Cassazione Penale, Sentenza n. 1258/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 15/05/2023 con cui la Corte di appello di Salerno ha rigettato il ricorso per la revoca dell'ordine di rimessione in pristino relativo a un immobile di loro proprietà. Contestano: (1) violazione del principio del contraddittorio per aver la Corte basato la decisione su una relazione di consulenza tecnica redatta dal Pubblico Ministero senza contraddittorio (art. 666 comma 5 c.p.p. e art. 185 disp. att.); (2) mancata considerazione della possibile sanatoria paesaggistica delle opere oggetto della sentenza penale, alla luce della sentenza TAR Campania n. 833/2000; (3) mancata considerazione della possibilità di sanatoria paesaggistica per opere realizzate dopo la sentenza penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che l'art. 666 comma 5 c.p.p. si applica quando il giudice assume prove in contraddittorio; nel caso di specie la Corte aveva semplicemente acquisito elementi di prova forniti dal Pubblico Ministero (atti non irripetibili) e i ricorrenti non hanno chiesto in udienza una perizia da assumere in contraddittorio, dunque il motivo è manifestamente infondato. Sul secondo e terzo motivo ha confermato il principio secondo cui, in presenza di vincolo paesaggistico, il rilascio di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 è precluso salvo le limitate ipotesi di cui all'art. 167 comma 4 d.lgs. 42/2004 (abusi minori). Le opere dei ricorrenti hanno determinato un aumento di volumi e superfici e quindi non sono sanabili; un'eventuale autorizzazione paesaggistica postuma al di fuori dei limiti previsti non estingue i reati né impedisce l'ordine di rimessione in pristino. Il ricorso al TAR invocato dai ricorrenti è risultato inconferente per mutato status quo dell'immobile. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
La norma impone il contraddittorio quando il giudice dell'esecuzione assume prove; non si applica invece all'acquisizione di atti o relazioni prodotti dal pubblico ministero che non sono atti irripetibili. Se le parti non chiedono perizia in contraddittorio, l'acquisizione di tali elementi non configura violazione del contraddittorio.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso ma non decisiva; norma tecnica sulle disposizioni attuative del processo penale, evocata nell'ambito della contestazione del contraddittorio.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Stabilisce che in presenza di violazioni in materia paesaggistica il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino e che soltanto le ipotesi indicate al comma 4 (abusi minori previsti anche dall'art. 181-ter) possono essere oggetto di accertamento di compatibilita' paesaggistica e, in taluni limiti, di sanatoria postuma.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Prevede il divieto, di massima, di autorizzazione paesaggistica postuma in zona vincolata; l'assenza di autorizzazione prima dei lavori rende le opere abusive e obbliga alla rimessione in pristino.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Disciplina il permesso di costruire in sanatoria; la Corte ha ribadito che la sanatoria urbanistica ex art. 36 non è applicabile quando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma è vietato dalla normativa paesaggistica (d.lgs. 42/2004).
art. 181-ter d.lgs. 42/2004
Individua gli 'abusi minori' per i quali è ammesso, nei limiti previsti, un accertamento di compatibilità paesaggistica e quindi una possibile sanatoria ambientale. Solo tali fattispecie potevano eventualmente beneficiare di sanatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per irrogare l'ammenda di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- L'acquisizione, da parte del giudice, di relazioni o atti predisposti dal Pubblico Ministero che non siano atti irripetibili non comporta necessariamente violazione del contraddittorio; la parte che ne contesti il contenuto deve tempestivamente chiedere in udienza l'assunzione di prova peritale in contraddittorio.
- In presenza di vincolo paesaggistico il rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma è in linea di massima precluso; solo gli 'abusi minori' di cui all'art. 167 comma 4 d.lgs. 42/2004 possono essere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica e, se positivamente valutati, di sanatoria limitata.
- La realizzazione di opere che comportano aumento di volumi o superfici utili esclude in genere la possibilità di sanatoria paesaggistica e urbanistica e non impedisce l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino né l'irrogazione di responsabilità penale o amministrativa.
- Una autorizzazione paesaggistica rilasciata al di fuori dei limiti normativi o dopo il fatto non estingue automaticamente i reati edilizi né cancella l'obbligo di ripristino se la normativa paesaggistica non consente la sanatoria.
- Richiamare precedenti pronunce amministrative è efficace solo se lo stato di fatto è sostanzialmente identico; mutamenti concreti dell'immobile possono rendere inapplicabile una decisione amministrativa anteriore.
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