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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32908/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alessandro Cecera per estinzione del reato di cui all'art. 635 c.p. per intervenuta remissione di querela; il motivo del ricorso è la violazione di legge in relazione alla procedibilità, atteso che nella rubrica imputativa era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., ossia il danneggiamento di un bene destinato a pubblico servizio/publica utilità (porta in vetro della sala d'attesa della stazione ferroviaria), e dunque la remissione della querela non poteva automaticamente determinare l'estinzione del reato se il fatto era procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che, dopo la modifica normativa (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, efficacia 4 aprile 2024), sono procedibili a querela soltanto i delitti commessi su cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; le altre fattispecie ricomprese nel n. 7 dell'art. 625 (per esempio cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità) restano procedibili d'ufficio. Nel caso concreto la rubrica imputativa indicava chiaramente che il bene danneggiato era destinato a pubblico servizio (porta della sala d'aspetto della stazione), tanto che l'imputato aveva avuto piena conoscenza degli elementi dell'accusa. Il Tribunale aveva meramente annotato la remissione della querela senza verificare la natura del bene e la conseguente procedibilità. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata, in persona di altro giudice, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le [...] cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625"

    La norma punisce il danneggiamento delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625; la Corte ha richiamato che la procedibilità varia a seconda della specifica sotto-categoria di cose contemplate dal n.7

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    "cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza"

    Elenca le diverse tipologie di beni; la Corte ha distinto tra le cose "esposte alla pubblica fede" (procedibilità a querela) e le altre (procedibilità d'ufficio)

  • art. 635, sesto comma (modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31)

    "Nei casi previsti dal [...] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa."

    La modifica normativa ha uniformato la procedibilità con il furto: soltanto i danneggiamenti su cose "esposte alla pubblica fede" sono procedibili a querela; le altre ipotesi del n.7 restano procedibili d'ufficio

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato quale criterio procedurale per la trattazione scritta del ricorso in cassazione

  • art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma invocata per la trasmissione degli atti al giudice a quo in persona di altro giudice per nuovo giudizio dopo annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • Verificare sempre la natura e la destinazione del bene danneggiato: solo se il bene è "esposto per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" il reato è procedibile a querela; in tutti gli altri casi previsti dal n.7 (es. beni destinati a pubblico servizio) la procedibilità è d'ufficio.
  • La remissione di querela estingue il reato soltanto se il fatto è effettivamente procedibile a querela; non è sufficiente la sola remissione quando la contestazione riguarda beni procedibili d'ufficio.
  • La rubrica imputativa deve fornire una precisa enunciazione "in fatto" degli elementi costitutivi rilevanti (es. destinazione pubblicistica del bene) per garantire il diritto di difesa e per determinare correttamente la procedibilità.
  • Se il giudice di merito si limita ad annotare la remissione della querela senza accertare la corrispondente natura del bene, la decisione può essere cassata per vizio di applicazione della normativa sulla procedibilità.
  • In ipotesi simili, il pubblico ministero può ottenere l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio se dimostra che il fatto è procedibile d'ufficio nonostante la remissione della querela.

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