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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1258/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 15/05/2023 con cui la Corte di appello di Salerno ha rigettato il ricorso per la revoca dell'ordine di rimessione in pristino relativo a un immobile di loro proprietà. Contestano: (1) violazione del principio del contraddittorio per aver la Corte basato la decisione su una relazione di consulenza tecnica redatta dal Pubblico Ministero senza contraddittorio (art. 666 comma 5 c.p.p. e art. 185 disp. att.); (2) mancata considerazione della possibile sanatoria paesaggistica delle opere oggetto della sentenza penale, alla luce della sentenza TAR Campania n. 833/2000; (3) mancata considerazione della possibilità di sanatoria paesaggistica per opere realizzate dopo la sentenza penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che l'art. 666 comma 5 c.p.p. si applica quando il giudice assume prove in contraddittorio; nel caso di specie la Corte aveva semplicemente acquisito elementi di prova forniti dal Pubblico Ministero (atti non irripetibili) e i ricorrenti non hanno chiesto in udienza una perizia da assumere in contraddittorio, dunque il motivo è manifestamente infondato. Sul secondo e terzo motivo ha confermato il principio secondo cui, in presenza di vincolo paesaggistico, il rilascio di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 è precluso salvo le limitate ipotesi di cui all'art. 167 comma 4 d.lgs. 42/2004 (abusi minori). Le opere dei ricorrenti hanno determinato un aumento di volumi e superfici e quindi non sono sanabili; un'eventuale autorizzazione paesaggistica postuma al di fuori dei limiti previsti non estingue i reati né impedisce l'ordine di rimessione in pristino. Il ricorso al TAR invocato dai ricorrenti è risultato inconferente per mutato status quo dell'immobile. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    La norma impone il contraddittorio quando il giudice dell'esecuzione assume prove; non si applica invece all'acquisizione di atti o relazioni prodotti dal pubblico ministero che non sono atti irripetibili. Se le parti non chiedono perizia in contraddittorio, l'acquisizione di tali elementi non configura violazione del contraddittorio.

  • art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso ma non decisiva; norma tecnica sulle disposizioni attuative del processo penale, evocata nell'ambito della contestazione del contraddittorio.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Stabilisce che in presenza di violazioni in materia paesaggistica il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino e che soltanto le ipotesi indicate al comma 4 (abusi minori previsti anche dall'art. 181-ter) possono essere oggetto di accertamento di compatibilita' paesaggistica e, in taluni limiti, di sanatoria postuma.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Prevede il divieto, di massima, di autorizzazione paesaggistica postuma in zona vincolata; l'assenza di autorizzazione prima dei lavori rende le opere abusive e obbliga alla rimessione in pristino.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina il permesso di costruire in sanatoria; la Corte ha ribadito che la sanatoria urbanistica ex art. 36 non è applicabile quando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma è vietato dalla normativa paesaggistica (d.lgs. 42/2004).

  • art. 181-ter d.lgs. 42/2004

    Individua gli 'abusi minori' per i quali è ammesso, nei limiti previsti, un accertamento di compatibilità paesaggistica e quindi una possibile sanatoria ambientale. Solo tali fattispecie potevano eventualmente beneficiare di sanatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per irrogare l'ammenda di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • L'acquisizione, da parte del giudice, di relazioni o atti predisposti dal Pubblico Ministero che non siano atti irripetibili non comporta necessariamente violazione del contraddittorio; la parte che ne contesti il contenuto deve tempestivamente chiedere in udienza l'assunzione di prova peritale in contraddittorio.
  • In presenza di vincolo paesaggistico il rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma è in linea di massima precluso; solo gli 'abusi minori' di cui all'art. 167 comma 4 d.lgs. 42/2004 possono essere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica e, se positivamente valutati, di sanatoria limitata.
  • La realizzazione di opere che comportano aumento di volumi o superfici utili esclude in genere la possibilità di sanatoria paesaggistica e urbanistica e non impedisce l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino né l'irrogazione di responsabilità penale o amministrativa.
  • Una autorizzazione paesaggistica rilasciata al di fuori dei limiti normativi o dopo il fatto non estingue automaticamente i reati edilizi né cancella l'obbligo di ripristino se la normativa paesaggistica non consente la sanatoria.
  • Richiamare precedenti pronunce amministrative è efficace solo se lo stato di fatto è sostanzialmente identico; mutamenti concreti dell'immobile possono rendere inapplicabile una decisione amministrativa anteriore.

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