Sentenza del 25/09/2019 n. 23844 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2005, una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile, determinandone l'importo sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e delle dichiarazioni dell'acquirente. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, deducendo, da un lato, la nullità dell'intero giudizio per omessa comunicazione dell'udienza di discussione e chiedendo la rimessione in termini e, dall'altro, l'omessa rilevazione dell'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per tardività. Tuttavia, la Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. Il contribuente aveva ricevuto la notifica dell'appello dell'Agenzia il 30 ottobre 2012 e quindi era a conoscenza dell'esistenza del processo; tale conoscenza escludeva la possibilità di impugnare tardivamente la sentenza sostenendo l'ignoranza del processo. L'omessa comunicazione della data dell'udienza avrebbe potuto essere fatta valere come motivo di impugnazione, ma entro i termini di legge. La sentenza della CTR è pertanto rimasta ferma. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare una sentenza dalla sua pubblicazione, anche in assenza di notificazione della sentenza. Il termine decorre dalla pubblicazione e la sua scadenza determina il passaggio in giudicato, salvo il caso eccezionale di effettiva ignoranza del processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza
Nel processo tributario, l'impugnazione oltre il termine lungo è ammissibile solo se la parte dimostra di non aver avuto alcuna conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Art. 161, comma 1, c.p.c.
L'omessa comunicazione della data di trattazione può costituire motivo di impugnazione della sentenza, ma deve essere dedotta entro i termini ordinari di impugnazione; non consente di superare indefinitamente il termine per impugnare.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito dell'atto dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario, quando ne ricorrono i presupposti.
Articoli 24 e 3 della Costituzione
La disciplina del termine lungo è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il principio di uguaglianza, poiché bilancia l'esigenza di tutela processuale con quella di certezza dei rapporti giuridici.
Massime di principio
- La parte che riceve la notifica dell'atto di appello non può normalmente sostenere di essere rimasta all'oscuro del processo, anche se non riceve successivamente l'avviso di udienza o la comunicazione della sentenza.
- L'omessa comunicazione dell'udienza deve essere fatta valere tempestivamente come vizio processuale, entro il termine previsto per l'impugnazione della sentenza; non consente, di regola, la rimessione in termini dopo la scadenza del termine lungo.
- Nel processo tributario il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione o dalla conoscenza effettiva della decisione, salvo la prova rigorosa dell'ignoranza totale del processo.
- La conoscenza dell'esistenza del giudizio impone alla parte di vigilare sul suo svolgimento e di rispettare i termini per le impugnazioni.
- La scadenza del termine di impugnazione tutela la stabilità del giudicato: anche eventuali irregolarità nella comunicazione degli atti non possono essere fatte valere senza limiti temporali.
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