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Legge

L.R. Umbria 10/2001

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive".

Normativa regionaleL.R. Umbria 10/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 10/2001 modifica e integra la legge n. 30/1998 sulla ricostruzione delle aree colpite dai sismi del 12 e 26 settembre 1997. Interviene su contributi, interventi sostitutivi dei Comuni, controlli sui lavori, qualificazione delle imprese e regole di gara. Le norme transitorie escludono l’applicazione della nuova qualificazione a chi aveva già ricevuto la concessione contributiva all’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina umbra della ricostruzione post-sismica del 1997

Modifiche alla disciplina umbra della ricostruzione post-sismica

La legge regionale Umbria 10 aprile 2001, n. 10 interviene sulla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che disciplina la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 1997. Il provvedimento aggiorna procedure, controlli, requisiti delle imprese e regole per gli interventi pubblici e privati di ricostruzione.

Contributi per la ricostruzione privata e priorità di intervento

La Giunta regionale è chiamata a stabilire modalità, procedure e termini per la concessione e l’erogazione dei contributi, in attuazione della normativa statale richiamata. Nel definire le priorità, devono essere considerati prioritari gli interventi sulle fasce omogenee indicate dalla legge regionale originaria, con un’integrazione relativa agli edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari già ricomprese in una delle categorie prioritarie.

Resta inoltre previsto che, per la categoria delle unità immobiliari individuate dalla disciplina originaria, la revoca non opera per il proprietario che, alla data della crisi sismica, risiedeva all’estero.

Affidamento dei lavori e qualificazione delle imprese

Per i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a 300 milioni di lire, i beneficiari dei contributi devono affidare i lavori a imprese qualificate ai sensi dell’art. 26-bis e comunicare al Comune i dati identificativi dell’impresa prima dell’inizio dei lavori.

I soggetti beneficiari possono chiedere alla Regione la qualificazione dell’impresa prescelta, anche se non iscritta nell’elenco regionale delle imprese qualificate, ma solo ai fini degli interventi privati di ricostruzione. La mancata osservanza dell’obbligo di affidamento a impresa qualificata impedisce l’erogazione del contributo.

Interventi sostitutivi del Comune

La disciplina sugli interventi sostitutivi viene rafforzata. Il Comune può utilizzare i contributi anche per coprire le spese connesse all’esercizio dei poteri sostitutivi; il contributo previsto da una successiva ordinanza ministeriale è attribuito al Comune quando esso si sostituisca agli aventi diritto.

Il Comune che agisce in sostituzione esercita l’azione di rivalsa per recuperare la differenza tra il contributo dovuto e la spesa effettivamente sostenuta per l’intervento sostitutivo. Su istanza del proprietario sostituito, tale recupero può essere rateizzato fino a un massimo di cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento. La sostituzione comprende anche rifiniture e impianti interni, ma solo per le unità immobiliari occupate da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale.

Controlli in corso d’opera e verifiche tecniche

La Regione amplia i controlli sui lavori di ricostruzione privati, prevedendo verifiche in corso d’opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti. Le verifiche sono effettuate a campione su almeno il 20% degli interventi.

La Giunta regionale deve emanare criteri e direttive per l’esecuzione di tali verifiche. Sono inoltre abrogati alcuni commi previgenti dell’art. 13.

Obblighi del direttore dei lavori e sanzioni professionali

Per gli interventi di ricostruzione di immobili privati, il direttore dei lavori deve:

  • acquisire, prima dell’inizio delle lavorazioni, copia delle denunce effettuate dall’impresa affidataria e dalle eventuali subappaltatrici agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile;
  • trasmettere allo sportello unico la notifica preliminare prevista dalla normativa sulla sicurezza, indicando l’incidenza percentuale presunta della manodopera necessaria;
  • vigilare sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e segnalare irregolarità al committente e agli enti competenti.

La Regione raccoglie le segnalazioni degli enti competenti e pubblica nel Bollettino Ufficiale i nominativi dei tecnici che non hanno rispettato tali obblighi, nonché di quelli che non hanno rispettato i termini di completamento delle progettazioni fissati dal Comune con diffida.

Le imprese che abbiano commesso gravi violazioni in materia di subappalto, sicurezza nei cantieri, assicurazioni e infortuni sul lavoro vengono inserite nell’elenco previsto dall’ordinanza commissariale richiamata. I tecnici e le imprese inseriti in tali elenchi non possono assumere incarichi e appalti pubblici o privati; agli atti di affidamento deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva che attesti il non inserimento negli elenchi.

Regole di gara e affidamento degli appalti

Per i lavori a base d’asta fino a 2 milioni di euro, IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale è subordinata all’assenza delle cause di esclusione previste dalla disciplina richiamata, al possesso dei requisiti speciali stabiliti per importi fino a 150.000 euro o superiori, e all’osservanza della normativa sui soggetti disabili.

Per l’aggiudicazione degli appalti si applicano i criteri previsti dalla legge statale sui lavori pubblici e le disposizioni dell’ordinanza ministeriale richiamata. È abrogato il previgente comma 2 dell’art. 24.

Osservatorio, pubblicità e regolarità contributiva

La diffusione delle informazioni sugli appalti e sulla ricostruzione è affidata all’Osservatorio sulla ricostruzione. Inoltre, per i lavori pubblici, il pagamento degli stati di avanzamento può avvenire previa attestazione della regolarità contributiva dell’impresa riferita al singolo cantiere, quando non siano possibili verifiche più estese nei tempi previsti. Per il saldo, l’attestazione deve comunque riguardare l’attività dell’impresa su tutto il territorio nazionale.

Se lo sportello unico non rilascia l’attestazione di regolarità contributiva entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, quest’ultima può procedere comunque al pagamento del saldo. La richiesta di documentazione integrativa interrompe una sola volta il decorso del termine.

Qualificazione delle imprese per i lavori privati

Per i lavori di ricostruzione di immobili privati di importo pari o superiore a 300 milioni di lire, l’esecutore deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da SOA oppure essere iscritto nell’elenco regionale delle imprese qualificate per scaglioni di importo.

Regime transitorio e decorrenza

La nuova disciplina sulla qualificazione delle imprese non si applica ai privati, singoli o riuniti in consorzio, ai quali, alla data di entrata in vigore della legge, siano già state comunicate le concessioni contributive.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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