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Legge

L.R. Umbria 17/2001

"Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13)".

Normativa regionaleL.R. Umbria 17/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 17/2001 modifica e coordina precedenti leggi regionali in materia finanziaria, contabilità e programmazione negoziata. Introduce regole sul regolamento di organizzazione/contabilità, sul fondo regionale per la programmazione negoziata e prevede deroghe transitorie per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 nella disciplina del bilancio e dei centri di responsabilità.

Modifiche e disposizioni transitorie in materia finanziaria regionale

Modifiche e riordino della disciplina finanziaria regionale

La legge interviene su alcune disposizioni regionali dell’Umbria in materia di organizzazione, contabilità, programmazione negoziata e bilancio. Il provvedimento ha natura coordinativa e modificativa, con una specifica parte transitoria limitata agli esercizi finanziari 2001 e 2002.

Regole economico-finanziarie e regolamento di organizzazione

Viene integrata la disciplina della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, prevedendo espressamente che il regolamento di organizzazione comprenda anche la disciplina del regolamento di contabilità. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme su patrimonio, contabilità e attività contrattuale vigenti per le Aziende sanitarie locali.

Coordinamento della disciplina sulla programmazione negoziata

La legge modifica il richiamo contenuto nella legge regionale 7 aprile 1999, n. 8, sostituendo il riferimento normativo precedente con quello all’art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2000, n. 13. Si tratta di un aggiornamento del coordinamento interno della disciplina regionale sulla programmazione negoziata.

Funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata

È introdotta una nuova disciplina del fondo regionale per la programmazione negoziata. In relazione ai progetti e programmi individuati dalla Giunta regionale:

  • la Giunta provvede con proprio atto al prelevamento dal fondo, sia in termini di competenza sia di cassa;
  • le somme prelevate vengono iscritte nelle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità previsionali di base;
  • tali somme restano vincolate alla realizzazione dei progetti e programmi finanziati.

Le economie eventualmente accertate al termine dell’esecuzione dei progetti e programmi sono destinate alla ricostituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata.

Disposizioni transitorie sul bilancio per il 2001 e il 2002

Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 è prevista una deroga alla disciplina della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in particolare agli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lettera a). In conseguenza di tale deroga:

  • singole unità previsionali di base possono corrispondere a più centri di responsabilità amministrativa;
  • spese omogenee attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere inserite in un medesimo capitolo.

Ambito temporale di applicazione

La parte effettivamente limitata nel tempo riguarda solo la deroga prevista per gli esercizi finanziari 2001 e 2002. Le altre modifiche hanno portata generale nell’ordinamento regionale, nei limiti della loro vigenza successiva.

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