Cassazione Civile, Ordinanza n. 25713/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Una società concessionaria autostradale ha impugnato sei avvisi di accertamento emessi per il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, riferiti agli anni 2015-2020, relativi a un sovrappasso realizzato per sopraelevare un tratto dell'autostrada e consentire la viabilità comunale. In primo grado le domande sono state rigettate. In appello la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 112, 116 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice ritenuto tardiva e quindi inammissibile la contestazione della titolarità comunale dell'area occupata, sostenendo che si trattasse di mera difesa tempestiva e che l'onere di provare la proprietà comunale gravasse sull'ente impositore; (2) erronea esclusione dell'esenzione soggettiva dal COSAP ex art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993, assumendo che la concessionaria operasse quale organismo di diritto pubblico o come mero sostituto dell'ente pubblico; (3) erronea esclusione dell'esenzione oggettiva ex art. 49, comma 1, lett. e), d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'esenzione dovesse valere anche per impianti gratuitamente devolvibili al demanio statale e non solo a comuni e province; (4) illegittima irrogazione delle sanzioni nonostante l'incertezza normativa ex art. 10, comma 3, L. 212/2000; (5) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo sulla continuazione e sul cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. 472/1997 per asserita carenza di specificità ex art. 342 c.p.c. In Cassazione sono stati reiterati, in sostanza, gli stessi profili, con particolare attenzione al riparto dell'onere della prova sulla titolarità dell'area e alla tempestività della contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la contestazione della proprietà comunale dell'area fosse una mera difesa, quindi proponibile fino alla memoria ex art. 183 c.p.c., e che l'onere di provare la titolarità del suolo gravasse sull'ente impositore in quanto attore in senso sostanziale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e per le spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul corretto inquadramento della contestazione come mera difesa o eccezione
art. 116 c.p.c.
citato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e delle contestazioni
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la titolarità del rapporto sostanziale e del bene occupato grava su chi fa valere la pretesa sostanziale, cioè sull'ente impositore
art. 183 c.p.c.
la contestazione della titolarità dell'area è tempestiva se proposta nei termini della fase istruttoria ordinaria previsti dalla norma
art. 81 c.p.c.
richiamato per distinguere la legittimazione ad agire dalla titolarità del diritto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
art. 49, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 507/1993
invocato per l'esenzione soggettiva dal COSAP, ma la censura è rimasta assorbita
art. 49, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 507/1993
invocato per l'esenzione oggettiva dal COSAP, ma la censura è rimasta assorbita
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
invocato per escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa, ma la censura è rimasta assorbita
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
invocato per la continuazione e il cumulo giuridico delle sanzioni, ma la censura è rimasta assorbita
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti di specificità dei motivi di appello
art. 1, comma 792, L. n. 160/2019
citato in relazione agli avvisi di accertamento impo-esattivi
art. 49, d.lgs. n. 507/1993
richiamato come disciplina delle esenzioni dal canone di occupazione di spazi e aree pubbliche
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento relativo a un canone/entrata pubblica, la contestazione della titolarità del bene o del rapporto sostanziale dedotto a fondamento della pretesa è una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni tempestive.
- La titolarità del rapporto sostanziale o del bene posto a base della pretesa costituisce elemento costitutivo della domanda sostanziale e deve essere allegata e provata da chi fa valere la pretesa, anche se nel processo assume la veste formale di convenuto.
- Nel giudizio di impugnazione-merito, l'oggetto della causa non è il solo atto impugnato ma il rapporto sostanziale sottostante; perciò il riparto dell'onere probatorio segue la posizione sostanziale delle parti e non la loro mera veste formale.
- La contestazione di fatti costitutivi può essere svolta fino ai termini consentiti dalla fase istruttoria prevista dall'art. 183 c.p.c., salvo preclusioni specifiche già maturate; non può essere dichiarata tardiva se proposta nei termini di legge.
- Le esenzioni da canoni o prelievi pubblici di natura agevolativa devono essere interpretate secondo il dato testuale della norma, senza estensioni analogiche o interpretazioni correttive che ne alterino i presupposti espressamente previsti.
- Se il motivo d'appello è dedotto in modo generico ma comunque idoneo a investire la ratio decidendi, la sua specificazione argomentativa può essere insufficiente solo se la censura non consente di comprendere con precisione l'errore denunciato; tuttavia, tale tema resta assorbito quando il primo motivo accolto travolge la decisione impugnata.
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