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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13931/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Catania che li aveva condannati al risarcimento dei danni nei confronti di Felice Sapuppo; il ricorso per cassazione è stato depositato via posta elettronica certificata direttamente alla Corte di Cassazione e non presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; inoltre i difensori hanno chiesto la restituzione in termine sostenendo una causa di forza maggiore (malfunzionamento del portale) per non aver potuto utilizzare il deposito telematico, ma la richiesta di restituzione è stata presentata oltre il termine dei dieci giorni e priva delle certificazioni previste

La decisione

la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di deposito presso la cancelleria competente e per utilizzo di indirizzo PEC non conforme a quello indicato dal decreto del Direttore generale della DGSIA; ha inoltre respinto l'istanza di restituzione in termine perché intempestiva (oltre i 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente la causa di forza maggiore) e priva della certificazione richiesta dall'art. 175-bis cod. proc. pen.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    la presentazione dell'impugnazione debba avvenire presso la cancelleria «del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»

    l'impugnazione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice a quo anche se il deposito avviene in modalità telematica; il deposito altrove è causa di inammissibilità

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    comma 1 (riferito alle modalità telematiche di deposito)

    stabilisce la possibilità del deposito telematico, ma sempre nel rispetto dell'obbligo di deposito presso la cancelleria competente previsto dall'art. 582

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    l'impugnazione è inammissibile "quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586"

    afferma che il mancato rispetto delle prescrizioni procedurali previste dagli articoli indicati comporta l'inammissibilità dell'impugnazione

  • decreto del Direttore generale della DGSIA 9 novembre 2020

    indica per il deposito degli atti presso la Corte di cassazione l'indirizzo PEC depositoattipenali[sezione]@giustiziacert.it

    esiste un indirizzo PEC ufficiale per il deposito degli atti; il deposito ad indirizzi diversi da quelli ufficiali può determinare l'inammissibilità

  • art. 2 decreto 27 dicembre 2024, n. 206

    facoltà riconosciuta alla parte privata di utilizzare il PDP previa attestazione della funzionalità dei sistemi informatici

    prevede la possibilità per la parte privata di utilizzare il Punto di Deposito della Procura (PDP) se attestata la funzionalità dei sistemi; l'accesso a tali facoltà richiede conformi attestazioni

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    richiesta di certificazione del direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e relativa attestazione con indicazione della data e dell'ora dell'inizio e della fine del malfunzionamento

    per ottenere la restituzione in termine per malfunzionamento dei sistemi telematici è necessaria la documentazione certificativa richiesta; in mancanza, l'istanza di restituzione è inammissibile

Massime di principio

  • Il deposito dell'impugnazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato anche quando si utilizza il canale telematico; il deposito presso indirizzi diversi può portare all'inammissibilità del ricorso
  • Prima di inviare un atto telematico verificare sempre l'indirizzo PEC ufficiale indicato dagli atti regolamentari (DGSIA) o dalla cancelleria competente; seguire strettamente le modalità indicate dalle norme
  • La richiesta di restituzione in termine per malfunzionamento dei sistemi informatici va proposta tempestivamente (entro 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente la causa) e corredata dalla certificazione richiesta (direttore generale DGSIA o attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario); l'assenza di tali documenti determina il rigetto
  • Non esiste un obbligo per la cancelleria del giudice ad quem di trasmettere tempestivamente gli atti al giudice a quo ai fini della validità della proposizione dell'impugnazione: l'onere di deposito è della parte che impugna
  • In casi dubbi relativi a malfunzionamenti telematici, adottare misure immediate: segnalare prontamente il malfunzionamento, acquisire la certificazione ufficiale, presentare entro i termini l'istanza di restituzione con la documentazione e, se possibile, utilizzare canali alternativi conformi alle norme (es. PDP) solo se correttamente attestati

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