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Legge

L.R. Umbria 11/2001

"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)".

Normativa regionaleL.R. Umbria 11/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra disciplina le sanzioni amministrative per violazioni tributarie regionali e degli enti delegati, con esclusione dell’IRAP, richiamando i decreti legislativi n. 471, 472 e 473/1997. Modifica inoltre la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e del tributo speciale per il deposito in discarica, fissando regole su accertamento, ravvedimento, prescrizione, riscossione e soglia minima di non riscossione.

Sanzioni tributarie regionali e modifiche a tasse concessioni regionali e tributo discarica

Sanzioni tributarie regionali in Umbria

La legge regionale dell’Umbria definisce la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza regionale o degli enti delegati, con esclusione dell’IRAP. Essa si coordina con la normativa statale di settore e con i principi dello Statuto del contribuente, e introduce anche modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e del tributo speciale per il deposito in discarica.

Ambito di applicazione e rinvii normativi

La disciplina generale riguarda le violazioni di norme tributarie regionali o di tributi gestiti da enti delegati per funzioni regionali. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e la legge n. 212 del 2000. La normativa non si applica all’IRAP.

Accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni

L’accertamento formale delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono alla struttura regionale o dell’ente delegato competente in materia di tributi, secondo i procedimenti previsti dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 472/1997. Le sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato versamento possono essere irrogate anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa statale richiamata. Per la riscossione si applicano le regole previste per il tributo cui la violazione si riferisce.

Misura delle sanzioni e ravvedimento

Salvo diversa previsione, il ritardato o omesso versamento del tributo regionale comporta una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o versato oltre la scadenza. Le sanzioni con misura edittale variabile sono determinate secondo i criteri del D.lgs. n. 472/1997. È ammesso il ravvedimento nei casi e nelle misure previste dalla normativa statale, purché la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziate attività di verifica o accertamento formalmente portate a conoscenza dell’interessato.

Cause di non punibilità e violazioni formali

Non si applicano sanzioni quando ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza previste dalla normativa statale e dallo Statuto del contribuente. Non sono inoltre irrogate sanzioni per mere violazioni formali che non comportino alcun debito d’imposta.

Compensazione, rateizzazione e autotutela

In presenza di un provvedimento definitivo, la struttura competente al rimborso può disporre, sentito l’interessato, la compensazione tra debito e sanzione. In casi eccezionali e su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento della sanzione può essere rateizzato fino a 30 rate mensili, con interessi al tasso previsto per il ritardato versamento del tributo. La Regione o l’ente delegato può annullare d’ufficio, anche parzialmente, gli atti illegittimi e sospenderne gli effetti; il potere è attribuito al responsabile della struttura competente in materia di tributi.

Termini di decadenza, prescrizione e tutela

Gli atti di contestazione o di irrogazione immediata devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione. Entro lo stesso termine devono essere resi esecutivi i ruoli relativi alle sanzioni iscritte a ruolo. Se la notifica è eseguita nei termini ad almeno uno degli autori e a uno dei responsabili in solido, il termine è prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione si prescrive secondo il termine previsto dal D.lgs. n. 472/1997; l’impugnazione interrompe la prescrizione. Contro l’irrogazione o l’iscrizione a ruolo è ammesso ricorso amministrativo alla struttura che ha irrogato la sanzione, da presentare con raccomandata A/R; la decisione va adottata entro 180 giorni e non sospende gli interessi.

Disposizioni transitorie

La disciplina si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data del 1 aprile 1998, salvo le ipotesi espressamente richiamate dalla legge.

Modifiche alla legge regionale sulle tasse sulle concessioni regionali

La legge aggiorna la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali introducendo un obbligo di trasmissione all’ufficio tributi regionale, entro 30 giorni, delle copie degli atti e delle loro variazioni da parte dei soggetti competenti al rilascio. Gli atti devono indicare gli estremi del versamento della tassa. Per la riscossione coattiva si applicano le norme sul recupero delle entrate tramite ruolo. Le sanzioni sono ridefinite: esercizio di attività senza il prescritto atto soggetto a tassa comporta una sanzione dal 100% al 200% della tassa, con minimo di lire 200.000; omesso o tardivo pagamento della tassa annuale comporta sanzione del 30%, salva la disciplina del ravvedimento; il pubblico ufficiale che rilascia l’atto senza pagamento è punito con sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000, fermo restando l’addebito della tassa al titolare, se questi provvede spontaneamente entro sei mesi.

Decadenza e rimborso per le tasse sulle concessioni regionali

L’accertamento delle violazioni per le tasse sulle concessioni regionali può essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione. Il rimborso delle somme non dovute va richiesto entro tre anni dal versamento o dalla comunicazione del rifiuto dell’atto. Se la tassa non è stata pagata, l’atto non acquista efficacia finché il pagamento non avviene, e in tal caso non sono dovute sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Modifiche al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa tributaria prevista dalla normativa statale richiamata, oltre al recupero del tributo. Per violazioni diverse si applicano le sanzioni di cui alla legge n. 549/1995 come modificata. Chi gestisce una discarica abusiva o effettua abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti è tenuto al pagamento del tributo e a una sanzione pari a tre volte il tributo. Le sanzioni tributarie si applicano indipendentemente dalle eventuali sanzioni statali e restano fermi gli obblighi di bonifica e rimessa in pristino. Anche per questa materia l’accertamento decade se non effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.

Notifica degli atti e crediti di modesto importo

Gli atti di accertamento e le ordinanze di ingiunzione relative a violazioni tributarie possono essere notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari regionali, comprensivi solo di sanzioni e interessi, se l’importo dovuto per ciascun credito e per ciascun periodo d’imposta non supera euro 30. La soglia non opera in caso di ripetuta violazione per almeno un biennio degli obblighi di versamento relativi allo stesso tributo, né quando il mancato pagamento riguarda l’intero tributo dovuto.

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