Cassazione Civile, Ordinanza n. 22346/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista ingegnere aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2009-2012, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per difetto di autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza; il giudizio di primo grado si era concluso sfavorevolmente per il contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello riconoscendo il diritto al rimborso. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 446/1997, oltre che dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza dei compensi corrisposti a terzi ai fini della prova dell'autonoma organizzazione. In particolare, la ricorrente contestava che fossero stati ignorati importi significativi versati a professionisti esterni, la loro incidenza percentuale sul reddito, l'irrilevanza della circostanza che i compensi non fossero corrisposti a dipendenti subordinati, nonché l'asserita irrilevanza di alcune spese relative ad attività di CTU o a fatture per prestazioni estranee alla professione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, respingendo l'eccezione di inammissibilità sulla rubrica del motivo, ma lo ha rigettato nel merito. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'autonoma organizzazione ai fini IRAP: il presupposto impositivo ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore meramente esecutivo. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di rimborso dell'IRAP, l'onere di provare l'assenza dei requisiti dell'autonoma organizzazione incombe sul contribuente. Nel caso concreto, però, la CTR aveva già valutato in fatto i compensi a terzi, ritenendoli di scarso valore e riferiti a prestazioni occasionali o a incarichi specifici e limitati; aveva considerato che alcune somme attinenti alla CTU erano meri anticipi poi posti a carico delle parti; e aveva escluso che l'insieme delle spese fosse idoneo, per entità e tipologia, a dimostrare un'organizzazione autonoma. Tali apprezzamenti in fatto sono stati ritenuti incensurabili in cassazione. L'Agenzia è stata quindi condannata anche alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
Individua, insieme all'art. 3, il presupposto impositivo dell'IRAP, che in tema di professionisti richiede l'esistenza di autonoma organizzazione.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997
Rileva per definire i soggetti passivi IRAP e, per i professionisti, l'imponibilità è subordinata alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso dell'IRAP versata l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata scrutinata come deduzione di violazione di legge, non come richiesta di riesame del merito.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui che superi l'apporto di un collaboratore meramente esecutivo.
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP già versata, spetta al contribuente dimostrare l'assenza dei presupposti dell'autonoma organizzazione.
- I compensi corrisposti a terzi possono costituire indice dell'impiego di lavoro altrui anche se pagati a professionisti e non a lavoratori subordinati; ciò che rileva è la sostanza dell'apporto, la sua non occasionalità e la sua attinenza all'attività svolta.
- Il mero dato dell'esistenza di pagamenti a terzi non basta automaticamente a fondare l'IRAP: occorre verificarne entità, tipologia e collegamento con l'esercizio della professione.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla natura occasionale o limitata delle prestazioni compensate non sono sindacabili in cassazione se la decisione applica correttamente i principi di diritto in materia.
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