L.R. Umbria 13/2001
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanzia il bilancio 2001 e il pluriennale 2001-2003 della Regione Umbria, fissando limiti al ricorso al mercato, aliquote IRAP agevolate per ONLUS e cooperative sociali e varie autorizzazioni di spesa, fondi speciali e coperture. Contiene disposizioni valide per il triennio 2001-2003 o per decorrenze specifiche, oggi in larga parte superate da termini ed esercizi conclusi.
Legge finanziaria regionale 2001 dell’Umbria
Legge finanziaria regionale 2001 dell’Umbria
Il provvedimento definisce il quadro finanziario della Regione Umbria per il bilancio annuale 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003. Interviene sia sulle entrate e sulle aliquote IRAP, sia su alcune autorizzazioni di spesa e sui fondi speciali, con efficacia limitata in gran parte al triennio considerato o a decorrenze ormai concluse.
Quadro finanziario e ricorso al mercato
La legge quantifica il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti destinati al pareggio del bilancio:
- per il 2001: lire 67.631.800.000;
- per il 2002: lire 67.631.800.000;
- per il 2003: lire 67.631.800.000.
Tali limiti sono indicati al netto delle operazioni effettuate per rimborsare anticipatamente o ristrutturare passività pregresse.
Regime IRAP per ONLUS e cooperative sociali
La disciplina regionale introduce e modifica un trattamento IRAP agevolato per soggetti del terzo settore e cooperative sociali, riferito sempre al valore della produzione netta realizzato nel territorio della Regione Umbria.
In una prima formulazione, l’aliquota per le ONLUS e per le cooperative sociali era fissata al 3,50% dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2001; per alcune cooperative sociali di tipo B era prevista l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, pur restando l’obbligo dichiarativo.
La disciplina successiva, risultante dal testo consolidato, stabilisce invece che:
- per i soggetti qualificati come ONLUS ai sensi della normativa statale, limitatamente all’attività istituzionale, l’aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale rispetto a quella ordinaria regionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
- la medesima agevolazione si applica alle cooperative sociali di tipo A;
- le cooperative sociali di tipo B sono esentate dal pagamento dell’IRAP, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, restando fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi anche ai fini del calcolo dell’imponibile IRAP;
- per il primo anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ONLUS e cooperative sociali di tipo A sono esentate dall’IRAP se per il 2008 applicano la retribuzione giornaliera imponibile del 100% ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali;
- le agevolazioni si applicano nei limiti della disciplina UE sugli aiuti “de minimis” richiamata dalla legge;
- fino alla cessazione dell’articolo 10 del d.lgs. 460/1997, l’agevolazione è estesa, senza soluzione di continuità, ai soggetti iscritti al RUNTS provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Regime IRAP per le cooperative di lavoro
Per i soggetti di cui al d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la legge prevedeva inizialmente un’aliquota IRAP del 3,75% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001. Nel testo vigente consolidato, la disciplina è poi stata sostituita da una riduzione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria regionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, limitatamente alle attività istituzionali esercitate. Anche in questo caso il prelievo si riferisce al valore della produzione netta realizzato in Umbria.
Interventi di spesa e destinazioni vincolate
La legge dispone varie misure di spesa e vincolo di risorse:
- una quota del finanziamento previsto dalla L.R. 35/1994, pari a lire 300 milioni, è vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria;
- sono stanziate lire 38 milioni annui per gli oneri contributivi relativi all’assicurazione degli apprendisti artigiani, con rapporti disciplinati da convenzione con INAIL e INPS;
- il finanziamento delle spese di funzionamento e dell’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali è demandato agli stanziamenti della tabella C;
- per programmi e progetti ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata una somma di lire 47.722.818.611.
Fondi speciali, tabelle di bilancio e limiti di impegno
Per il triennio 2001-2003 sono determinati:
- gli importi dei fondi speciali destinati a spese correnti e in conto capitale;
- le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione per leggi di spesa permanente;
- gli importi relativi a autorizzazioni di spesa pluriennali.
Per l’anno 2001 è inoltre consentita l’assunzione di impegni a carico di esercizi futuri entro i limiti massimi di impegnabilità indicati in tabella, comprensivi degli impegni già assunti in precedenza.
Conservazione dei residui e copertura finanziaria
È disposta la conservazione in bilancio, fino a esaurimento, dei residui correlati a spese soggette a specifico vincolo di destinazione imposto dai soggetti erogatori dei trasferimenti; la regola si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
La copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa per il 2001 è assicurata dal bilancio annuale 2001, mentre per il 2002 e il 2003 dal bilancio pluriennale 2001-2003.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, la maggior parte delle disposizioni ha efficacia riferita al bilancio 2001-2003 o a periodi d’imposta e condizioni ormai superati; il testo conserva interesse soprattutto storico-contabile e per la ricostruzione di regimi fiscali e finanziari del periodo considerato.
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