Cassazione Civile, Ordinanza n. 25528/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione culturale ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, indicata come n. 460/2021. Dal testo non emerge l'oggetto sostanziale della controversia tributaria definita nel merito; ciò che rileva ai fini della decisione è che il ricorso per cassazione non risultava depositato nel termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. Il Ministero ha resistito con controricorso. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore di declaratoria di improcedibilità, rilevando il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio previsto dalla norma processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito dello stesso nel termine perentorio stabilito dall'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, primo comma, c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore di declaratoria di improcedibilità è stata condivisa dal Collegio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine perentorio previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. costituisce un adempimento imprescindibile: la sua omissione determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la soccombenza della parte ricorrente sulle spese del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è definito con esito sfavorevole per il ricorrente, il giudice deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002.
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