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Legge

L.R. Umbria 7/2001

"Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 - 'Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari' e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22.4.1997, n. 15 - "Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale".

Normativa regionaleL.R. Umbria 7/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 7/2001 modifica le regole su segreterie dei gruppi consiliari e personale degli uffici di supporto del Consiglio regionale, aggiornando inquadramenti, contratti a termine, indennità e modalità di alimentazione dei fondi. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e riguarda la disciplina organizzativa interna regionale.

Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e degli uffici di supporto del Consiglio regionale umbro

Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e degli uffici di supporto del Consiglio regionale

La legge regionale dell’Umbria interviene su due precedenti discipline regionali, aggiornando il funzionamento delle segreterie dei gruppi consiliari e il regime del personale degli uffici di supporto del Consiglio regionale. Le modifiche riguardano soprattutto inquadramento, forme contrattuali, trattamento economico e gestione delle risorse destinate al funzionamento di tali strutture.

Segreterie dei gruppi consiliari: responsabile e trattamento economico

Per ciascuna segreteria è previsto, di norma, un responsabile appartenente alla categoria D. Al responsabile spetta un trattamento economico pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D.

Responsabile di segreteria scelto tra personale regionale di categoria inferiore

Se il responsabile della segreteria è individuato tra dipendenti regionali inquadrati in una categoria inferiore rispetto a quelle indicate dalla norma, l’incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro.

Il servizio prestato con il contratto a termine:

  • è utile a tutti gli effetti ai fini di quiescenza e previdenza;
  • è utile ai fini dell’anzianità di servizio nella categoria di provenienza.

Alla cessazione del contratto, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica precedente, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini giuridici, economici, di quiescenza e previdenza.

Ricorso a contratti di prestazione d’opera e rapporti di lavoro privatistici

Per i posti non coperti secondo le regole ordinarie, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista, a:

  • contratti di prestazione d’opera;
  • rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico.

Il limite massimo è di due unità per ciascun gruppo. L’onere è anticipato mensilmente entro tetti economici distinti:

  • per il responsabile della struttura, fino al trattamento lordo spettante a un dipendente regionale della più alta posizione economica della categoria D;
  • negli altri casi, fino al trattamento lordo spettante a un dipendente regionale del livello economico iniziale della categoria C.

Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari

Il fondo destinato ai gruppi consiliari è depositato in un apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale. Esso è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente dall’Ufficio di Presidenza, previo parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Personale degli uffici di supporto: limiti di categoria e trattamento economico

Il personale degli uffici di supporto del Consiglio regionale, salvo quanto previsto per specifiche ipotesi precedenti, non può appartenere a categoria superiore alla D.

Se il personale proviene da una pubblica amministrazione, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, integrato da un’indennità forfetaria determinata annualmente dall’Ufficio di Presidenza, entro un importo massimo non superiore a quello previsto per i responsabili di sezione.

L’indennità forfetaria comprende il trattamento economico accessorio previsto da una disposizione regionale richiamata della legge regionale n. 21/2000.

Assunzione di personale dal settore privato negli uffici di supporto

Il personale degli uffici di supporto può essere scelto anche nel settore privato. In tal caso il rapporto di lavoro è costituito, su proposta dell’organo interessato, mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Il trattamento economico è così disciplinato:

  • per il dirigente responsabile dell’Ufficio di supporto del Presidente del Consiglio, è stabilito dall’Ufficio di Presidenza e non può comunque superare il compenso massimo percepito dai dirigenti del Consiglio regionale;
  • per il personale di cui alla disciplina sull’indennità forfetaria, è pari a quello previsto per la categoria C1, oppure per la categoria D1 se l’incaricato possiede il diploma di laurea, con aggiunta dell’indennità forfetaria prevista.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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