Sentenza n. 5974/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza - n. 8094/2025, depositata e resa pubblica il 09.07.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 39189/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza – che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8094/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e proposto dinanzi al TAR territorialmente competente, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era definitivo, ritualmente notificato e non era stato eseguito dall'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L'inerzia ministeriale integra inottemperanza, poiché l'amministrazione è sempre tenuta a dare attuazione al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà pratica o disponibilità finanziarie; residua soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua comunicazione amministrativa se anteriore, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente, salva la verifica dell'eventuale adempimento tardivo. La domanda di penalità di mora è stata invece respinta allo stato, non risultando ancora integrati i presupposti per la sua applicazione; il TAR ha precisato che essa potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere del giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l'attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è obbligata a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o carenze economico-finanziarie; la discrezionalità residua riguarda, al più, le modalità concrete di esecuzione, non l'an e il quando dell'adempimento.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una pronuncia definitiva, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'omissione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato e previa richiesta dell'interessato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente con l'accoglimento dell'azione di ottemperanza; il giudice può respingerla allo stato e riservarne la valutazione a una successiva fase qualora persista l'inottemperanza oltre il termine assegnato.
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