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CCNL

CCNL Settore Olistico (Sinape - Confimpresa)

CCNLV245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2017 al 31 dic 2020

Parti stipulanti

SindacatiSINAPE-CISL
Datori di lavoroConfimpresaConfimpresa-FIPO

Sfera di applicazione

Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato dei dipendenti di enti e aziende del settore olistico, in tutte le attività olistiche e aree professionali/formative del comparto, tra cui naturopatia, discipline energetiche, discipline relazionali, tecniche manuali, discipline artistiche e yoga-meditazione.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica ai dipendenti di enti e aziende del settore olistico su tutto il territorio nazionale, sia con rapporto a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Validità: dal 01/01/2017 al 31/12/2020.

Il contratto prevede rinnovo tacito di pari durata, salvo disdetta nei termini contrattuali. In caso di mancato rinnovo, resta efficace fino a sostituzione.

Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione le aziende operanti nelle principali aree del settore olistico, tra cui:

  • naturopatia;
  • discipline energetiche;
  • discipline relazionali;
  • tecniche manuali;
  • discipline artistiche;
  • yoga e meditazione.

Il testo contrattuale contiene inoltre un ampio elenco esemplificativo di discipline afferenti, fra cui ayurveda, counseling, cranio sacrale, floriterapia, fitoterapia, massaggio olistico naturale, meditazione, naturopatia, osteopatia, riflessologia, reiki, shiatsu, tai-chi, yoga e molte altre.

Parti firmatarie

Organizzazioni dei datori di lavoro

  • Confimpresa
  • Confimpresa-FIPO

Organizzazioni sindacali

  • SINAPE-CISL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale mensile dal 01/01/2017.

LivelloMinimo mensile (€)Contingenza (€)EDR (€)Totale (€)Scatto biennale (€)
11.395,990,000,001.395,9941,88
21.275,260,000,001.275,2638,26
31.209,000,000,001.209,0036,27
41.139,900,000,001.139,9034,20

Gli scatti sono indicati in sintesi nella misura del 3% della paga base. Il CCNL prevede massimo 5 scatti biennali per anzianità maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale.

Mensilità aggiuntive

  • 13 mensilità.
  • La tredicesima è corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale e comunque entro il 31/12 di ogni anno.

Indennità di cassa

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con piena responsabilità compete una indennità di cassa pari al 5% mensile della paga base nazionale.

Ente bilaterale ed EDR sostitutivo

Il finanziamento ordinario dell'Ente Bilaterale è pari allo 0,20% dell'imponibile previdenziale del monte salari:

  • 0,10% a carico azienda;
  • 0,10% a carico lavoratore.

Se l'azienda omette il versamento della quota dovuta, deve corrispondere al lavoratore un EDR pari allo 0,10% della retribuzione lorda.

Classificazione del personale

Il personale è inquadrato in 4 livelli all'interno di quattro aree funzionali:

  • Direzione;
  • Erogazione;
  • Amministrazione;
  • Segreteria, logistica e servizi di supporto.

Sintesi dei livelli

  • Livello 1: professionalità elevate, autonomia operativa, attività specialistiche e funzioni amministrative di concetto/responsabilità.
  • Livello 2: lavoratori con competenze specifiche, attività operative e amministrative con autonomia nell'ambito delle istruzioni ricevute.
  • Livello 3: addetti all'assistenza, applicazioni semplici, segreteria, ricevimento clientela e attività amministrative esecutive.
  • Livello 4: personale privo di apprendistato nel settore o senza attestato professionale, addetti in percorso di acquisizione delle competenze del livello 3; restano stabilmente al livello 4 gli addetti alle sole pulizie.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali.
  • Di norma distribuite su 5 o 6 giornate.
  • In caso di distribuzione su 6 giorni, la cessazione dell'attività il sabato avviene di norma entro le ore 13:00.

Flessibilità dell'orario

Il CCNL consente il superamento dell'orario contrattuale:

  • fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane;
  • la contrattazione di secondo livello può elevare il limite fino a 48 ore settimanali per un massimo di 12 settimane.

A fronte delle ore aggiuntive, l'azienda riconosce una pari riduzione dell'orario in periodi di minore intensità, mantenendo la normale retribuzione contrattuale.

Banca delle ore

Le ore di maggior lavoro possono confluire nella banca ore. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali, le ore accantonate sono liquidate con la maggiorazione prevista per lo straordinario corrispondente entro e non oltre il 31/12 dell'anno successivo a quello di maturazione.

Il prelievo delle ore maturate richiede preavviso scritto di 3 giorni.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro svolto dalle 22:00 alle 06:00.

TipologiaMaggiorazione
Lavoro ordinario notturno20%

Lavoro domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro domenicale40%

La maggiorazione del 40% si applica sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora lavorata di domenica, salvo trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa.

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno dalla 41ª alla 48ª ora settimanale15%
Straordinario diurno oltre la 48ª ora settimanale20%
Straordinario festivo50%
Straordinario notturno50%

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Lavoro festivo e riposo settimanale

  • Le prestazioni rese nei giorni festivi sono compensate come lavoro straordinario festivo, quindi con maggiorazione del 50%.
  • Le prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge danno diritto alla maggiorazione del 40% oltre al riposo compensativo.

Festività

Sono considerate festive:

  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge;
  • il Santo Patrono del luogo di lavoro.

Se una festività coincide con la domenica, spetta in aggiunta alla normale retribuzione un importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi retribuiti.

Malattia

Periodo di comporto:

  • 9 mesi in caso di singola malattia;
  • 10 mesi nell'arco di 24 mesi in caso di più eventi morbosi.

Trattamento economico:

PeriodoTrattamento
1° giornonessuna retribuzione
2° giorno50% della retribuzione giornaliera
3° giorno100% della retribuzione giornaliera
Dal 4° al 180° giorno75% della retribuzione mensile, comprensiva di quanto erogato dall'INPS

Il lavoratore deve comunicare l'assenza e trasmettere il certificato nei termini contrattuali.

Infortunio e malattia professionale

Conservazione del posto:

  • in caso di malattia professionale, per il periodo coperto dall'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
  • in caso di infortunio, fino a guarigione clinica.

Trattamento economico:

  • per le giornate di carenza, integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione per massimo 180 giorni;
  • per la giornata dell'infortunio, il datore di lavoro corrisponde l'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto;
  • dal giorno successivo, integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera netta dal 21° giorno in poi.

Maternità e paternità

Si applica la normativa di legge. Il CCNL prevede, per il periodo di astensione obbligatoria della madre:

  • durata: 5 mesi;
  • integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione di fatto netta.

Permessi e congedi per figli e familiari

  • Per lutto e malattia parenti: rinvio alla L. 53/2000 e successive modifiche.
  • Per assistenza a persone disabili: rinvio alla L. 104/1992 e al D.Lgs. 151/2001.
  • Per cure degli invalidi: rinvio al D.Lgs. 119/2011.
  • Per donne vittime di violenza: rinvio al D.Lgs. 80/2015, art. 24.

Per la malattia del figlio:

  • fino a 3 anni di età, ciascun genitore può astenersi alternativamente per i relativi periodi di malattia;
  • tra 3 e 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi alternativamente fino a 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
190 giorni di calendario
260 giorni di calendario
345 giorni di calendario
430 giorni di calendario

Durante la prova il rapporto può essere risolto senza preavviso, con diritto al TFR.

Apprendistato professionalizzante

Regole economiche generali

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato:

  • nella prima metà del periodo di apprendistato: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
  • nella seconda metà: 1 livello sotto quello di destinazione finale.

È inoltre prevista retribuzione a percentuale:

PeriodoRetribuzione
Primo periodo70% della paga base nazionale
Secondo periodo80% della paga base nazionale
Terzo periodo90% della paga base nazionale

Limiti numerici

  • Numero massimo di apprendisti: 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.
  • Se il datore non ha lavoratori qualificati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.

Tabelle retributive apprendistato

Apprendistato P. Gruppo 1 - Livello 1

Da meseA meseTotale mensile (€)
112907,39
1318977,19
19241.088,87
25361.186,59
37481.256,39
49541.326,19
55601.395,99

Apprendistato P. Gruppo 1 - Livello 2

Da meseA meseTotale mensile (€)
112828,92
1318892,68
1924994,70
25361.083,97
37481.147,73
49541.211,50
55601.275,26

Apprendistato P. Gruppo 1 - Livello 3

Da meseA meseTotale mensile (€)
112785,85
1318846,30
1924943,02
25361.027,65
37481.088,10
49541.148,55
55601.209,00

Apprendistato P. Gruppo 2 - Livello 3

Da meseA meseTotale mensile (€)
16761,67
712967,20
13181.209,00

Apprendistato P. Gruppo 3 - Livello 1

Da meseA meseTotale mensile (€)
112907,39
1318977,19
19241.088,87
25361.186,59

Apprendistato P. Gruppo 3 - Livello 2

Da meseA meseTotale mensile (€)
112828,92
1318892,68
1924994,70
25361.083,97

Apprendistato P. Gruppo 1 - Qualifica livello 1

Da meseA meseTotale mensile (€)
112907,39
1318977,19
19241.088,87
25361.186,59
37481.256,39
49541.395,99

Apprendistato P. Gruppo 1 - Qualifica livello 2

Da meseA meseTotale mensile (€)
112828,92
1318892,68
1924994,70
25361.083,97
37481.147,73
49541.275,26

Apprendistato P. Gruppo 1 - Qualifica livello 3

Da meseA meseTotale mensile (€)
112785,85
1318846,30
1924943,02
25361.027,65
37481.088,10
49541.209,00

Contratto a tempo determinato e stagionali

Casi di utilizzo

La stipula è consentita, tra gli altri, per:

  • incrementi di attività produttiva;
  • punte di più intensa attività;
  • esigenze di mercato;
  • attività non programmabili stabilmente;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • attività stagionali;
  • avvio di nuove attività;
  • sostituzioni di lavoratori assenti;
  • fabbisogni temporanei amministrativi, commerciali o tecnici;
  • sperimentazioni di nuovi modelli di orario fino a 6 mesi.

Durata e proroghe

AspettoDisciplina
Durata massima ordinaria36 mesi complessivi, comprese proroghe e rinnovi
Deroga assistita1 ulteriore contratto fino a 12 mesi presso la DPL
Stagionalimassimo 8 mesi nello stesso ciclo di attività

Diritto di precedenza

  • Il lavoratore a termine con attività superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi, se manifesta volontà scritta entro 6 mesi dalla cessazione.
  • Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per nuove assunzioni a termine nelle medesime attività stagionali, se manifesta volontà scritta entro 3 mesi dalla cessazione.

Preavviso

Termini di preavviso in giorni di calendario:

ClassificazioneFino a 5 anniFino a 10 anniOltre 10 anni
Livelli 1 e 2456090
Livello 3304560
Livello 4203045

Trattamento di fine rapporto

Si applica la disciplina di legge sul TFR.

Il TFR è determinato, per ciascun anno di servizio, in misura pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, con rivalutazione annua secondo i criteri legali.

Alla formazione del TFR concorrono, in linea generale, stipendio base, compensi e indennità che costituiscono remunerazione del lavoro dipendente.

Altri istituti rilevanti

Diritti sindacali

Il CCNL riconosce annualmente 30 ore retribuite a ciascun lavoratore per partecipazione ad assemblee o riunioni indette dalle organizzazioni stipulanti.

Contrattazione di secondo livello

È prevista a livello territoriale o aziendale per materie specifiche, tra cui:

  • articolazione dell'orario;
  • premio variabile/premio produzione presenza;
  • sicurezza e prevenzione;
  • formazione professionale;
  • ulteriori materie demandate dal CCNL.

Nella prima applicazione, i contenuti economici collettivi del secondo livello non possono eccedere mediamente il 30% della paga base nazionale.

Ente bilaterale

Il CCNL prevede la costituzione dell'EBOL - Ente Bilaterale Operatori Olistici, con funzioni anche in materia di sicurezza, formazione e bilateralità.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 27/12/2016

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