Sentenza del 15/07/2016 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di accertamento - Contratto di comodato d'uso gratuito in ambito familiare - Non onerosità - Presunzione di compatibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione di un contratto di comodato d’uso gratuito stipulato in ambito familiare, avente ad oggetto la gestione di un’attività economica da parte di un diverso soggetto imprenditore. L’Amministrazione aveva contestato la genuinità o la non onerosità dell’accordo, ritenendo presumibilmente che il trasferimento della gestione celasse un rapporto oneroso o una diversa attribuzione dei redditi. Il ricorrente sosteneva invece che il vincolo familiare, l’assenza di corrispettivo, la mancanza di modifiche strutturali nell’organizzazione dell’attività e la coincidenza tra i soggetti coinvolti rendessero plausibile un comodato effettivamente gratuito.
La decisione
La decisione ha riconosciuto che, in presenza di uno stretto legame familiare e di elementi concreti coerenti con l’assenza di corrispettivo, è plausibile il ricorso a un comodato gratuito per attribuire a un altro familiare la gestione di un’attività economica. Il contratto può quindi essere ritenuto genuino anche senza un pagamento, purché non emergano elementi contrari, quali pagamenti occulti, simulazione, alterazioni dell’organizzazione aziendale o un effettivo trasferimento economico non dichiarato. L’avviso di accertamento è stato pertanto ritenuto infondato o comunque non adeguatamente provato dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Nei rapporti tra familiari, il legame parentale può rendere plausibile un comodato gratuito, ma non costituisce da solo prova decisiva: devono essere valutati anche il comportamento concreto delle parti e la struttura dell’attività.
- L’assenza di un corrispettivo è compatibile con la gestione di un’attività economica da parte di un familiare, soprattutto quando non vi siano modifiche organizzative sostanziali o elementi indicativi di un trasferimento oneroso.
- L’Amministrazione finanziaria non può presumere automaticamente l’esistenza di un contratto oneroso o simulato soltanto perché un’attività viene gestita da un soggetto diverso dal titolare originario; deve fornire elementi specifici e coerenti a sostegno della contestazione.
- Per difendere un comodato familiare è opportuno documentare il rapporto, la gratuità, l’effettiva disponibilità del bene o dell’attività, l’assenza di pagamenti e la coerenza tra quanto dichiarato e la concreta gestione economica.
- La presunzione di gratuità derivante dal contesto familiare è relativa: può essere superata da prove di canoni, utilità indirette, movimentazioni finanziarie o altri vantaggi economicamente valutabili.
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