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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-94/20

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 8 March 2023. — Campine and Campine Recycling v European Commission. — Non-contractual liability – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for car battery recycling – Decision finding an infringement of Article 101 TFEU – Judgment partially annulling the decision and reducing the amount of the fine imposed – Refusal of the Commission to pay default interest – Article 266 TFEU – Article 90(4) of Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 – Sufficiently serious breach of a rule of law conferring rights on individuals – Rate of default interest. — Case T-94/20

Giurisprudenza europea62020TJ0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto l’azione di Campine e Campine Recycling contro la Commissione per il mancato pagamento degli interessi moratori dovuti dopo la riduzione di una multa antitrust. Ha ritenuto che l’articolo 266 TFUE imponga il pagamento degli interessi al tasso BCE + 3,5 punti, anche quando il giudice dell’Unione non annulli integralmente la sanzione ma la riduca nell’esercizio della giurisdizione estesa. Ha inoltre riconosciuto gli interessi capitalizzati dal giorno del rimborso parziale sino al saldo. La domanda di annullamento è rimasta assorbita.

Responsabilità extracontrattuale della Commissione per il mancato pagamento degli interessi moratori dovuti dopo l’annullamento parziale e la riduzione di una multa antitrust

La questione giuridica

Se la Commissione, dopo che il Tribunale ha annullato in parte la decisione antitrust e ridotto la multa, fosse tenuta a corrispondere interessi moratori sull’importo indebitamente versato per il periodo intercorrente tra il pagamento provvisorio della multa e il rimborso, e se il suo rifiuto integri una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE idonea a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione; in via subordinata, quale tasso di interesse applicare e da quando decorra l’eventuale capitalizzazione.

Principio di diritto

Quando una decisione della Commissione che infligge una multa per infrazione dell’articolo 101 TFUE viene annullata in tutto o in parte e la multa è ridotta dal giudice dell’Unione, la Commissione è tenuta, in forza dell’articolo 266 TFUE, a restituire anche gli interessi moratori sull’importo indebitamente pagato per il periodo compreso tra il pagamento provvisorio e il rimborso; il mancato pagamento di tali interessi costituisce una violazione sufficientemente grave di una norma UE che conferisce diritti ai singoli e fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il tasso da applicare è quello del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 3,5 punti percentuali, e gli interessi capitalizzati decorrono dal rimborso parziale fino al pagamento integrale.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 90, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 83, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Mancato pagamento di interessi moratori dopo la riduzione di una multa antitrust

La pronuncia riguarda un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto da due imprese sanzionate in materia di concorrenza, a seguito del parziale annullamento e della riduzione, da parte del Tribunale, di una multa inflitta dalla Commissione per un’intesa nel mercato del riciclo delle batterie auto.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva adottato la decisione C(2017) 900 final, accertando una violazione dell’articolo 101 TFUE e imponendo alle ricorrenti una multa di EUR 8 158 000. Le imprese avevano pagato la sanzione in più rate dopo la scadenza, versando anche interessi di mora calcolati al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali, in base alla decisione stessa e all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 1268/2012. Successivamente, con sentenza del 7 novembre 2019 nella causa T‑240/17, il Tribunale ha constatato errori della Commissione sulla durata dell’infrazione e sulla riduzione per ruolo marginale, ha annullato in parte la decisione e ha ridotto la multa a EUR 4 275 648. La Commissione ha rimborsato l’importo indebitamente percepito e gli interessi pagati nel 2017 su tale importo, ma ha rifiutato di pagare ulteriori interessi moratori per il periodo tra il pagamento provvisorio e il rimborso.

Domande delle parti

Le ricorrenti chiedevano principalmente il risarcimento del danno corrispondente agli interessi moratori non corrisposti, con applicazione del tasso BCE + 3,5 punti percentuali, oltre agli interessi su tale somma fino al pagamento integrale. In via subordinata, chiedevano l’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera del 13 gennaio 2020 o nell’email del 10 dicembre 2019 di rigetto della richiesta. La Commissione sosteneva invece che, in caso di riduzione della multa da parte del giudice dell’Unione, fosse dovuto soltanto l’"interest yielded" previsto dall’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012, specie in assenza di un rendimento positivo del conto bancario; in subordine proponeva tassi inferiori o diversi.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale si è fondato in particolare su:

  • articolo 266 TFUE, quale base dell’obbligo di esecuzione delle sentenze di annullamento;
  • articoli 268 e 340 TFUE, per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • articolo 261 TFUE e articolo 31 del regolamento n. 1/2003, per la giurisdizione estesa in materia di multe antitrust;
  • articoli 83 e 90 del regolamento delegato n. 1268/2012;
  • articolo 99 del regolamento finanziario 2018/1046, richiamato per il tasso da applicare alla capitalizzazione. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza Printeos, in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2021, Commissione c. Printeos (C‑301/19 P), nonché Commissione c. IPK International, Guardian Europe, Corus UK e altri precedenti sul pagamento degli interessi in caso di annullamento o riduzione di somme riscosse dall’Unione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede tre condizioni: violazione sufficientemente grave di una norma che conferisce diritti ai singoli, danno e nesso causale. Ha quindi affermato che il primo comma dell’articolo 266 TFUE impone alla Commissione, in caso di annullamento o riduzione di una multa, di restituire non solo il capitale indebitamente versato, ma anche gli interessi moratori dovuti per compensare la perdita di disponibilità della somma. Tale obbligo è assoluto e non discrezionale. Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la riduzione della multa nell’esercizio della giurisdizione estesa produrrebbe effetti solo ex nunc: la riduzione retroagisce e la decisione va considerata come se fosse stata sin dall’origine nella forma risultante dalla pronuncia del giudice dell’Unione. Neppure rileva che la Commissione avesse già rimborsato parte dell’importo o che il rendimento del conto fosse negativo. Quanto al tasso, il Tribunale ha precisato che la Corte di giustizia, nella causa Printeos, ha indicato come riferimento l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 1268/2012, cioè il tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali per i casi diversi dai contratti pubblici di cui al titolo V del regolamento. Ha quindi escluso l’applicazione del diverso tasso previsto per le garanzie finanziarie o di altri criteri proposti dalla Commissione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha accolto la domanda principale di risarcimento e ha condannato la Commissione a pagare EUR 300 637.32 a titolo di danno corrispondente agli interessi moratori non versati. Ha inoltre accolto la domanda di capitalizzazione: la somma principale deve essere incrementata di interessi dal 11 dicembre 2019, data del rimborso parziale, fino al pagamento integrale, al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. La domanda di annullamento è rimasta assorbita, poiché le pretese principali erano già state accolte. La Commissione è stata condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • l’articolo 266 TFUE obbliga l’istituzione autrice dell’atto annullato a eseguire pienamente la sentenza del giudice dell’Unione;
  • in materia di multe antitrust, la restituzione dell’indebito comprende gli interessi moratori per il periodo di indisponibilità del denaro;
  • il mancato pagamento di tali interessi può costituire una violazione sufficientemente grave della norma e fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • il tasso di interesse è quello del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 3,5 punti percentuali;
  • gli interessi maturano anche sulla somma dovuta a titolo di interessi dal momento del rimborso sino al pagamento effettivo.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaresponsabilità extracontrattuale dell’unionesanzioni antitrustinteressi moratoririmborsi e restituzioni

Testo integrale

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