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Ordinanza

Ordinanza n. 218/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del titolo edilizio costituito dal permesso di costruire in sanatoria avente n. -OMISSIS- del 6/12/2023, sanatoria edilizia prot. -OMISSIS-, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Edilizia attivo presso il Comune di Manduria a favore di -OMISSIS-, quale proprietario dei fabbricati siti in Manduria (TA) alla via -OMISSIS- (intersezione via -OMISSIS-), censiti in NCEU del territorio provinciale di Taranto al C.F. -OMISSIS- -OMISSIS- subalterno 1 (allo stato: subalterni 3-10), mai pubblicato sul portale telematico delle pratiche del S.U.E. presso il Comune di Manduria, nonché, per conseguenza, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) trasmesse per conto del medesimo controinteressato in data 8/1/2025 e in data 17/9/2025 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Manduria, le quali sul predetto titolo edilizio si fondano, nonché di ogni altro atto o parere, tanto presupposto quanto successivo, che dipendano da quelli summenzionati; per la condanna dell’intimata amministrazione ad adottare i provvedimenti vincolati che susseguono all’accertamento e alla declaratoria di nullità del titolo, quali la sanatoria o l’ordine di demolizione del manufatto abusivo persistente; nonché per la condanna dell’intimata amministrazione e dei controinteressati al risarcimento del danno patito e patendo dal ricorrente odierno e dai suoi familiari conviventi in conseguenza del comportamento inerte e parziale dell’amministrazione stessa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18.3.2026, per l’autorizzazione in via pregiudiziale del ricorrente su generalizzato al deposito tardivo dell’atto notarile di cui meglio in narrativa, entro la data della udienza collegiale in epigrafe indicate; per la sospensione in via cautelare dell’efficacia del titolo edilizio in sanatoria in epigrafe estremizzato, impugnato a mezzo del presente atto, ricorrendo pericolo di grave e imminente pregiudizio alla parte istante, inibendo ogni ulteriore attività edilizia; nonché per l’annullamento o la declaratoria di nullità e di inefficacia ex tunc del permesso di costruire in sanatoria meglio in epigrafe estremizzato, con i provvedimenti consequenziali in ordine allo stato legittimo degli immobili insistenti presso l’edificio oggetto di intervento edilizio illegittimamente assentito; nel merito, per la condanna della intimata amministrazione ad adottare i provvedimenti vincolati che susseguono alla declaratoria di nullità o all’annullamento del titolo edilizio impugnato, ivi incluse le determinazioni sulle SCIA del 8.1.2025 e del 17.9.2025 nonché della SCA del 8.10.2025, di cui meglio in premessa; con riserva di domandare la condanna dell’amministrazione intimata e dei controinteressati al risarcimento del danno patito dal ricorrente odierno in conseguenza dei fatti di cui in parte narrativa del ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22.3.2026, per la declaratoria dell’illegittimità della relazione tecnico amministrativa a firma del responsabile dell’area 4 del Comune di Manduria in data 18/03/2026, per l’effetto pronunciando l’annullamento della stessa, data l’inapplicabilità alla fattispecie concreta delle disposizioni di cui all’art. 40 della legge n. 47/1985, in quanto pacifica la circostanza che l’abuso edilizio in trattazione è stato realizzato post 1983 e comunque indimostrabile un’affermazione contraria; della nullità, ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, del permesso di costruire in sanatoria censurato con il ricorso principale, per assenza di oggetto ed inesistenza della motivazione, in accoglimento dei motivi proposti (o, in subordine, dell’annullabilità del titolo stesso per vizio di motivazione), con vittoria di spese di giudizio.

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Manduria, nonché le successive SCIA fondate sul titolo edilizio e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel dicembre 2023 dal Comune di Manduria per fabbricati realizzati in epoca asseritamente successiva al 1983. Ha inoltre contestato le SCIA trasmesse nel 2025 e, con motivi aggiunti, la relazione tecnico-amministrativa comunale del 18 marzo 2026, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 40 della legge n. 47/1985, la nullità del titolo ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 per assenza di oggetto e inesistenza della motivazione, ovvero la sua annullabilità per difetto di motivazione. Sono state formulate anche domande per l’adozione dei provvedimenti conseguenti in materia edilizia e per il risarcimento dei danni. In sede cautelare il ricorrente ha allegato un pregiudizio grave e imminente derivante dalla prosecuzione delle attività edilizie.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nella cognizione sommaria propria della fase, ha ritenuto non apprezzabile il fumus boni iuris, reputando prima facie condivisibile, a prescindere dalla questione di tardività sollevata dalle difese, l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto originario di legittimazione e interesse ad agire, richiamando Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9, e 28 gennaio 2022, n. 3. Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato non presentava i requisiti di attualità e concretezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte costituita, per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti e la decisione della tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato fumus boni iuris e gravità e irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità del permesso di costruire in sanatoria; l’ordinanza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 40 l. 47/1985

    La relativa applicabilità alla fattispecie è stata contestata dal ricorrente; l’ordinanza non risolve definitivamente la questione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice può respingere l’istanza quando, anche in via sommaria, appaia condivisibile l’eccezione di difetto originario di legittimazione o interesse ad agire, senza necessità di definire ulteriori questioni preliminari, quale la tardività del ricorso.
  • La contestazione di un titolo edilizio da parte di un soggetto diverso dal destinatario richiede la dimostrazione della legittimazione e di un interesse ad agire concreto e attuale; in mancanza, il ricorso e i motivi aggiunti sono prima facie inammissibili anche in sede cautelare.
  • Il periculum in mora non ricorre quando il pregiudizio allegato, pur riferito alla prosecuzione di attività edilizie, non sia dimostrato come attuale e concreto, oltre che grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareDecadenza e tardivitàNullità del provvedimento

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