Sentenza del 12/06/2015 n. 1077 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Successioni e donazioni - Soggetti passivi - Trust di scopo con funzione liquidatoria e non di liberalità nonché privo divincoli di destinazione - Applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il trust, costituito dai disponenti mediante segregazione di un immobile, aveva funzione liquidatoria e solutoria: il trustee avrebbe dovuto vendere il bene e utilizzare il ricavato per pagare i creditori di una società in liquidazione, per le cui obbligazioni i disponenti avevano prestato fideiussione. Il trustee contestava l’applicazione dell’imposta proporzionale sulle donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, sostenendo che l’operazione non realizzava né una liberalità né un arricchimento patrimoniale di beneficiari, ma soltanto la destinazione del bene al pagamento di crediti preesistenti. L’Agenzia riteneva invece che il trust costituisse un vincolo di destinazione soggetto all’imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, oltre che alle imposte proporzionali sugli immobili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. È stato ritenuto che il trust di scopo liquidatorio non producesse un trasferimento sostanziale della proprietà, né un arricchimento del trustee o dei creditori, e fosse privo di animus donandi e di beneficiari in senso proprio. Pertanto, non ricorreva il presupposto per l’imposta proporzionale sulle donazioni né per le imposte ipotecarie e catastali proporzionali; l’atto doveva essere assoggettato alle imposte in misura fissa. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, art. 2, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364
Il trust comporta la separazione dei beni dal patrimonio del disponente e la loro intestazione al trustee, che deve amministrarli secondo lo scopo previsto, senza che ciò implichi necessariamente un trasferimento liberale o un arricchimento dei destinatari.
D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
L’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche alla costituzione dei vincoli di destinazione.
La norma non è stata ritenuta automaticamente applicabile a ogni trust. Nel trust di scopo liquidatorio occorre verificare se si realizzi effettivamente una destinazione patrimoniale con arricchimento o liberalità. La mera segregazione iniziale del bene non determina, da sola, il presupposto dell’imposta proporzionale.
Codice civile, art. 2645-ter
La disciplina dei vincoli di destinazione è stata interpretata come riferita a vincoli funzionali a interessi meritevoli di tutela e, nel contesto esaminato, caratterizzati da un effetto di attribuzione o arricchimento dei destinatari; tali elementi mancavano nel trust liquidatorio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3
La disposizione considera il trust una realtà giuridica fiscalmente rilevante e distingue la sua costituzione dalle eventuali attribuzioni o destinazioni patrimoniali realizzate attraverso di esso; la segregazione del bene non equivale necessariamente alla costituzione di un vincolo di destinazione imponibile.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni richiede, per l’applicazione dell’imposta proporzionale, la presenza di un trasferimento patrimoniale a titolo liberale o comunque di un arricchimento del destinatario, elementi esclusi nel caso concreto.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Le imposte ipotecarie e catastali proporzionali presuppongono un effettivo trasferimento o mutamento sostanziale dei diritti immobiliari. La mera intestazione del bene al trustee, accompagnata dalla segregazione e priva di trasferimento economico definitivo, giustifica l’applicazione in misura fissa.
Massime di principio
- Un trust non deve essere tassato automaticamente come donazione solo perché comporta la segregazione di beni o la loro intestazione al trustee: occorre verificare la funzione concreta e gli effetti economici dell’operazione.
- Nel trust di scopo con funzione liquidatoria o solutoria, destinato a pagare creditori preesistenti, normalmente manca sia l’intento di liberalità sia l’arricchimento dei creditori, che ricevono soltanto la soddisfazione di diritti già esistenti.
- La presenza di un vincolo di destinazione fiscalmente imponibile richiede qualcosa di ulteriore rispetto alla mera segregazione: deve realizzarsi una destinazione patrimoniale effettiva, con individuazione dei destinatari e, secondo l’impostazione della sentenza, un possibile arricchimento o trasferimento definitivo.
- Nei trust di scopo privi di beneficiari in senso tecnico, l’applicazione dell’imposta sulle donazioni al momento dell’istituzione è particolarmente problematica, perché manca un soggetto che riceva un’attribuzione patrimoniale.
- Per gli immobili conferiti in un trust meramente liquidatorio, privo di trasferimento economico definitivo, possono trovare applicazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, anziché quelle proporzionali.
- La tassazione deve essere valutata in base alla causa concreta dell’atto e agli effetti patrimoniali effettivamente prodotti, non soltanto in base alla qualificazione formale del negozio come trust o vincolo di destinazione.
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