favorevoli o legate a circostanze storiche specifiche, purché elencate nell’allegato II del regolamento. Per la convenzione Italia-Croazia resta applicabile la norma sulla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi ai fini pensionistici, anche se non richiamata nell’allegato II, poiché il coordinamento europeo non disciplina la totalizzazione multipla. Sono indicati gli Stati con accordi bilaterali rilevanti, tra cui Bosnia-Erzegovina, Canada e Quebec, Macedonia, Norvegia, Serbia, Montenegro, Svizzera, Australia e Turchia.
Pensione autonoma, prorata e casistiche particolari
La convenzione Italia-Croazia non imponeva, in alcuni casi, il calcolo dell’importo teorico e del prorata quando il diritto a pensione era maturato con soli contributi italiani o croati. I regolamenti UE, invece, prevedono il calcolo obbligatorio del prorata quando sussiste il diritto a pensione sulla base dei soli periodi italiani, al fine di attribuire il trattamento più favorevole tra prorata e calcolo con sola contribuzione italiana, senza considerare l’eventuale integrazione al minimo. Inoltre, per il superstite del pensionato che abbia maturato meno di un anno di contribuzione italiana, non spetta la pensione di reversibilità a carico dell’assicurazione italiana, trattandosi di prestazione spettante jure proprio.
Regolamento (UE) n. 517/2013 e modifiche al regolamento n. 883/2004
Il regolamento (UE) n. 517/2013 ha adeguato il regolamento n. 883/2004 all’adesione della Croazia. Tra le modifiche richiamate figurano: il mantenimento di specifiche disposizioni relative al riconoscimento di periodi assicurativi anteriori al 18 dicembre 1954 e al 5 ottobre 1956; l’individuazione di alcune legislazioni croate di tipo A soggette a coordinamento speciale; e la disciplina di determinati regimi croati per i quali i periodi assicurativi non rilevano ai fini del calcolo di alcune prestazioni, con conseguente applicazione della sola legislazione nazionale croata per tali casi.
Domande di pensione già definite o pendenti al 1° luglio 2013
Le pensioni già definite alla data del 1° luglio 2013 in base alla convenzione italo-croata o italo-jugoslava possono essere riesaminate su domanda dell’interessato secondo i regolamenti UE. Se la domanda di riesame è presentata entro due anni dal 1° luglio 2013, la decorrenza dei diritti può essere fissata da tale data; se presentata dopo, decorre dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione. Per le domande in corso di definizione al 1° luglio 2013, e anche per quelle presentate dopo ma con decorrenza anteriore, è necessaria una doppia liquidazione: fino al 30 giugno 2013 secondo la convenzione, dal 1° luglio 2013 secondo il diritto UE, con attribuzione del trattamento più favorevole.
Competenze operative, formulari e procedure
Le strutture territoriali restano competenti per le istanze dei residenti in Italia, mentre la Direzione provinciale di Trieste è competente per le richieste dei residenti in Croazia. Per le domande esaminate in base ai regolamenti UE devono essere utilizzati i formulari della serie E emessi dalla stazione di lavoro. È inoltre indicata l’istituzione croata competente in materia di pensioni, l’HZMO - Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje, Središnja Služba, Zagabria. Infine, la circolare segnala l’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale e della procedura UNICARPE per consentire la liquidazione delle pensioni in convenzione con la Croazia con decorrenza luglio 2013.
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