Cassazione Penale, Sentenza n. 40737/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che aveva respinto l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, deducendo violazione dell'art. 275 c.p.p. (giudizio di proporzionalità e adeguatezza) e omesso scrutinio della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p.. La difesa sostiene che la versione difensiva (negazione della rapina violenta) non ha riscontri a favore della persona offesa e che, per contenere le esigenze cautelari, sarebbe stato sufficiente applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la residenza del padre, disponibile ad ospitare l'imputato; protesta inoltre che i precedenti penali, se rilevati, sono remoti nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è in parte inammissibile, in parte generico e manifestamente infondato. Ha richiamato il principio di assorbimento: la pronuncia di condanna (anche non definitiva) esclude l'interesse al riesame della gravità indiziaria salvo che siano prodotti nuovi elementi di prova (cosa non avvenuta). Sulla questione di proporzionalità/adeguatezza (art. 275), la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del collegio del riesame che ha valorizzato la gravità dei fatti, le modalità violente dell'azione (cingere il collo con il filo di un caricabatterie e minacciare di morte) e la pena irrogata (5 anni), giungendo alla conclusione che la custodia cautelare era adeguata per esigenze di speciale prevenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà e la sentenza deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, ai fini di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, il giudice deve considerare l'entità del fatto e la sanzione; ha condiviso la valutazione del riesame che ha valorizzato gravità e modalità dell'azione delittuosa
art. 273 cod. proc. pen.
Norma relativa al requisito della gravità indiziaria: la Corte ha applicato il principio secondo cui, dopo una pronuncia di condanna, non è consentito un autonomo riesame della gravità indiziaria salvo che non emergano nuovi elementi di prova
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo di deduzione del motivo in cassazione (violazione di legge); la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per genericità/manifesto infondamento
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e altre conseguenze processuali; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio per inammissibilità
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario riguardo alla permanenza della misura: la Corte ha ordinato la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla richiesta di trattazione orale in presenza; presenti nel procedimento ma non decisive ai fini della decisione
Massime di principio
- La pronuncia di condanna anche non definitiva tende ad esaurire l'interesse dell'imputato a rimettere in discussione in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi: un nuovo esame è consentito solo se emergono elementi di prova nuovi e idonei a cambiare la lettura degli indizi
- Nella valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare il giudice deve considerare gravità del fatto, modalità esecutive (es. particolare violenza) e la pena irrogata o prevedibile; tali elementi possono giustificare la custodia in carcere anche se esistono misure meno afflittive teoricamente disponibili
- Le doglianze che ripropongono le stesse argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del riesame o dell'appello sono inammissibili in Cassazione se non corredate da nuovi e specifici elementi
- La mera assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa non basta, in assenza di elementi nuovi, a ottenere la revisione cautelare dopo una condanna
- Ricorsi formulati in modo generico o che non esplicitano il nesso tra la decisione impugnata e le censure rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e ad oneri verso la Cassa delle ammende
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