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Circolare

Circolare numero 107 del 11-07-2013

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la A.L.P.A.I. – Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 5 giugno 2013 con A.L.P.A.I., valida fino al 31 dicembre 2013, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono chiariti i pensionati legittimati a rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e trasmissione, la decorrenza di deleghe e revoche, le percentuali di contribuzione, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi codici e conti.

Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 5 giugno 2013 tra INPS e A.L.P.A.I. – Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani, approvata con determinazione n. 51 del 15 marzo 2013, avente ad oggetto la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013 e disciplina in modo puntuale soggetti abilitati, modalità di delega, decorrenza degli effetti, revoca, misura del contributo, rapporti finanziari e contabilizzazione.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono avvalersi del servizio di trattenuta del contributo sindacale. In base all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto a rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La circolare precisa espressamente che la norma non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento legislativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale della A.L.P.A.I.

Ai fini operativi, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle Strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale oppure degli uffici centrali di A.L.P.A.I.

Decorrenza delle deleghe e delle revoche

Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione e presentate alla Struttura territoriale INPS competente producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso criterio temporale vale per le revoche.

Le deleghe controfirmate da soggetti abilitati devono essere trasmesse con un elenco in duplice copia:

  • una copia resta agli atti della sede INPS;
  • una copia viene restituita alla A.L.P.A.I. con timbro e firma per ricevuta.

L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Regole sulla revoca e sul concorso di più deleghe

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, ai fini della trattenuta è efficace la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente. In tale ipotesi, prevale la delega successiva.

La circolare chiarisce inoltre che il rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita della precedente. Qualora l’INPS riceva direttamente dal pensionato la comunicazione di revoca della delega per la trattenuta sindacale, la Struttura periferica procede all’acquisizione della revoca, che diventa efficace dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% per gli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% per la parte di importo eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari, nonché le relative spese e rimesse, sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e vengono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e A.L.P.A.I. I costi del servizio sono stati determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011 e, per le attività indicate, risultano pari a:

  • € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
  • € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
  • € 0,74 per revoca delega;
  • € 1,48 per variazione (revoca più acquisizione nuova delega);
  • € 0,04 per gestione delega.

Esonero da responsabilità

Con l’articolo 10 della convenzione, A.L.P.A.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato soggetto alla trattenuta e l’organizzazione sindacale. Nelle controversie relative alla validità o regolarità del rilascio della delega, l’Organizzazione si obbliga a tenere indenne l’INPS da eventuali effetti negativi derivanti da tali contestazioni.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS I8. Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di A.L.P.A.I. sono istituiti due conti:

  • GPA25362, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27362, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, mentre nell’allegato n. 2 sono riportati i conti contabili istituiti.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, approvata con determinazione n. 51 del 15 marzo 2013 e sottoscritta il 5 giugno 2013, disciplina la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni per conto di A.L.P.A.I. ed ha validità fino al 31 dicembre 2013. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS. È esclusa l’applicabilità ai titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale A.L.P.A.I. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’Organizzazione.

Decorrenza delle deleghe e gestione delle revoche

Le deleghe e le revoche presentate alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS ad A.L.P.A.I. con timbro e firma per ricevuta, e insieme alla copia della delega costituisce prova dell’avvenuta presentazione. In caso di più deleghe rilasciate a organizzazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La nuova delega non implica revoca automatica della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato, la Struttura periferica la acquisisce con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia. Le aliquote previste sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo FPLD.

Rapporti finanziari, costi del servizio e rimborso spese

Gli aspetti finanziari sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale INPS e A.L.P.A.I. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono fissati in: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione, € 0,74 per nuova delega su pensione esistente, € 0,74 per revoca, € 1,48 per variazione (revoca più nuova delega) e € 0,04 per gestione delega.

Esonero da responsabilità e tutela dell’Istituto

Con l’articolo 10 della convenzione, A.L.P.A.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS I8. Ai fini contabili, per la rilevazione delle trattenute sui contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto di A.L.P.A.I. sono istituiti i conti GPA25362, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27362, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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