Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Nel giudizio di merito un comproprietario agiva nei confronti dell'altra comproprietaria di una corte comune deducendo che quest'ultima lasciava circolare liberamente nella corte un cane aggressivo, con conseguente limitazione dell'uso della cosa comune e pericolo per l'incolumità. Chiedeva la condanna della convenuta a tenere il cane al guinzaglio con la museruola e, comunque, al risarcimento del danno derivante dalla restrizione dell'utilizzo del bene comune. La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva, assumendo che il cane non fosse di sua proprietà ma del marito. Il giudice di pace respingeva la domanda; il tribunale confermava il rigetto, rilevando che l'attore aveva ammesso che l'animale non era della convenuta e che non era stata provata una stabile gestione del cane da parte sua. In cassazione il soccombente proponeva ricorso affidato a un solo motivo, ma la Corte non esaminava il merito del motivo perché rilevava un vizio preliminare del fascicolo: mancava l'originale della procura speciale, essendo prodotta solo una fotocopia; l'asseverazione di conformità richiamava una procura sottoscritta digitalmente, ma dagli atti risultava solo una procura analogica con firma autografa del ricorrente e autentica autografa del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dell'originale della procura nel fascicolo del ricorrente. Ha escluso che la dichiarazione di conformità potesse sanare il difetto, poiché essa riguardava una procura asseritamente sottoscritta digitalmente, mentre agli atti vi era soltanto una copia fotostatica di una procura analogica. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare, per brevità, alla motivazione di precedente arresto sulla non equiparabilità della fotocopia di documento analogico alla stampa di documento digitale ai fini dell'attestazione di conformità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancanza dell'originale della procura speciale nel fascicolo del ricorrente comporta inammissibilità del ricorso, se il difetto non sia altrimenti sanato in modo rituale.
- L'attestazione di conformità dell'avvocato può riguardare la stampa di un documento informatico, ma non attribuisce il potere di dichiarare conforme all'originale la fotocopia di un documento analogico.
- Ai fini della validità della procura depositata in cassazione, occorre coerenza tra la natura del documento richiamato nell'asseverazione di conformità e quella del documento effettivamente prodotto agli atti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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