Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90 e art. 61-bis c.p.), articolando otto censure: 1) vizio di competenza territoriale e invalidità/inefficacia della misura cautelare originariamente adottata dal Gip ritenuto incompetente (Termini Imerese vs Agrigento vs Palermo) e conseguente invalidità della successiva conferma; 2) mancata motivazione sulla competenza del Gip di Palermo; 3) mancato deposito presso il Gip/tribunale/ricorso della ripresa audiovisiva ritenuta elemento centrale delle indagini (violazione artt. 291 e 309 c.p.p.); 4) incompetenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo; 5) travisamento della prova per assenza della videoripresa e carenza di atti di indagine a sostegno; 6) insufficienza degli elementi probatori per contestare gli artt. 73 e 74 DPR 309/90 (mancata prova del contenuto degli imballaggi e della partecipazione ad associazione); 7) carenza degli elementi del concorso di persone (art. 110 c.p.) e mancata individuazione del contributo causale di ciascun indagato; 8) violazione dell'art. 274 c.p.p. circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e mancata considerazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. In sintesi: molte deduzioni (soprattutto quelle concernenti questioni di diritto e la presunta inefficacia della misura per incompetenza del Gip) sono state ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. o manifestamente infondate, anche alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza (Sez. U., Salzano e successivi). La Corte ha affermato la distinzione tra competenza funzionale per la convalida del fermo e competenza territoriale per l'applicazione della misura; ha confermato che la misura adottata dal giudice della convalida ha efficacia provvisoria ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e che l'eventuale nullità del provvedimento di convalida non si estende automaticamente alla successiva ordinanza cautelare del giudice territorialmente competente. Quanto al deposito delle riprese video, la Corte ha ritenuto che non fosse obbligatorio trasmettere i supporti audiovisivi quando gli esiti sono adeguatamente riportati nella relazione di polizia giudiziaria; la difesa non ha fornito prova certa della trasmissione del video al Gip. Sulla fondatezza degli indizi e sulle esigenze cautelari la Corte ha valutato che il tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata in ordine alla gravità della condotta, alla struttura organizzativa emersa e ai rischi di fuga o reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. proc. pen.

    Individua il giudice competente per la convalida dell'arresto o del fermo connesso al luogo in cui è stata tolta la libertà personale; la sentenza precisa la differenza tra tale competenza funzionale e la competenza territoriale per l'applicazione delle misure cautelari.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Regola l'attività del giudice in sede di convalida e l'ipotesi di applicazione di misure cautelari in tale sede; la Corte ribadisce che la competenza di convalida non determina una competenza cautelare esclusiva e derogatoria.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Attribuisce efficacia provvisoria ai provvedimenti adottati dal giudice della convalida; la Corte lo richiama per spiegare l'autonomia e l'efficacia temporanea delle misure adottate in sede di convalida.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Regola il deposito degli atti presso il Gip; la Corte osserva che l'obbligo di trasmissione al riesame (art. 309 comma 5) si riferisce agli atti già depositati ai sensi dell'art. 291, pertanto l'assenza di deposito presso il Gip rende inapplicabile l'obbligo di trasmissione di taluni supporti.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte afferma che l'obbligo riguarda gli atti selezionati dal P.M. per sostenere la richiesta cautelare e non impone la trasmissione di tutto il fascicolo o di supporti non depositati.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Riguarda la trasmissione ed il deposito degli atti da parte del pubblico ministero; nella motivazione la Corte richiama che il depositato presso la cancelleria è il presupposto della successiva trasmissione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'inammissibilità delle censure che impugnano la motivazione su questioni di diritto o che chiedono una rivalutazione meramente probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le spese nei giudizi di cassazione; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione); la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari dal tribunale del riesame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Contiene presunzioni relative connesse a determinate contestazioni; la Corte ha respinto l'argomento che la sussistenza degli elementi di art. 74 DPR 309/90 escluderebbe automaticamente la presunzione richiamata.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sul traffico illecito di sostanze stupefacenti; la sentenza valuta la congruità degli elementi indiziari ai fini dell'accertamento della fattispecie cautelare.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario e le modalità operative possano giustificare, anche in sede cautelare, il sospetto di struttura associativa stabile.

  • art. 61-bis c.p.

    Aggravante collegata alla commissione di reati in contesto organizzato; menzionata nella imputazione originaria e presa in considerazione dal giudice di merito.

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato il concorrente apporto degli imputati rispetto alle condotte contestate.

  • art. 5 D.L. 367/1991 (conv. L. 8/1992)

    Norma richiamata in relazione alla competenza della Direzione Distrettuale Antimafia; la Corte ha osservato che la questione di competenza non era impugnabile nel riesame né in cassazione secondo la forma dedotta.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra competenza funzionale per la convalida del fermo/arresto e competenza territoriale per l'applicazione o il rinnovo della misura cautelare: l'atto di convalida ha efficacia provvisoria e la sua eventuale invalidità non si trasferisce automaticamente alla successiva ordinanza del giudice territorialmente competente.
  • Il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere al Gip o al Tribunale del riesame tutto il materiale investigativo: è sufficiente che gli esiti rilevanti delle prove (anche audiovisive) siano riportati e descritti in atti quali la relazione/annotazione di polizia giudiziaria depositata.
  • La competenza della Direzione Distrettuale Antimafia può essere contestata con gli strumenti processuali previsti (es. richiesta di trasmissione ai sensi di norme procedurali), ma non tutte le censure sono ammissibili in sede di riesame o di cassazione se non correttamente proposte nei gradi e termini previsti.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione estesa del compendio probatorio: i motivi che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono in genere inammissibili; è possibile il controllo solo sulle illogicità, contraddizioni o mancanze della motivazione nella misura in cui si traducano in errori giuridici o in travisamento della prova.
  • Per l'applicazione della custodia cautelare è necessario che il giudice motivi concretamente le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, inquinamento delle prove) e valuti se misure meno afflittive siano idonee; però modalità particolarmente gravi e organizzate del fatto possono legittimare la misura anche se la prova completa è acquisita in fase successiva.
  • Nelle ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il giudice cautelare può desumere l'esistenza di un vincolo associativo anche dalla partecipazione a una sola azione rilevante se il ruolo e le modalità dimostrano la disponibilità di mezzi e un rapporto fiduciario tipico del sodalizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.