CCNL Studi Odontoiatrici (Confsal - Cifa)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mar 2017 al 29 feb 2020
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Disciplina, in via unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli studi odontoiatrici e medico dentistici, sia in forma singola che associata, ed il relativo personale dipendente.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti degli studi odontoiatrici e medico dentistici, sia individuali sia associati, su tutto il territorio nazionale.
Validità:
- Decorrenza: 01/03/2017
- Scadenza: 29/02/2020
Il contratto prevede un modello di relazioni sindacali su due livelli:
- contrattazione nazionale;
- contrattazione territoriale o aziendale.
È inoltre valorizzata la bilateralità tramite EPAR per formazione, sicurezza, monitoraggio del mercato del lavoro, certificazione contratti e conciliazioni.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CIFA
- A.I.O. - Associazione Italiana Odontoiatri
Organizzazioni sindacali
- CONFSAL
- FIALS-CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile per 14 mensilità.
| Livello | 01/03/2017 | 01/09/2017 | 01/03/2018 | 01/09/2018 | 01/03/2019 | 01/09/2019 | Scatto triennale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.105,08 | 2.120,87 | 2.137,84 | 2.156,01 | 2.175,41 | 2.196,08 | 30,00 |
| 1 | 1.862,86 | 1.876,83 | 1.891,85 | 1.907,93 | 1.925,10 | 1.943,39 | 26,00 |
| 2 | 1.622,61 | 1.634,78 | 1.647,86 | 1.661,86 | 1.676,82 | 1.692,75 | 23,00 |
| 3S | 1.505,05 | 1.516,34 | 1.528,47 | 1.541,46 | 1.555,33 | 1.570,11 | 22,00 |
| 3 | 1.491,37 | 1.502,56 | 1.514,58 | 1.527,45 | 1.541,20 | 1.555,84 | 22,00 |
| 4S | 1.446,22 | 1.457,07 | 1.468,72 | 1.481,21 | 1.494,54 | 1.508,74 | 20,00 |
| 4 | 1.394,41 | 1.404,87 | 1.416,11 | 1.428,14 | 1.441,00 | 1.454,69 | 20,00 |
| 5 | 1.297,72 | 1.307,45 | 1.317,91 | 1.329,11 | 1.341,08 | 1.353,82 | 20,00 |
| 6 | 1.134,72 | 1.143,23 | 1.152,38 | 1.162,17 | 1.172,63 | 1.183,77 | 15,00 |
Parametri retributivi generali
| Voce | Misura |
|---|---|
| Divisore orario | 170 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 14 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 8 scatti triennali in cifra fissa, non assorbibili.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| Quadri | 30,00 |
| 1° | 26,00 |
| 2° | 23,00 |
| 3° Super | 22,00 |
| 3° | 22,00 |
| 4° Super | 20,00 |
| 4° | 20,00 |
| 5° | 20,00 |
| 6° | 15,00 |
Tredicesima e premio ferie
- Tredicesima: pari a una mensilità della retribuzione in atto, corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale.
- Premio ferie: pari a una mensilità della retribuzione in atto, da corrispondere durante il periodo ferie e comunque entro il 30 giugno.
- È possibile, con accordo aziendale o territoriale, trasformare il premio ferie in premio di risultato variabile collegato a produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Altri elementi economici
| Istituto | Misura / criterio |
|---|---|
| Indennità di cassa | 2% della paga base nazionale conglobata |
| Ticket restaurant / indennità di mensa | 5,29 € per le sole giornate di effettiva presenza superiori a 4 ore |
| Indennità di reperibilità telefonica | 10,00 € |
| Indennità di trasferta inferiore a 24 ore | 16,00 € |
| Indennità di trasferta oltre 24 ore | 32,00 € al giorno o frazione |
Indennità di trasporto urbano
Spetta per 12 mensilità ed è dovuta anche durante malattia, infortunio e ferie.
| Dimensione del comune | Importo mensile |
|---|---|
| Meno di 100.000 abitanti | 30,00 € |
| Meno di 500.000 abitanti | 40,00 € |
| Meno di 1.000.000 abitanti | 50,00 € |
| Più di 1.000.000 abitanti | 60,00 € |
Indennità di disponibilità
Per il lavoro intermittente, l'indennità mensile di disponibilità è pari al 20% della retribuzione costituita da:
- minimo tabellare;
- E.D.R.;
- ratei di tredicesima.
E.D.R. per mancata bilateralità
Se l'azienda omette il versamento delle quote all'EPAR, deve corrispondere al lavoratore un Elemento Distintivo della Retribuzione pari allo 0,15% della paga base conglobata, per 13 mensilità, non utile ai fini degli altri istituti, compreso il TFR.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.
- Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di attesa o custodia: 45 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
- Possibile superamento fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane annue, salvo diversa regolamentazione di secondo livello.
- Le ore eccedenti possono essere recuperate con periodi equivalenti di riduzione oraria.
- Le ore di straordinario possono confluire in banca ore al netto delle maggiorazioni, che vanno comunque pagate.
- Il datore di lavoro può fissare entro il 31 dicembre il periodo di fruizione delle ore residue dell'anno precedente.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00-6:00) | 15% |
| Lavoro festivo | 30% |
| Lavoro festivo notturno | 40% |
| Lavoro straordinario diurno feriale dalla 41ª alla 48ª ora | 10% |
| Lavoro straordinario diurno feriale oltre la 48ª ora | 15% |
| Lavoro straordinario notturno dalla 41ª alla 48ª ora | 25% |
| Lavoro straordinario notturno oltre la 48ª ora | 40% |
| Lavoro straordinario festivo | 30% |
| Lavoro straordinario festivo notturno | 40% |
| Lavoro nel giorno di riposo settimanale | 20% |
Limiti straordinario
- Massimo 250 ore annue per lavoratore.
Pausa pranzo
Per turni superiori a 6 ore giornaliere è prevista una pausa non retribuita da 30 minuti a 2 ore.
Riposi, ferie e permessi
Riposo settimanale e festività
- Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
- Sono festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche o riposi compensativi e il Santo Patrono.
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
- Ai fini del computo, la settimana si considera di 6 giorni lavorativi.
- Le ferie possono essere frazionate in non più di 2 periodi nell'anno.
Permessi
| Istituto | Quantità |
|---|---|
| Ex festività soppresse | 32 ore annue |
| ROL | 16 ore annue |
I permessi non fruiti entro l'anno decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto in atto; in alternativa possono essere fruiti entro il 30/06 dell'anno successivo.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi all'anno, anche frazionabili, secondo quanto richiamato dalla normativa.
Congedi e permessi per assistenza disabili
Applicazione della normativa di legge, con richiamo espresso a:
- prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni;
- in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni del bambino;
- dopo il terzo anno, 3 giorni di permesso mensile indennizzati dall'INPS.
Malattia, infortunio, maternità e paternità
Malattia
Periodo di comporto:
- 180 giorni di calendario in un arco di 18 mesi.
- Per far decorrere nuovamente il comporto è necessaria una ripresa lavorativa di almeno 30 giorni continuativi.
Trattamento economico della malattia:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni | 100% della retribuzione lorda |
| Dal 4° al 20° giorno | 75% della retribuzione giornaliera |
| Dal 21° giorno in poi | 100% della retribuzione giornaliera |
Per i lavoratori a termine la conservazione del posto è limitata a 3 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.
Infortunio
- Il giorno dell'infortunio è retribuito al 100% dal datore di lavoro.
- Per i giorni successivi, il datore integra l'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera.
Maternità e paternità
| Istituto | Durata |
|---|---|
| Astensione obbligatoria madre | 5 mesi |
| Congedo obbligatorio padre | 1 giorno |
| Congedo parentale complessivo | 10 mesi complessivi tra i genitori |
| Congedo parentale massimo madre | 6 mesi |
| Congedo parentale massimo padre | 6 mesi, elevabili a 7 mesi se ne fruisce per almeno 3 mesi |
| Genitore solo | 10 mesi |
Il datore di lavoro integra l'indennità INPS durante l'astensione obbligatoria fino al 100% della retribuzione.
Classificazione del personale
I livelli previsti sono:
- Quadri
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello Super
- 3° livello
- 4° livello Super
- 4° livello
- 5° livello
- 6° livello
Tra i profili richiamati dal testo figurano, tra gli altri:
- direttori sanitari e responsabili amministrativi;
- igienisti dentali;
- ASO - assistenti di studio odontoiatrico;
- segreteria e contabilità;
- addetti alle pulizie, fattorini, custodi.
Lavoratori di primo ingresso e reimpiego
Primo ingresso
- Destinato a lavoratori privi di esperienza nella mansione o con esperienza non superiore a 6 mesi.
- Inquadramento al 6° livello per un massimo di 24 mesi.
- Obbligo formativo minimo di 80 ore nei primi due anni.
- Al termine, progressione a livello superiore in base a competenze, formazione e autonomia acquisita.
Reimpiego
Per lavoratori over 50, donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, disoccupati di lunga durata, percettori di ammortizzatori e soggetti in politiche attive:
- possibile sottoinquadramento fino a 2 livelli inferiori per i primi 12 mesi;
- fino a 1 livello inferiore per i successivi 12 mesi;
- formazione minima di 80 ore nei primi due anni.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e 1° livello | 180 giorni |
| 2°, 3° Super e 3° livello | 150 giorni |
| 4° Super e 4° livello | 120 giorni |
| 5° livello | 90 giorni |
| 6° livello | 60 giorni |
Il periodo di prova non può comunque essere inferiore al 25% della durata prevista dal CCNL.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di destinazione | Durata |
|---|---|
| 2° | 36 mesi |
| 3° Super | 36 mesi |
| 3° | 36 mesi |
| 4° Super | 36 mesi |
| 4° | 36 mesi |
| 5° | 24 mesi |
Retribuzione apprendistato professionalizzante
| Anno | Percentuale retribuzione finale |
|---|---|
| 1° anno | 70% |
| 2° anno | 80% |
| 3° anno | 90% |
Limiti numerici
- Rapporto massimo apprendisti/qualificati: 3 a 2.
- Nelle aziende con meno di 10 dipendenti: massimo 100% dei qualificati.
- Se i lavoratori qualificati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
- Nelle aziende con più di 50 dipendenti, nuove assunzioni subordinate alla conferma a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti cessati nei 36 mesi precedenti, con le esclusioni previste.
Tempo determinato
Principali regole
- Durata massima complessiva: 36 mesi.
- Possibile ulteriore contratto presso ITL fino a 12 mesi.
- Proroghe: massimo 5 nei 36 mesi.
- Intervallo tra contratti:
- 10 giorni se il contratto precedente dura fino a 6 mesi;
- 20 giorni se superiore a 6 mesi.
Prosecuzione oltre la scadenza
- Maggiorazione del 20% per ogni giorno fino al 10° giorno.
- Maggiorazione del 40% per ciascun giorno successivo.
- Trasformazione a tempo indeterminato:
- oltre il 30° giorno per contratti inferiori a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Limiti quantitativi
- Datori da 0 a 5 dipendenti: massimo 2 lavoratori a termine.
- Datori con più di 5 dipendenti: massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio.
Esclusioni dai limiti
Esenti i contratti:
- nei primi 18 mesi di avvio di nuove attività o unità produttive;
- con lavoratori over 50 anni;
- per sostituzione di assenti.
Diritto di precedenza
Il lavoratore con oltre 6 mesi di servizio a termine ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, se manifesta per iscritto la volontà entro 6 mesi dalla cessazione.
Part-time
Regole principali
- Trattamento economico e normativo riproporzionato ma non meno favorevole del tempo pieno comparabile.
- Tipologie: orizzontale, verticale, misto.
Lavoro supplementare, straordinario e clausole elastiche
| Istituto | Limite / maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare | max 25% dell'orario concordato |
| Maggiorazione lavoro supplementare | 15% |
| Lavoro straordinario nel part-time verticale/misto | max 20% settimanale dell'orario concordato |
| Clausole elastiche/flessibili | maggiorazione 15% |
Trasferte, trasferimenti e reperibilità
Trasferta
Per attività su più sedi aziendali nella stessa provincia:
- rimborso spese sostenute per conto dell'azienda;
- indennità di disagio di 16,00 € per trasferte inferiori a 24 ore;
- 32,00 € al giorno o frazione per trasferte superiori a 24 ore.
Trasferimento
In caso di trasferimento spettano:
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio per il lavoratore e i familiari;
- rimborso spese di trasporto del mobilio e degli effetti familiari;
- eventuale rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione.
Reperibilità
- Indennità di disponibilità: 10,00 €.
- Se il rientro si realizza, spettano anche le maggiorazioni per lavoro straordinario/notturno/festivo secondo il caso.
- Non possono essere richieste prestazioni inferiori a 3 ore.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
I termini sono espressi in giorni di calendario e decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.
| Livello | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadro | 120 | 135 | 150 |
| 1° livello | 105 | 120 | 150 |
| 2° livello | 90 | 105 | 120 |
| 3° livello Super | 60 | 75 | 50 |
| 3° livello | 30 | 45 | 50 |
| 4° livello Super | 30 | 45 | 40 |
| 4° livello | 15 | 30 | 40 |
| 5° livello | 15 | 30 | 25 |
| 6° livello | 10 | 15 | 20 |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge.
Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini TFR, tra l'altro:
- rimborsi spese;
- somme una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per lavoro straordinario e festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.
Bilateralità e contributi
EPAR
L'ente bilaterale di riferimento è EPAR.
Contribuzione EPAR
- 0,60% della paga base conglobata per 12 mensilità per ogni lavoratore:
- 0,50% a carico datore;
- 0,10% a carico lavoratore.
COASCO
Le aziende applicanti il CCNL devono versare un contributo di assistenza contrattuale pari all'1% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità, interamente a carico azienda.
Quota assistenza contrattuale lavoratori
Prevista una quota di 10,00 € a carico dei lavoratori, trattenuta normalmente nel mese di dicembre, salvo esercizio del diritto di recesso nei termini previsti.
Welfare, sanità integrativa e formazione
- Fondo sanitario integrativo: San.Ar.Com.
- Fondo welfare: Welf.Ar.Com.
- Fondo interprofessionale formazione continua: FonARCom.
- Il contratto richiama anche la possibilità di politiche attive, tirocini di inserimento e reinserimento e percorsi formativi finanziati.
Osservazioni finali operative
Il CCNL attribuisce grande rilievo a:
- contrattazione di secondo livello;
- premi variabili di produttività;
- formazione professionale;
- strumenti di inserimento e reinserimento lavorativo;
- bilateralità e servizi EPAR;
- disciplina articolata di apprendistato, part-time e tempo determinato.
Accordi e rinnovi
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