Tribunale, Sentenza T-759/21
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 8 March 2023. — Société des produits Nestlé SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark A 2 – Earlier international registration – Figurative mark THE a2 MILK COMPANY THE a2 MILK COMPANY – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-759/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Nestlé contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione di The a2 Milk Company Ltd. La pronuncia ribadisce che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, conta l’impressione complessiva dei segni e l’interdipendenza con la somiglianza dei prodotti. Anche un marchio fortemente stilizzato può essere letto dal pubblico come un elemento alfanumerico dominante, con conseguente rischio di confusione.
Marchio UE – opposizione contro registrazione internazionale designante l’Unione europea: confermata la sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo A 2 e il marchio anteriore THE a2 MILK COMPANY THE a2 MILK COMPANY.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere che, tenuto conto della percezione del pubblico rilevante, dell’identità o elevata somiglianza dei prodotti e della somiglianza dei segni, esistesse un rischio di confusione tra la registrazione internazionale richiesta e il marchio anteriore.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando il pubblico rilevante dell’Unione europea percepisce nei segni un elemento alfanumerico comune dominante, i prodotti sono identici o altamente simili e la somiglianza fonetica è molto elevata, anche se la somiglianza visiva è solo bassa e la comparazione concettuale è neutra. In particolare, un segno figurativo molto stilizzato può comunque essere percepito come contenente una combinazione lettera-numero; se tale combinazione costituisce l’elemento distintivo e dominante del segno, il pubblico può credere che si tratti di una variante del marchio anteriore proveniente dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
- Norme procedurali del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Marchio figurativo A 2 e opposizione basata sul marchio anteriore THE a2 MILK COMPANY
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Société des produits Nestlé SA avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della registrazione, per effetto dell’opposizione presentata da The a2 Milk Company Ltd. Il contenzioso verte sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sull’esistenza di un rischio di confusione tra due marchi figurativi utilizzati per prodotti delle classi 5 e 29.
Fatti e procedimento amministrativo
Nestlé aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione europea per un segno figurativo comprendente un elemento stilizzato che il pubblico poteva percepire come la lettera maiuscola "A" e il numero 2. I prodotti rivendicati comprendevano, in sintesi, alimenti dietetici, integratori, prodotti per uso medico o clinico, latte e derivati, sostituti del latte e bevande a base di latte.
The a2 Milk Company Ltd aveva proposto opposizione fondandola su una registrazione internazionale anteriore che copriva, tra l’altro, prodotti identici o molto simili nelle classi 5, 29 e 30, con il segno composto dall’elemento "a2" e dalla dicitura "the a2 milk company" disposta in forma circolare. L’opposizione era stata accolta dalla divisione opposizione e, in sede di impugnazione, anche la commissione di ricorso aveva ritenuto sussistente il rischio di confusione.
Questioni esaminate dal Tribunale
Con un unico motivo, Nestlé contestava la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare, sosteneva che la commissione di ricorso:
- avesse errato nel valutare la percezione del marchio richiesto da parte del pubblico rilevante;
- avesse erroneamente individuato gli elementi distintivi e dominanti dei segni;
- avesse sottovalutato le differenze visive;
- avesse errato nella comparazione fonetica;
- avesse applicato in modo scorretto la giurisprudenza sul rischio di confusione, in particolare con riferimento ai segni brevi e al rilievo dell’aspetto visivo.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio deve essere rifiutato in opposizione se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), che qualifica come marchi anteriori anche le registrazioni internazionali con effetto nell’Unione.
Il giudice ribadisce i principi consolidati: il rischio di confusione va valutato globalmente, secondo la percezione del pubblico rilevante, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. È sufficiente che il motivo relativo di rifiuto esista in una parte dell’Unione europea.
Percezione del segno richiesto
Il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui una parte sostanziale del pubblico rilevante percepirà nel segno richiesto un elemento alfanumerico, e precisamente "A 2". La stilizzazione, pur notata, è giudicata secondaria rispetto all’elemento alfanumerico centrale.
Vengono respinti gli argomenti secondo cui il segno sarebbe percepito solo come marchio puramente figurativo o come immagine ambigua. Il Tribunale osserva che esistono molte modalità grafiche di rappresentare la lettera maiuscola A e che il numero 2 risulta chiaramente riconoscibile; inoltre, la posizione del tratto nero e di quello bianco non impedisce la lettura del segno come combinazione alfanumerica.
Elementi distintivi e dominanti
Per il Tribunale, nel segno richiesto l’elemento dominante è proprio la combinazione alfanumerica "A 2", perché costituisce l’unico elemento riconoscibile e occupa una posizione centrale nell’impressione complessiva. La stilizzazione ha carattere innovativo o fantasioso, ma resta secondaria.
Quanto al marchio anteriore, il Tribunale conferma che l’elemento dominante è anche qui "a2", mentre la dicitura "the a2 milk company", ripetuta due volte in caratteri piccoli lungo un cerchio, ha un impatto minore e viene percepita come indicazione del produttore o comunque come elemento accessorio. Ne consegue che il marchio anteriore, nel suo insieme, presenta un grado medio di distintività intrinseca.
Confronto visivo, fonetico e concettuale
Sul piano visivo, i segni sono considerati simili in misura bassa, ma tale somiglianza è sufficiente perché il loro elemento comune è anche quello dominante. Le differenze grafiche non eliminano la percezione di una medesima combinazione alfanumerica.
Sul piano fonetico, la commissione di ricorso è confermata: l’elemento comune viene pronunciato in modo identico o comunque molto simile. La circostanza che il segno richiesto sia figurativo non esclude la pronuncia, poiché una parte significativa del pubblico lo leggerà come "A 2". La presenza della formula "the a2 milk company" nel marchio anteriore non cambia la conclusione, perché tali parole hanno un ruolo secondario e difficilmente saranno pronunciate da una parte rilevante del pubblico.
Sul piano concettuale, la comparazione resta neutra: per una parte sostanziale del pubblico rilevante l’elemento "a2" non ha significato. La dicitura aggiuntiva del marchio anteriore, quand’anche compresa, si limita a indicare il produttore e non introduce un contenuto concettuale idoneo a distinguere i segni.
Valutazione globale del rischio di confusione
Il Tribunale ribadisce il principio di interdipendenza tra i fattori. Qui i prodotti sono identici o altamente simili, il marchio anteriore ha distintività media, la somiglianza visiva è bassa ma quella fonetica è alta o addirittura identica, mentre la comparazione concettuale è neutra.
In tale contesto, il pubblico potrebbe percepire il segno richiesto come una semplice variante grafica del marchio anteriore, adattata a diverse gamme di prodotti, e ritenere quindi che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il fatto che i prodotti siano venduti in self-service e che l’aspetto visivo abbia un ruolo importante non esclude il rischio di confusione, poiché anche la dimensione orale della commercializzazione e della pubblicità può incidere sulla percezione del pubblico.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge il motivo unico e, quindi, il ricorso nel suo insieme. Conseguentemente, conferma la decisione dell’EUIPO e condanna Nestlé al pagamento delle spese.
Principio desumibile dalla pronuncia
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, un marchio figurativo fortemente stilizzato può comunque essere percepito come contenente un elemento alfanumerico dominante; se tale elemento coincide con quello dominante di un marchio anteriore, i prodotti sono identici o molto simili e la somiglianza fonetica è elevata, sussiste rischio di confusione anche in presenza di differenze grafiche e di una comparazione concettuale neutra.
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