Cassazione Civile, Sentenza n. 23870/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività per 23 giorni, irrogata ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 a seguito di accertamento che avrebbe rilevato la mancata emissione di scontrini/ricevute (81 omissioni). La società ha dedotto plurime censure: inaffidabilita' del verbale di constatazione per omessa considerazione di fatture e di ticket successivamente fatturati; violazione dei termini decadenziali e incongruenze nella numerazione degli atti (art. 16 e 16-bis d.lgs. 472/1997); conflitto tra la proposta di definizione agevolata e l'applicazione della sanzione accessoria (presunta incompatibilita' tra art. 16 d.lgs. 472/1997 e art.12 d.lgs. 471/1997); mancata indicazione dei criteri per la determinazione della durata della sospensione (art. 16 d.lgs. 472/1997); insufficiente valutazione delle condizioni soggettive dell'impresa e danno derivante dalla sospensione (art. 7 d.lgs. 472/1997 e principi dello Statuto del contribuente L. 212/2000); violazione del principio di chiarezza e trasparenza degli atti e del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 12 L. 212/2000). Si eccepisce inoltre la decadenza per tardiva notifica dell'atto di irrogazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili molte censure per difetto di specificita' rispetto ai paradigmi dell'art. 360 c.p.c. e per aver introdotto in cassazione questioni di fatto e prove non gia' dedotte nel merito. Sotto il profilo sostanziale la Corte ha confermato la motivazione dei giudici di merito: la sanzione accessoria prevista dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 ha natura speciale rispetto al d.lgs. n. 472/1997, art. 16, sicche' la definizione agevolata non impedisce l'irrogazione della sospensione; il termine decadenziale di sei mesi per la notifica del provvedimento di sospensione decorre dalla contestazione della quarta violazione e non dalla constatazione, pertanto la notifica impugnata e' stata ritenuta tempestiva. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione della gravita' quantitativa e qualitativa delle violazioni (n. 81 scontrini omessi). Sono state liquidate le spese di lite a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12 comma 2
qualora siano state contestate ... quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi ... e' disposta la sospensione ... per un periodo di tre giorni ad un mese
La Corte conferma la natura speciale della norma: l'irrogazione della sanzione accessoria di sospensione e' autonoma rispetto alle regole generali sulle sanzioni previste dal d.lgs. n. 472/1997 e non e' impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultimo.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12 comma 2-bis
gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quanto e' contestata la quarta violazione
Il termine decadenziale per la notifica del provvedimento di sospensione decorre dalla contestazione dell'ultima violazione e non dalla data di constatazione; rispetto a tale termine la notifica impugnata e' stata ritenuta tempestiva.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 16-bis
art.16 prevede la definizione agevolata delle violazioni; art.16-bis fissa termini per l'accertamento/contestazione
L'art.16 disciplina la definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie, ma non e' sovraordinato rispetto alla disciplina speciale di cui all'art.12 d.lgs.471/1997; i termini di contestazione previsti da art.16-bis sono rilevanti per la decorrenza di alcuni termini, ma non modificano la decorrenza del termine di 6 mesi previsto dall'art.12 comma 2-bis.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7
L'art.7 richiede la considerazione di circostanze soggettive nella determinazione delle sanzioni, ma la Corte ha ritenuto che, di fronte a violazioni numerose e gravi, la valutazione del merito (compresa l'applicazione della sospensione) rimanga legittima se motivata e proporzionata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12
Richiami allo Statuto del contribuente concernenti chiarezza e trasparenza degli atti e tutele del contribuente: la Corte ha ritenuto che le doglianze in merito a questi profili fossero in gran parte inammissibili o infondate, soprattutto se riconducibili a questioni gia' definite con la definizione agevolata.
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1
La Corte ha applicato i requisiti di specificita' e riconducibilita' delle censure previsti dall'art.360 c.p.c. per dichiarare inammissibili motivi di cassazione che non esplicitano chiaramente la violazione di legge o il vizio di motivazione.
Costituzione, art. 24 e art. 97
Art.24 (diritto di difesa) ed art.97 (imparzialita' e buon andamento della P.A.) sono stati invocati dal ricorrente; la Corte pero' ha ritenuto che le doglianze non dimostrassero un vizio di legittimita' idoneo a prevalere sulle ragioni dell'ufficio e sulla valutazione del giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Rilevazione tecnica in dispositivo: la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per il ricorso, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater.
Massime di principio
- In materia di cassazione tributaria i motivi devono essere formulati con la specificita' richiesta dall'art.360 c.p.c.; l'assenza di riconducibilita' chiara alle ipotesi di cui a quell'articolo comporta l'inammissibilita' del ricorso.
- La sanzione accessoria di sospensione prevista dall'art.12 d.lgs.471/1997 ha natura speciale rispetto alle norme generali sulle sanzioni (d.lgs.472/1997): la definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie non esclude automaticamente l'applicazione della sospensione accessoria prevista dalla norma speciale.
- Il termine decadenziale di 6 mesi per la notifica del provvedimento di sospensione (art.12 comma 2-bis) decorre dalla contestazione dellultima violazione e non dalla sola constatazione; va dunque verificata la data di contestazione agli interessati.
- Le questioni di fatto e di prova (es. attendibilita' del verbale, esibizione di documenti) devono essere tempestivamente sollevate e valutate nel giudizio di merito; non e' possibile trasformare in cassazione una richiesta di nuovo esame probatorio o di revisione integrale dei fatti.
- Nella determinazione e nella motivazione di una sanzione accessoria e' opportuno che l'Amministrazione indichi i criteri adottati e consideri le circostanze soggettive del contribuente, ma la valutazione della gravita' quantitativa e qualitativa delle violazioni ha ampia discrezionalita' e puo' prevalere quando le omissioni sono ripetute e numerose.
- Se si contesta la tempestivita' o la regolarita' formale degli atti amministrativi, occorre puntare sulla precisa individuazione del termine di decorrenza (contestazione vs constatazione) e sulle effettive date di notifica, fornendo documentazione probante sin dal primo grado di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23975/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23852/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23853/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23858/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23868/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23869/2020 del 29/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →