Cassazione Penale, Sentenza n. 20684/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con tre censure: 1) omissione nel motivare sul motivo di appello relativo all'assenza di minaccia o violenza idonee a integrare la rapina; 2) contestazione per mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità invocata per indigenza e bisogno di cibo; 3) censura del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., sostenendo la modesta entità del danno economico e la carenza di danno morale alle vittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la condanna per rapina già pronunciata in primo e secondo grado: il fatto consisteva nel farsi consegnare, con violenza e minaccia, la somma complessiva di nove euro a due persone; una delle vittime riportò una ferita lacerocontusa. La Corte ha ritenuto che: a) la motivazione di merito è adeguata anche implicitamente, dato che le lesioni documentate smentiscono la tesi difensiva di assenza di violenza; b) lo stato di necessità non era provato perché erano presenti centri di assistenza in grado di fornire sostegno alimentare, quindi mancavano i requisiti di attualità e inevitabilità del pericolo; c) l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 non può essere riconosciuta poiché, oltre al danno economico modesto, va valutato il danno morale e la gravità della condotta (lesione, reiterazione, due vittime). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Riferita dall'imputato come attenuante per la modesta entità del fatto; la Corte ha ritenuto che la valutazione della 'tenuità' per il reato di rapina consideri anche il rilievo morale e le lesioni subite dalle vittime, quindi l'attenuante è esclusa.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 (Mirabilia)
Principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato a esaminare dettagliatamente tutte le deduzioni delle parti purché la motivazione, anche globale, renda comprensibili le ragioni della decisione; le difese incompatibili logicamente con la decisione si considerano implicitamente respinte.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 (Petrache)
Principio che l'indigenza da sola non integra la scriminante dello stato di necessità quando manchino gli elementi di attualità e inevitabilità del pericolo, essendo possibile l'intervento degli istituti di assistenza sociale.
Massime di principio
- La semplice indigenza o il bisogno di cibo non costituiscono automaticamente stato di necessità: bisogna provare l'attualità e l'inevitabilità del pericolo e l'assenza di alternative (p.es. servizi di assistenza disponibili).
- Per i reati che implicano violenza (es. rapina) la valutazione della 'tenuità' del fatto considera non solo il valore economico sottratto ma anche il danno morale, le lesioni e la reiterazione della condotta; quindi un ammontare modesto non esclude la gravità del reato.
- L'assenza di una confutazione puntuale di tutte le argomentazioni difensive non invalida la sentenza quando la motivazione, anche implicitamente, mostra di aver preso in considerazione i fatti decisivi e quando le deduzioni difensive risultano logicamente incompatibili con le risultanze processuali.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti o cause di giustificazione è essenziale dimostrare fatti concreti e requisiti legali (es. attualità/inevitabilità per lo stato di necessità; mancanza di violenza o lesioni per ridurre la gravità), non basta l'affermazione generica di bisogno o modesta entità del danno.
- In presenza di lesioni documentate alle vittime e di condotte ripetute/insistenti, i giudici di merito tendono a escludere attenuanti basate sul valore economico sottratto e sulla pretesa modesta offensività del fatto.
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