Cassazione Penale, Sentenza n. 11221/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Ribisi ordinando all'Amministrazione penitenziaria di consentire l'acquisto e l'uso, a spese del detenuto, di una borsa frigorifero rigida per la conservazione di cibi freschi e surgelati. Il Ministero denunciava violazione di legge (artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.) e l'illegittimo esercizio di potestà riservata all'amministrazione, sostenendo che: non vi era prova specialistico-sanitaria dell'inidoneità delle borse morbide, le norme penitenziarie/regolamentari vietano l'accumulo di generi alimentari e non impongono all'Amministrazione di fornire frigoriferi o borse frigo; inoltre una borsa rigida potrebbe costituire un rischio per la sicurezza (corpo contundente).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ribadito il principio che il reclamo previsto dagli artt. 35-bis e 69 ord. pen. tutela situazioni soggettive colpite da un pregiudizio concreto e attuale e non semplici preferenze organizzative. Pur richiamando precedente giurisprudenza contraria, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano assunto una scelta organizzativa alternativa alla valutazione della direzione dell'istituto imponendo l'autorizzazione alla borsa rigida senza provare che le misure organizzative dell'Amministrazione (uso e sostituzione tempestiva delle mattonelle refrigeranti custodite nel frigorifero della sezione) fossero insufficienti a garantire la salubrità degli alimenti. Di conseguenza il provvedimento del Tribunale di sorveglianza e l'ordinanza del Magistrato sono stati annullati senza rinvio.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Riferimento al regime differenziato di detenzione: la controversia riguarda limitazioni e modalità di vita dei detenuti sottoposti a tale regime, in particolare la gestione di beni e la conservazione degli alimenti
art. 35-bis ord. pen.
Disciplina del reclamo giurisdizionale contro atti dell'Amministrazione penitenziaria; interpretato come strumento volto a tutelare situazioni soggettive colpite da un pregiudizio concreto e attuale
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Indica la competenza del Magistrato/Tribunale di sorveglianza in materia di reclami; qui invocato per valutare i limiti dell'intervento giudiziario sulle scelte organizzative dell'Amministrazione
norme regolamentari interne dell'amministrazione penitenziaria (richiamate nel testo)
Prevedono divieti relativi all'accumulo di generi alimentari nelle celle e regolamentano beni consentiti; sono state richiamate dal Ministero per sostenere l'assenza di obbligo dell'Amministrazione a fornire strumenti per la conservazione
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale del detenuto è ammissibile quando sia dimostrabile un pregiudizio concreto e attuale a diritti fondamentali (es. salute); mere preferenze organizzative non giustificano l'intervento del giudice
- Le scelte organizzative della direzione dell'istituto penitenziario rientrano nella discrezionalità amministrativa e vanno rispettate se non emergono gravi, attuali e documentati pregiudizi per il detenuto
- Spetta al detenuto fornire elementi probatori specialistico-sanitari che dimostrino l'inefficacia delle misure amministrative (per esempio insufficiente conservazione del cibo con mattonelle refrigeranti)
- La magistratura di sorveglianza non deve sostituirsi all'amministrazione nel valutare soluzioni organizzative, salvo che la decisione amministrativa sia illogica, incongrua o lesiva di diritti fondamentali
- Motivi di ordine pubblico e di sicurezza (rischio che un oggetto diventi arma) sono rilevanti e possono giustificare il diniego all'introduzione di determinati beni nella cella
- In casi simili la via corretta è richiedere e valutare elementi tecnici (perizie sanitarie/igienico-sanitarie) o proporre soluzioni alternative organizzative prima di ottenere un intervento giudiziario
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