Cassazione Penale, Sentenza n. 18386/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna emessa in appello per episodi di danneggiamento della vettura dell'ex fidanzata (27 e 30 settembre 2020). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) violazione di norme e vizi di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria testimoniale e per l'assenza di una motivazione rafforzata a fronte dell'overturning dell'assoluzione di primo grado; 2) vizio di legge e motivazionale sulla determinazione della pena, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla continuazione; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 635 c.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: ha ritenuto lecita l'attività motivazionale dell'appello (non era necessaria la rinnovazione del dibattimento né una motivazione "più forte" oltre quella svolta, data la conferma e la non contestazione dei dati di fatto e la valenza delle tracce elettroniche). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello ha anticipato indebitamente il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena (art. 635 c.4 c.p.), negandola in via preliminare; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza in parte qua e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della sospensione condizionale. La condanna di merito e il risarcimento confermati per il resto.
Norme richiamate
art.23 co.8 d.l. 137/2020
Riferimento procedurale relativo al contraddittorio scritto per la trattazione del ricorso (modalita' di notifica e dibattimento eccezionali).
art.606 lett. b ed e, c.p.p.
Norme di cassazione che individuano i vizî di motivazione e di applicazione di legge come mezzi di impugnazione; qui usate per censurare presunte violazioni nella motivazione e nella rinnovazione dell'istruttoria nonché nella determinazione della pena.
art.635 comma 4 c.p.
Disciplina la sospensione condizionale della pena e le condizioni per la sua concessione; la Corte ha ritenuto che il giudizio sulla sussistenza delle condizioni non possa essere anticipatamente deciso in sede di pronuncia ma debba seguire il passaggio in giudicato e l'eventuale adempimento degli obblighi imposti.
art.165 comma 2 c.p.
Richiamato in relazione alla finalita' riparativa e riabilitativa della sospensione condizionale; la Corte sottolinea che la sospensione realizza il meccanismo riparativo previsto dalla norma.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (EDU)
Riferimento ai parametri di garanzia del giusto processo e all'importanza dell'oralita' e immediatezza della prova; la Corte ha valutato che tali garanzie non richiedevano la rinnovazione dell'istruttoria nel caso concreto, dato che i dati fattuali erano documentali, acquisiti e non contestati.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022)
Principio secondo cui l'onere argomentativo del giudice d'appello e' proporzionato alla quantita' della motivazione del primo grado; utilizzato per motivare che non sempre e' richiesta una motivazione "ulteriore" di tipo rafforzato.
Massime di principio
- Il ribaltamento in appello di una assoluzione non impone automaticamente la rinnovazione integrale del dibattimento: la rinnovazione dell'istruttoria e' necessaria solo quando il giudice d'appello si fonda su elementi che richiedono l'acquisizione orale della prova o quando i fatti decisivi sono contestati.
- L'obbligo di "motivazione rafforzata" del giudice d'appello sussiste ma e' proporzionato alla motivazione adottata dal primo grado; non sempre e' necessaria una motivazione addizionale particolarmente ampia se il primo giudice ha spiegato limitatamente le ragioni dell'assoluzione e i dati fattuali sono documentali e non contestati.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalita' purché adeguatamente motivata; l'onere motivazionale aumenta se la pena si discosta dal minimo edittale, ma aumenti impliciti per continuazione possono essere giustificati se la condotta e la natura del reato sono identiche.
- La sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 635 c.4 c.p. non deve essere esclusa in modo anticipato e assoluto nella motivazione: il giudizio definitivo sulla sua concessione deve rispettare il momento procedurale (passaggio in giudicato) e verificare l'adempimento o la possibile imposizione degli obblighi riparativi/di pubblica utilita'.
- Le tracce elettroniche e i dati 'freddi' possono avere valore decisivo quando rendono implausibili o inconsistente l'alibi o le alternative prospettate dalla difesa; ipotesi difensive senza elemento probatorio concreto (es. uso del veicolo da terzi) rischiano di essere considerate irreali e insufficienti a determinare il ragionevole dubbio.
- Strategia difensiva consigliata in casi analoghi: se la condanna interviene in appello, contestare puntualmente la legittimita' della mancata rinnovazione dell'istruttoria solo se sussistono elementi probatori orali decisivi non inseriti; prospettare ricorso sulla sospensione condizionale se la motivazione di rigetto e' formulata in termini anticipatori.
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