Sentenza n. 6581/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del 16.1.2024, notificato a mezzo PEC in data 18.1.2024,-OMISSIS-, del 18.01.2024, avente a oggetto la “concessione contributi per il finanziamento delle domande presentate ai sensi della L.13/1989, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2021 secondo scorrimento. Istanza vs. -OMISSIS- del 19/02/2019 del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-. Riscontro Vs. nota -OMISSIS- del 30/12/2023 e -OMISSIS- del 30/11/2023”; - della determina Reg. Gen. -OMISSIS- del 25.1.2024 Reg. int. -OMISSIS-del 25.1.2024 prot. -OMISSIS- del 16.2.2024, notificata in data 16.2.2024, a mezzo PEC, con la quale il Comune di Bracciano ha disposto di revocare il contributo per la somma di € 8.252,31; - del tacito diniego parziale alla richiesta di ostensione di atti formulata dalla ricorrente ex artt. 22 e segg. legge 241/1990 e successive modificazioni, nonché ex art. 5, comma 2 d. lgs 33/2013 ed ex artt. 5-6 D. Lgs. n. 97/2016 (F.O.I.A.), la prima, in data 7.2.2024 a mezzo PEC inoltrata in pari data e ricevuta al protocollo comunale al -OMISSIS- dell’8.2.2024 e la seconda, nella quale si rilevava la incompletezza degli atti trasmessi, in data 22.2.2024 a mezzo PEC inoltrata in pari data e ricevuta al protocollo comunale al -OMISSIS- del 22.2.2024, anch’essa parzialmente disattesa; - del preavviso di diniego manifestato dal Comune di Bracciano con lettera -OMISSIS- del 29.3.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di concessione del contributo per l’installazione di un ascensore condominiale e revoca del contributo già erogato, oltre al parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria contributo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza, presentata quale unica erede del beneficiario deceduto, volta a ottenere il contributo previsto dalla l. 13/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, disponendo altresì la restituzione di € 8.252,31. Ha inoltre contestato il parziale diniego di accesso agli atti e dedotto: la violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 10, comma 5, l. 13/1989 e dell’art. 2 l. 241/1990, sostenendo la nullità del provvedimento tardivo; la violazione dell’art. 2-bis l. 241/1990, con domanda di indennizzo per il ritardo; l’illegittimità delle ragioni sostanziali poste a fondamento del diniego e della revoca, relative alla mancata sottoscrizione dell’istanza da parte del condominio o dell’amministratore, all’indicazione del condomino anziché del condominio quale beneficiario, all’assenza di autorizzazione dell’amministratore e alla mancanza di delibera assembleare; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento finale avrebbe introdotto ragioni ostative nuove rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di una successiva determina confermativa della revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché il contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche incide sull’esercizio dello ius aedificandi. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità: la successiva determina non impugnata era una conferma impropria, priva di autonoma lesività, perché non conteneva una nuova rivalutazione degli interessi. Quanto all’accesso, la produzione in giudizio della documentazione richiesta ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il motivo relativo alla tardività del provvedimento è stato respinto: i termini procedimentali, salvo espressa previsione legislativa, sono ordinatori e il loro decorso non consuma il potere amministrativo; inoltre, il silenzio-assenso non opera nella materia della salute e sicurezza pubblica, esclusa dall’art. 20, comma 4, l. 241/1990. È stata respinta anche la domanda di indennizzo da ritardo, poiché la ricorrente non ha provato di avere previamente sollecitato l’esercizio dei poteri sostitutivi, adempimento richiesto dall’art. 28, comma 2, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013. Sono invece stati accolti i motivi sostanziali e procedimentali. Il Comune, essendo già a conoscenza della delibera condominiale, dei costi e della quota a carico del beneficiario, avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale per acquisire eventuali integrazioni o sottoscrizioni mancanti. Il beneficiario del contributo è il singolo condomino interessato, non il condominio, anche se il pagamento materiale può essere effettuato dall’amministratore al fornitore. Le pretese autorizzazioni assembleari e dell’amministratore sono state ritenute prive di adeguato parametro normativo. È stata inoltre riconosciuta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: l’Amministrazione non può fondare il provvedimento finale su ragioni ostative nuove rispetto al preavviso; se tali ragioni emergono successivamente, deve adottare un nuovo preavviso prima della decisione finale. Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati annullati, con salvezza del riesercizio del potere nel rispetto dell’art. 10-bis e dell’effetto conformativo della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500, oltre accessori, fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie in materia edilizia; il giudice vi ricomprende la controversia sul contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto connessa all’esercizio dello ius aedificandi.
art. 10, comma 5, l. 13/1989
Prevede il termine procedimentale invocato dalla ricorrente; il suo superamento non determina, in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento tardivo.
art. 2 l. 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria, salvo diversa previsione espressa, e il suo decorso non consuma il potere amministrativo.
art. 20, comma 4, l. 241/1990
Esclude l’applicazione del silenzio-assenso alle materie della salute e della sicurezza pubblica, ritenute rilevanti nella fattispecie.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
Disciplina l’indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento.
art. 28, comma 2, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
Subordina la domanda di indennizzo da mero ritardo alla previa sollecitazione dei poteri sostitutivi, a pena di reiezione.
art. 9-bis l. 241/1990
Individua i poteri sostitutivi il cui esercizio deve essere previamente sollecitato ai fini dell’indennizzo da ritardo.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
Impone al responsabile del procedimento di curare l’istruttoria e consente di chiedere la rettifica o integrazione di dichiarazioni e istanze incomplete; nella fattispecie il Comune avrebbe dovuto attivare tale soccorso procedimentale.
art. 10-bis l. 241/1990
Vieta di fondare il provvedimento finale su ragioni ostative nuove rispetto a quelle comunicate nel preavviso di rigetto; l’emersione successiva di nuove ragioni impone un nuovo preavviso.
art. 22 l. 241/1990
Disciplina l’accesso documentale; la produzione in giudizio dei documenti richiesti ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Richiamato quale fondamento della richiesta di accesso civico generalizzato, definita mediante produzione della documentazione in giudizio.
artt. 5-6 d.lgs. 97/2016
Richiamati in relazione alla richiesta di accesso civico generalizzato, sulla quale è cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nella materia dei contributi pubblici destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia quando il contributo si collega all’esercizio dello ius aedificandi e all’esecuzione degli interventi edilizi.
- I termini di conclusione del procedimento amministrativo hanno natura ordinatoria, salvo che la legge stabilisca espressamente il contrario; il loro inutile decorso non produce la nullità del provvedimento tardivo né consuma il potere dell’amministrazione, integrando eventualmente silenzio-inadempimento.
- Il silenzio-assenso non si applica ai procedimenti rientranti nelle materie escluse dall’art. 20, comma 4, l. 241/1990, tra cui la salute e la sicurezza pubblica.
- Ai fini dell’indennizzo per il mero ritardo, l’interessato deve previamente sollecitare l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge; in mancanza, la domanda di indennizzo deve essere respinta.
- Quando l’amministrazione ritiene incompleta o irregolare un’istanza, ma dispone già di elementi che consentono di individuare il fatto e l’interesse perseguito, deve attivare il soccorso procedimentale previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, chiedendo le necessarie integrazioni o rettifiche prima di respingere la domanda.
- Il provvedimento finale non può essere fondato su ragioni ostative nuove rispetto a quelle comunicate nel preavviso di rigetto; se l’amministrazione acquisisce successivamente nuovi motivi ostativi, deve emettere un nuovo preavviso e consentire all’interessato di controdedurre.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →