Cassazione Penale, Sentenza n. 28578/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/03/2024 che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo (G.I.P. 18/01/2024). Il difensore deduceva, con riferimento a art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e agli artt. 633 e 639 bis c.p., la nullità dell'ordinanza per non avere il Tribunale valutato la richiesta di sanatoria/regolarizzazione della situazione abitativa avanzata dalla Equatore presso lo IACP e per non avere tenuto conto dell'autodenuncia della ricorrente finalizzata alla regolarizzazione della condizione abitativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente, essendo occupante abusiva e non titolare del bene sottoposto a sequestro, non abbia interesse concreto e attuale all'impugnazione perché non potrebbe ottenere la restituzione della cosa sequestrata. Ha inoltre escluso che nel caso si sia dato luogo a una motivazione tanto carente da integrare motivo valido di cassazione: il Tribunale aveva motivato adeguatamente sul fumus dell'illegittimità dell'occupazione e sul periculum, valutando il pericolo di protrazione della condotta illecita in caso di dissequestro. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
I motivi di cassazione devono consistere in violazione di legge; la Corte sottolinea che solo le violazioni di legge o una motivazione radicalmente carente possono giustificare l'ammissibilità del ricorso avverso ordinanze su misure cautelari reali.
art. 633 cod. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente per denunciare presunte nullità; la Corte non ha ritenuto che dal richiamo emergessero vizi tali da rendere il provvedimento impugnato inesistente o privo dei requisiti minimi.
art. 639 bis cod. pen.
Altro richiamo invocato per censurare il provvedimento; la Corte non ha accolto la tesi che la normativa menzionata determinasse nullità idonea ad ammettere il ricorso in cassazione.
art. 322 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame del titolo cautelare: la Corte ricorda che anche chi non è titolare del bene può chiedere il riesame soltanto se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, individuato primariamente nell'interesse alla restituzione della cosa.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione quantificando la somma in euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'esposizione del motivo di ricorso in cassazione; utilizzato per il richiamo formale delle ragioni dedotte in grado di legittimare l'impugnazione.
Massime di principio
- Per impugnare in cassazione un provvedimento di sequestro preventivo chi propone il ricorso deve avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione, tipicamente identificabile nell'interesse alla restituzione del bene; l'occupante abusivo, non titolare, di norma non è legittimato.
- La cassazione in materia di misure cautelari reali è ammessa principalmente per violazione di legge o per carenze motivazionali radicali: un giudizio motivato sul fumus e sul periculum rende il ricorso generalmente inammissibile.
- La richiesta o avvio di procedure amministrative di regolarizzazione della condizione abitativa (es. istanza allo IACP) può essere elemento rilevante ma non basta, di per sé, a creare il titolo per ottenere la restituzione del bene o la legittimazione a impugnare se non è accompagnata da un interesse giuridicamente spendibile rispetto al bene sequestrato.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare la legittimazione processuale (titolarità o interesse concreto alla restituzione) e calibrare i motivi entro le limitazioni dell'art. 606 c.p.p.; in assenza di questi presupposti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
- Se si censura la motivazione del giudice a fronte di un provvedimento di sequestro, è necessario dimostrare che la motivazione sia assente o così contraddittoria/insufficiente da non consentire la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →