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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26311/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2021 e delle nove cartelle di pagamento in essa richiamate, relative a IRPEF, IRAP e IVA per annualità dal 2000 al 2007. La corte tributaria d'appello aveva accolto il gravame ritenendo non ritualmente notificate le cartelle e mancante la prova di atti interruttivi della prescrizione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha dedotto, rispettivamente, omesso esame delle intimazioni di pagamento del 2015 già notificate e violazione delle norme processuali tributarie per non avere il giudice d'appello rilevato che, essendo state notificate tali intimazioni e non impugnate, era preclusa la contestazione delle cartelle già in esse menzionate; con il terzo motivo ha censurato l'omesso esame della regolare notifica di una cartella, sostenendo che la documentazione prodotta attestasse correttamente il perfezionamento della notifica tramite irreperibilità relativa e deposito in casa comunale, con raccomandata informativa andata a compiuta giacenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e anche il terzo. Ha affermato che l'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile e che la sua impugnazione è un onere se il contribuente intende far valere vicende estintive anteriori alla notifica; pertanto, non avendo impugnato le precedenti intimazioni che già richiamavano alcune cartelle, il contribuente era precluso dal contestarle in seguito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la notifica della cartella andava riesaminata dal giudice di merito alla luce della documentazione prodotta sull'irreperibilità relativa e sulla prova della notifica, ricordando che la prova del perfezionamento può essere data con relata e/o avviso di ricevimento e che l'eventuale contestazione della conformità della copia richiede specificità. In conclusione, il ricorso è stato integralmente accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di norme processuali tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992

    l'intimazione di pagamento è qualificata come atto autonomamente impugnabile.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all'art. 21 per sostenere la preclusione all'impugnazione delle cartelle una volta notificata e non impugnata l'intimazione.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la disciplina dei termini e della tempestività dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    l'intimazione di pagamento è stata equiparata all'avviso di mora del previgente sistema e trattata come atto autonomamente impugnabile.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per distinguere il procedimento di notifica in caso di temporanea irreperibilità relativa.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato come disciplina applicabile quando il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto.

  • art. 1335 c.c.

    la cartella giunta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità della copia all'originale richiede specificità e il giudice deve valutare la copia alla luce di tutti gli elementi probatori.

  • art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato per escludere l'equiparazione tra disconoscimento della copia e disconoscimento della scrittura privata.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile; se il contribuente intende far valere fatti estintivi o vizi riferiti al credito già prima della sua notificazione, l'impugnazione dell'intimazione costituisce un onere e non una mera facoltà.
  • Quando una precedente intimazione di pagamento, regolarmente notificata, ha già richiamato determinate cartelle, la mancata impugnazione di quell'intimazione può precludere la successiva contestazione delle cartelle da essa già portate a conoscenza del destinatario.
  • La prova della regolare notificazione di una cartella di pagamento può essere fornita mediante la relazione di notifica e/o l'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
  • Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si perfeziona mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e invio della raccomandata informativa; il perfezionamento decorre nei termini previsti dalla disciplina notificatoria.
  • La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere chiara, specifica e circostanziata, indicando il documento contestato e i profili di difformità; contestazioni generiche non sono sufficienti a neutralizzarne l'efficacia probatoria.
  • Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non produce gli effetti preclusivi del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., poiché il giudice può comunque accertare la conformità della copia all'originale con ogni mezzo di prova disponibile, incluse le presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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