L.R. Umbria 16/2001
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15.11.1999, n.30 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18.11.1998, n.37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n.422 )".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Umbria modifica le leggi regionali n. 30/1999 e n. 37/1998 per escludere dall’abrogazione l’art. 10 della l.r. n. 24/1991 e l’art. 9-bis della l.r. n. 10/1995, ripristinandone la vigenza. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è stata dichiarata urgente.
Ripristino di disposizioni regionali abrogate in materia di abrogazioni legislative e trasporto pubblico locale
Ripristino di norme regionali già abrogate
La legge regionale dell’Umbria interviene in modo puntuale su due precedenti discipline, con l’effetto di far rivivere disposizioni che risultavano già abrogate. Il provvedimento non introduce una regolazione organica nuova, ma opera una correzione normativa nell’ambito della semplificazione legislativa e del trasporto pubblico locale.
Semplificazione legislativa e ripristino dell’articolo 10 della l.r. n. 24/1991
Modificando la legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, viene precisato che tra le disposizioni escluse dall’abrogazione vi è l’articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24.
La conseguenza espressa dalla legge è il ripristino della vigenza dell’articolo 10 della l.r. n. 24/1991, che era stato precedentemente abrogato.
Trasporto pubblico locale e ripristino dell’articolo 9-bis della l.r. n. 10/1995
La legge interviene anche sulla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, come già modificata dalla l.r. n. 42/2000, ampliando l’elenco delle disposizioni escluse dall’abrogazione. In particolare, viene inserito anche il numero 9-bis tra gli articoli richiamati.
L’effetto dichiarato è il ripristino della vigenza dell’articolo 9-bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, come aggiunto dalla l.r. n. 42/1997, anch’esso in precedenza abrogato.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 69, comma 2, dello Statuto regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 16 lug 2001L.R. Umbria 17/2001
- Legge · 20 ago 2001L.R. Umbria 22/2001
- Legge · 20 ago 2001L.R. Umbria 23/2001
- Legge · 27 apr 2001L.R. Umbria 14/2001
- Legge · 27 apr 2001L.R. Umbria 13/2001
- Legge · 17 apr 2001L.R. Umbria 11/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →