Cassazione Penale, Ordinanza n. 08719/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Ha dedotto: (1) violazione di legge sulla qualificazione della condotta come tentativo, sostenendo che si trattasse di meri atti preparatori; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della recidiva ritenuta in sentenza; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del recesso attivo ex art. 56, comma 4, c.p.; (4) ulteriore censura sull'inosservanza della legge penale e sulla motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi e terzi motivi inammissibili perché costituivano una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione puntuale, quindi non specifiche ma solo apparenti. Ha reputato il secondo e il quarto motivo inammissibili perché manifestamente infondati, osservando che la determinazione della pena, anche quanto a aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era adeguata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56, comma 4, c.p.
Richiamato in relazione all'attenuante speciale del recesso attivo, che il ricorrente lamentava non fosse stata riconosciuta.
art. 132 c.p.
Indicato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio legale per la determinazione della pena base e per la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni connessi alle circostanze.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una critica effettiva e non meramente apparente della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione della pena, compresi la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
- La censura di omesso riconoscimento di attenuanti o della recidiva non è fondata quando la sentenza di merito abbia dato conto, in modo sufficiente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
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