Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-605/22

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 8 March 2023. — Hijos de Moisés Rodríguez González, SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-605/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, nella formazione deputata a decidere se consentire il proseguimento delle impugnazioni, ha respinto il ricorso di Hijos de Moisés Rodríguez González SA contro la sentenza del Tribunale in una causa di invalidità di marchio UE. Ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione non dimostrasse adeguatamente l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono state considerate inammissibili, ai fini del filtro, le censure che miravano essenzialmente a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, nonché quelle formulate in termini troppo generali sull’obbligo di motivazione e sul coordinamento con il regolamento sull’etichettatura alimentare.

Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea: mancata autorizzazione del ricorso a proseguire per insufficiente dimostrazione di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in materia di invalidità di un marchio dell’Unione europea sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in relazione: 1) alla nozione di mala fede ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; 2) al valore del successivo uso del marchio nel giudizio di mala fede; 3) alla presunta violazione dell’obbligo di motivazione; 4) alla possibile interazione con il regolamento n. 1169/2011 sull’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari.

Principio di diritto

L’impugnazione non è ammessa a proseguire se il ricorrente non dimostra, con indicazioni concrete e specifiche, che i motivi dedotti sollevano una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, mere contestazioni della valutazione dei fatti, richiami generici alla giurisprudenza o alla motivazione insufficiente non bastano, né basta invocare un possibile coordinamento con un diverso regolamento dell’Unione senza spiegare in che modo ciò incida sulla questione giuridica dedotta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011

Ricorso per cassazione e mancata autorizzazione a proseguire

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in materia di invalidità di un marchio dell’Unione europea. La Corte, investita preliminarmente della decisione se il ricorso dovesse essere ammesso a proseguire, ha concluso negativamente ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento principale

Hijos de Moisés Rodríguez González SA aveva impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale del 29 giugno 2022, resa nella causa T-306/20, con la quale era stato respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione della commissione di ricorso ampliata dell’EUIPO del 2 marzo 2020, adottata in un procedimento di nullità tra Irlanda e Ornua Co-operative Ltd, da un lato, e la società ricorrente, dall’altro.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto per talune impugnazioni in materia di marchio UE:

  • articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte.

Sul merito della controversia, le censure della ricorrente si fondavano soprattutto su:

  • articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, relativo al marchio dell’Unione europea;
  • articolo 75 del medesimo regolamento, in tema di obbligo di motivazione;
  • articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, concernente l’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari.

Motivi addotti dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva che il suo unico motivo di impugnazione sollevasse questioni di rilievo per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. In particolare affermava che il Tribunale avrebbe erroneamente:

  • qualificato come mala fede condotte commerciali che sarebbero invece normali strategie d’impresa, come l’estensione della protezione di un marchio nazionale attraverso la registrazione come marchio UE;
  • omesso di applicare la presunzione di buona fede del richiedente;
  • travisato l’intenzione effettiva della ricorrente al momento del deposito;
  • omesso di motivare adeguatamente il rilievo attribuito alle indicazioni sull’origine geografica effettiva riportate su imballaggi ed etichette.

Inoltre, la ricorrente invocava un possibile conflitto tra la valutazione della mala fede ai sensi del regolamento n. 207/2009 e le regole del regolamento n. 1169/2011 sull’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare in modo preciso e completo che l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso per l’ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sul punto, indicando chiaramente:

  • i motivi di impugnazione;
  • la questione giuridica posta da ciascun motivo;
  • il motivo per cui tale questione è significativa;
  • il nesso tra l’errore dedotto e l’esito della decisione impugnata.

La Corte osserva che le censure dirette a contestare l’apprezzamento dei fatti non possono, di per sé, dimostrare la sussistenza di una questione rilevante ai fini dell’articolo 58a. Allo stesso modo, il semplice richiamo all’asserita inosservanza della giurisprudenza non è sufficiente se non è accompagnato da una dimostrazione concreta della somiglianza tra le situazioni poste a confronto e della reale portata sistemica della questione.

Quanto alla doglianza relativa all’obbligo di motivazione, la Corte rileva che la ricorrente non ha spiegato in che modo il preteso difetto di motivazione sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, né ha indicato come tale errore, anche se provato, avrebbe inciso sull’esito della sentenza impugnata.

Decisione

La Corte dichiara che l’impugnazione non è autorizzata a proseguire. Quanto alle spese, poiché la decisione è intervenuta prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio desumibile

Il meccanismo di filtro ex articolo 58a dello Statuto opera in modo rigoroso: il ricorrente deve dimostrare con precisione che la propria impugnazione pone effettivamente una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. Contestazioni in fatto, critiche generiche alla motivazione o all’interpretazione della giurisprudenza, nonché invocazioni astratte di coerenza con altre discipline dell’Unione, non sono sufficienti.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeainvalidità per mala fedeimpugnazione e filtro di ammissibilitàobbligo di motivazioneetichettatura e origine dei prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.