Sentenza n. 13924/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del diniego di visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Canton, il 9/9/2025, prot. n. 2043/2025, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, incluso il parere negativo della Questura di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di reingresso in Italia adottato dal Consolato Generale d’Italia a Canton, fondato sul parere negativo della Questura di Bologna
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione. Il permesso di soggiorno era scaduto l’11 aprile 2025 e l’interessato non aveva presentato tempestivamente la domanda di rinnovo perché si trovava in Cina per assistere la nonna gravemente malata. Ha sostenuto che il termine per il rinnovo del permesso di soggiorno fosse ordinatorio e che il Consolato non potesse negare automaticamente il visto sulla sola base del parere negativo della Questura, motivato dal superamento del termine di assenza o dalla mancata tempestiva richiesta di rinnovo. Il ricorrente ha inoltre invocato i propri legami familiari e professionali con l’Italia, dove viveva dall’età di sedici anni, aveva sempre regolarmente rinnovato il titolo di soggiorno, lavorava con contratto a tempo indeterminato e aveva costruito il proprio percorso personale e professionale. Ha lamentato, in particolare, che l’amministrazione non avesse valutato la causa di forza maggiore dedotta né lo avesse convocato per un colloquio consolare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di visto di reingresso e gli atti connessi. Ha rilevato che l’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999 disciplina il rilascio del visto allo straniero con documento di soggiorno scaduto da non più di sessanta giorni che abbia chiesto il rinnovo nei termini, prevedendo l’estensione del termine fino a sei mesi in presenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei parenti di primo grado o del coniuge. Il Collegio ha ritenuto che il Consolato, pur non contestando le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, avesse omesso di convocarlo per il colloquio consolare e di valutare le ragioni del ritardo, tra cui la causa di forza maggiore connessa alla malattia della nonna e il rilievo dei legami familiari secondo il contesto sociale cinese. Tale omissione ha determinato un deficit istruttorio e motivazionale. Il giudice ha inoltre escluso che il diniego fosse un atto dovuto fondato automaticamente sul parere negativo della Questura, poiché il termine considerato dall’amministrazione non era qualificato come perentorio e residuavano margini di apprezzamento discrezionale. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state poste a carico del solo MAECI per 1.500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La disposizione impone all’autorità consolare di valutare le ragioni del ritardo e i comprovati gravi motivi dedotti, senza considerare il diniego come atto automaticamente dovuto per il mero superamento del termine, quando siano stati allegati elementi idonei a giustificare l’assenza.
d.lgs. 286/1998
Il d.P.R. 394/1999 costituisce regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione e disciplina il visto di reingresso nel territorio dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del visto di reingresso, il superamento del termine previsto per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’assenza dal territorio nazionale non consente, di per sé, un diniego automatico quando il richiedente abbia dedotto specifiche circostanze giustificative e documentate.
- L’autorità consolare deve svolgere un’istruttoria effettiva sulle ragioni del ritardo e dell’assenza, valutando anche le eventuali cause di forza maggiore e gli elementi personali, familiari e professionali rilevanti ai fini del reingresso.
- Il parere negativo della Questura fondato esclusivamente sul superamento di un termine non esaurisce il potere valutativo dell’autorità consolare e non trasforma il diniego del visto in un atto vincolato, se il termine non è qualificato come perentorio dalla normativa applicabile.
- L’omessa convocazione dell’interessato al colloquio consolare, quando siano state dedotte circostanze di fatto potenzialmente decisive e non contestate dall’amministrazione, può integrare un deficit istruttorio e motivazionale idoneo a determinare l’annullamento del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →