CCNL Turismo Confcommercio - Pubblici esercizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 giu 2024 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti delle aziende di pubblici esercizi e della ristorazione collettiva riconducibili al perimetro del CCNL Turismo Confcommercio, con particolare riferimento a pubblici esercizi, ristorazione commerciale e collettiva, come risultante dalla sintesi fornita e dal testo contrattuale di settore.
Inquadramento generale
Il rinnovo riguarda il comparto Turismo Confcommercio - Pubblici esercizi e ristorazione collettiva.
- Validità: dal 01/06/2024 al 31/12/2027
- Ambito: dipendenti di aziende di pubblici esercizi e della ristorazione collettiva
- Mensilità: 14
- Divisore giornaliero: 26
- Divisore orario:
- 172 per orario normale di 40 ore settimanali
- 190 per orario normale di 44 ore settimanali
Nota sugli aumenti per la ristorazione collettiva
Per le aziende di ristorazione collettiva, gli aumenti previsti per giugno 2025 e giugno 2026 sono differiti rispettivamente a settembre 2025 e settembre 2026.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- FIPE
- ANGEM
- Lega Coop Produzione e Servizi
- Confcooperative Lavoro e Servizi
- Confcommercio
Organizzazioni sindacali
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTuCS-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari
Di seguito i minimi mensili per livello.
| Livello | 01/06/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2027 | 01/12/2027 | Contingenza | E.D.R. distinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro A | 1.788,71 | 1.854,49 | 1.920,26 | 1.969,60 | 2.035,37 | 542,70 | 16,00 |
| Quadro B | 1.615,23 | 1.674,63 | 1.734,02 | 1.778,57 | 1.837,97 | 537,59 | 16,00 |
| 1 | 1.463,34 | 1.517,16 | 1.570,97 | 1.611,33 | 1.665,14 | 536,71 | 16,00 |
| 2 | 1.289,89 | 1.337,33 | 1.384,76 | 1.420,33 | 1.467,77 | 531,59 | 16,00 |
| 3 | 1.185,29 | 1.228,88 | 1.272,47 | 1.305,16 | 1.348,74 | 528,26 | 16,00 |
| 4 | 1.087,75 | 1.127,75 | 1.167,75 | 1.197,75 | 1.237,75 | 524,94 | 16,00 |
| 5 | 985,26 | 1.021,49 | 1.057,72 | 1.084,89 | 1.121,13 | 522,37 | 16,00 |
| 6S | 926,08 | 960,13 | 994,19 | 1.019,73 | 1.053,78 | 520,64 | 16,00 |
| 6 | 904,54 | 937,80 | 971,06 | 996,01 | 1.029,27 | 520,51 | 16,00 |
| 7 | 812,03 | 841,89 | 871,75 | 894,14 | 924,00 | 518,45 | 16,00 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 6 scatti quadriennali.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| Quadro A | 40,80 |
| Quadro B | 39,25 |
| 1 | 37,70 |
| 2 | 36,15 |
| 3 | 34,86 |
| 4 | 33,05 |
| 5 | 32,54 |
| 6S | 31,25 |
| 6 | 30,99 |
| 7 | 30,47 |
Dal 01/01/2018 gli scatti di anzianità sono riconosciuti con cadenza quadriennale. Inoltre, dalla stessa data, gli scatti non rientrano più nella retribuzione utile per il calcolo della 14ª.
Indennità di funzione quadri
| Livello | Indennità mensile |
|---|---|
| Quadro A | 75,00 |
| Quadro B | 70,00 |
Ente bilaterale: elemento distinto della retribuzione
L'azienda che omette il versamento delle quote per il finanziamento dell'Ente Bilaterale è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.
Assistenza sanitaria integrativa: elemento distinto
L'importo di 16,00 euro indicato in tabella è da erogarsi dalle aziende che omettano il versamento delle quote destinate al finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. È un importo non assorbibile, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.
Lavoro extra o di surroga
È consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra, in particolare per:
- banqueting
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni
- presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi
- eventi similari
- fine settimana
- festività
In mancanza di accordi locali, il compenso orario omnicomprensivo lordo, rapportato a un servizio minimo di 4 ore, è fissato come segue:
| Livello | Giu 2024 | Giu 2025 | Giu 2026 | Giu 2027 | Dic 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15,60 € | 16,17 € | 16,74 € | 17,17 € | 17,75 € |
| 5 | 14,84 € | 15,39 € | 15,93 € | 16,34 € | 16,89 € |
| 6S | 14,21 € | 14,74 € | 15,26 € | 15,65 € | 16,17 € |
| 6 | 14,04 € | 15,07 € | 15,97 € | ||
| 7 | 13,13 € | 13,62 € | 14,46 € | 14,94 € |
Premio di risultato / premio di produzione
Il contratto conferma un premio destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 01/07/1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti.
Importi lordi del premio
| Livello | Euro |
|---|---|
| A | 279,00 |
| 1°, 2°, 3° | 237,00 |
| 4°, 5° | 210,00 |
| 6S, 6°, 7° | 168,00 |
Secondo il testo contrattuale aggiornato, gli importi risultano anche formulati come segue per l'effettività della contrattazione di secondo livello:
| Livello | Euro |
|---|---|
| A, B | 296,00 |
| 1, 2, 3 | 251,00 |
| 4, 5 | 222,00 |
| 6S, 6, 7 | 178,00 |
Il premio:
- è erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi;
- compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza;
- richiede iscrizione nel libro unico da almeno 6 mesi;
- è proporzionato alle giornate di effettiva prestazione lavorativa nell'anno precedente;
- per il part-time è riproporzionato.
Mancato accordo integrativo entro il 31/10/2026
Se, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non viene definito un accordo entro il 31/10/2026, il datore di lavoro eroga con la retribuzione di novembre 2027 i seguenti importi:
| Livello | Euro |
|---|---|
| A | 186,00 |
| 1°, 2°, 3° | 158,00 |
| 4°, 5° | 140,00 |
| 6S, 6°, 7° | 112,00 |
Nel testo contrattuale aggiornato la tabella è riportata come:
| Livello | Euro |
|---|---|
| A, B | 186,00 |
| 1, 2, 3 | 158,00 |
| 4, 5 | 140,00 |
| 6S, 6, 7 | 112,00 |
Alternativa welfare
In alternativa alle somme di cui sopra, a seguito di accordo aziendale o territoriale, l'azienda può destinare 140,00 euro a strumenti di welfare, riproporzionati per il personale part-time.
I lavoratori possono inoltre destinare tali valori al fondo di previdenza complementare Fon.Te..
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali, di norma su 5 giornate.
Flessibilità
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, l'azienda può adottare diversi regimi di orario con:
- superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali
- per un massimo di 20 settimane
- con corrispondente riduzione per altrettante settimane
Per anno si intende il periodo di 12 mesi successivo all'avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori percepiscono comunque la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno | 25% |
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro domenicale | 10% |
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario notturno | 60% |
Definizioni contrattuali essenziali
- Lavoro notturno: lavoro eseguito dalle ore 24:00 alle ore 06:00
- Per i lavoratori notturni, la maggiorazione si applica alle ore svolte dalle 23:00 alle 06:00
- Lavoro festivo: lavoro eseguito nei giorni festivi
- Lavoro domenicale: lavoro svolto di domenica da chi gode del riposo settimanale in giorno diverso
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge e il Santo Patrono.
4 novembre
Al lavoratore chiamato a prestare servizio il 4 novembre spetta, oltre al trattamento economico mensile:
- la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate senza maggiorazione,
- oppure, in alternativa, il corrispondente riposo compensativo.
Ferie, permessi e congedi
Ferie
- 26 giorni annui
- ai fini del calcolo, la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni
Permessi ed ex festività
- 104 ore annue, comprensive di 32 ore per ex festività
Per i lavoratori assunti dopo il 01/01/2018:
- per i primi 2 anni: riconosciute le 32 ore relative alle festività religiose abolite;
- dopo 2 anni dall'assunzione: riconosciute ulteriori 36 ore;
- dopo 4 anni dall'assunzione: riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti.
La disciplina si applica anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione dei contratti a termine nelle aziende di stagione e dei contratti stipulati per intensificazioni dell'attività in determinati periodi dell'anno.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario
Congedo per lutto e gravi eventi familiari
Si applica la disciplina legale della Legge 53/2000.
Il CCNL prevede inoltre:
- 5 giorni di calendario in caso di comprovata disgrazia a familiari con stretto vincolo di parentela o affinità: coniuge, componente di unione civile, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati;
- prolungamento fino a ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
In caso di documentata grave infermità, si possono concordare modalità diverse di espletamento dell'attività lavorativa, con riduzione dell'orario, per un massimo complessivo di 3 giorni l'anno sui cinque sopra indicati.
Assistenza a persone con disabilità
Si applica la normativa di legge: Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001.
Cure per invalidi
Si applica la normativa di legge: D.Lgs. 119/2011.
Donne vittime di violenza di genere
Si applica la disciplina del D.Lgs. 80/2015, art. 24.
Il CCNL prevede:
- diritto di astensione fino a 90 giorni lavorativi;
- possibilità di proroga per ulteriori 90 giorni, a richiesta della lavoratrice e in presenza delle condizioni di legge.
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni per anno (dal 01/01 al 31/12)
Trattamento economico
- 100% a carico del datore di lavoro per i primi 3 giorni di carenza, se la malattia supera i 5 giorni;
- indennità dell'istituto assicuratore pari all'80% dal 4° al 180° giorno.
Infortunio
- Periodo di comporto: 180 giorni per anno
- integrazione al 100% della normale retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
Maternità e genitorialità
Si applica la disciplina del D.Lgs. 151/2001.
Durata
- Astensione obbligatoria madre: 5 mesi
- Astensione obbligatoria padre: 10 giorni
Congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita:
- madre: massimo 6 mesi;
- padre: massimo 6 mesi, elevabili a 7 se ne fruisce per almeno 3 mesi;
- entrambi i genitori: massimo complessivo 10 mesi, elevabili a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi.
Integrazione economica
Il datore di lavoro integra al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.
Maturazione istituti
- I periodi di congedo per maternità, paternità e congedo parentale sono utili alla maturazione dei permessi/Rol.
- I periodi di maternità, paternità obbligatoria e alternativo, nonché il congedo parentale, sono utili alla integrale maturazione della 13ª.
- I periodi di maternità e paternità obbligatoria/alternativo sono utili alla integrale maturazione della 14ª.
- Dal 01/12/2027 anche i periodi di congedo parentale sono utili alla maturazione integrale della 14ª.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri A e B | 180 giorni |
| 1 | 150 giorni |
| 2 | 75 giorni |
| 3 | 45 giorni |
| 4 e 5 | 30 giorni |
| 6S | 20 giorni |
| 6 e 7 | 15 giorni |
Part-time
Trattamento economico e normativo
È proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Limiti minimi in assenza di diversa disciplina integrativa
| Tipologia | Minimo |
|---|---|
| Orario ridotto rispetto al settimanale | 15 ore |
| Orario ridotto rispetto al mensile | 64 ore |
| Orario ridotto rispetto all'annuale | 600 ore |
Lavoro supplementare
- massimo 180 ore annue
- maggiorazione del 30%
Clausole elastiche
- entro il limite massimo del 30% della prestazione annua concordata
- maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%)
In alternativa alla maggiorazione dell'1,5%, può essere concordata un'indennità annua di almeno 120 euro, non cumulabile, da corrispondere per quote mensili.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello finale | Durata |
|---|---|
| 2, 3, 4, 5, 6S | 36 mesi |
| 6 | 24 mesi |
Per figure professionali con contenuti competenziali omologhi a quelli artigiani, la durata massima è 48 mesi.
Per il 4° livello alcune figure specifiche hanno durata 42 mesi: gastronomo, gelatiere, pizzaiolo, cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita.
Retribuzione apprendisti
| Annualità | Percentuale della retribuzione del qualificato |
|---|---|
| 1° anno | 80% |
| 2° anno | 85% |
| 3° anno | 90% |
| 4° anno | 95% |
Limiti numerici
- aziende con almeno 10 lavoratori: massimo rapporto 3 apprendisti ogni 2 qualificati;
- aziende con meno di 10 lavoratori: massimo 1 apprendista per ogni qualificato;
- datore senza qualificati o con meno di 3 qualificati: massimo 3 apprendisti.
Contratti a tempo determinato e stagionali
Casi tipici richiamati nella sintesi
Rientrano fra le ipotesi legittime:
- intensificazioni dell'attività in determinati periodi dell'anno, tra cui:
- festività religiose e civili, nazionali ed estere;
- manifestazioni;
- iniziative promozionali e/o commerciali;
- intensificazioni stagionali e/o cicliche in aziende ad apertura annuale;
- cause di forza maggiore e/o calamità naturali.
Nuove attività
- durata massima: 12 mesi
- elevabile a 24 mesi dalla contrattazione integrativa
Affiancamento in caso di sostituzione
Consentito per sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa, temporaneamente assegnati altrove, in formazione o con rapporto temporaneamente trasformato da full time a part time.
- durata dell'affiancamento: entro la metà della durata della sostituzione
- in caso di maternità/paternità obbligatoria: possibile anticipazione fino a 3 mesi prima dell'astensione
Limiti quantitativi del tempo determinato
| Base di computo | N. lavoratori a termine |
|---|---|
| 0 - 4 | 4 |
| 5 - 9 | 6 |
| 10 - 25 | 7 |
| 26 - 35 | 9 |
| 36 - 50 | 12 |
| Oltre 50 | 20% |
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza; le frazioni si computano per intero.
Esclusioni dai limiti
Non si applicano i limiti alle:
- aziende di stagione;
- nuove attività;
- sostituzione e affiancamento;
- intensificazioni dell'attività in determinati periodi dell'anno;
- cause di forza maggiore.
Periodo di prova nel tempo determinato
- 10 giorni lavorativi
- escluso per il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda
Diritto di precedenza
Per i lavoratori a termine assunti per intensificazioni dell'attività o stagionalità:
- diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la stessa qualifica;
- esercitabile entro 1 anno dalla cessazione;
- il lavoratore deve manifestare la volontà con comunicazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione.
Esclusi:
- lavoratori con requisiti pensionistici di vecchiaia;
- lavoratori licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Successione di contratti
Non trova applicazione la disciplina ordinaria del D.Lgs. 81/2015:
- art. 19, comma 2: nei casi di intensificazione attività o stagionalità;
- art. 21, comma 2: per nuove attività, sostituzione e affiancamento, intensificazioni o stagionalità e negli altri casi individuati dal secondo livello.
Maggiorazioni per stagionali
| Durata ingaggio | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 1 mese | 20% |
| Fino a 2 mesi | 15% |
| Oltre 2 mesi fino a fine stagione | 8% |
Risoluzione anticipata nelle aziende di stagione
- in caso di riduzione del personale o chiusura anticipata per giusta causa: indennizzo pari a metà della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito;
- in caso di risoluzione anticipata ingiustificata: intera retribuzione.
Somministrazione
Limiti quantitativi
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Limite ordinario | 10% dei lavoratori dipendenti |
| Minimo garantito | 3 lavoratori |
Il limite si applica in ciascuna unità produttiva.
La base di computo comprende i lavoratori occupati all'attivazione dei singoli rapporti, inclusi i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti. Nelle aziende di stagione, sono compresi anche i lavoratori a termine. Le frazioni si computano per intero.
Per le Sale Bingo / Gaming Hall, secondo la disciplina richiamata nella sintesi, il limite è riferito a ciascuna Gaming Hall.
Preavviso
| Livello | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri A e B | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| 1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 2 e 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6S, 6 e 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
TFR
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.
Il testo contrattuale richiama inoltre, per alcuni periodi, specifiche esclusioni dalla quota annua utile ai fini del TFR in relazione a istituti particolari; la sintesi evidenzia che gli scatti di anzianità sono stati esclusi dalla quota utile dal 01/01/2018 fino al 31/10/2021.
Ulteriori osservazioni di rilievo dal testo
- Il contratto conferma il ruolo centrale della bilateralità, della sanità integrativa e della previdenza complementare.
- Sono presenti norme evolutive su pari opportunità, genitorialità, violenza di genere, appalti, internalizzazione e premio di risultato.
- In materia di contrattazione di secondo livello, il testo rafforza il meccanismo di effettività del premio nelle aziende prive di accordi integrativi applicabili.
- Il contratto aggiornato al 2024 introduce e coordina varie novità del testo unico del CCNL Turismo, ma per il presente profilo i dati economici di riferimento restano quelli riportati nelle tabelle sopra esposte.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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