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CCNL

CCNL Turismo - Attività Stagionale (Ugl - Federterziario)

CCNLH05T

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 mag 2017 al 30 apr 2020

Parti stipulanti

SindacatiUGL Terziario NazionaleUGL
Datori di lavoroCONFIMEAFederterziarioCONFITERImpresa Italia

Sfera di applicazione

Disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro di tipo esclusivamente stagionale posti in essere da aziende, cooperative e loro consorzi che operano nel settore del turismo, ai sensi dell'art. 1 del DPR 11/07/1995 n. 378. Si applica, a titolo esemplificativo, ad attività alberghiere, pubblici esercizi, ricettività all'aria aperta, stabilimenti balneari, servizi di spiaggia, servizi di salvataggio e a tutte le attività che direttamente o indirettamente rientrano nella sfera del turismo stagionale.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro esclusivamente stagionali nel settore turismo, con applicazione su tutto il territorio nazionale. Il testo riguarda i dipendenti delle aziende, i soci lavoratori e i dipendenti delle cooperative e dei loro consorzi che svolgono attività stagionale nel comparto turistico.

Ambito di applicazione

Si applica, in via esemplificativa, alle imprese e cooperative operanti nei seguenti ambiti:

  • alberghiero;
  • pubblici esercizi;
  • ricettività all'aria aperta;
  • stabilimenti balneari;
  • servizi di spiaggia;
  • servizi di salvataggio;
  • ulteriori attività riconducibili al turismo stagionale.

Il contratto richiama il quadro normativo delle attività stagionali di cui al DPR 11/07/1995 n. 378.

Validità

  • Decorrenza: 01/05/2017
  • Scadenza: 30/04/2020

Il testo prevede che, per il rinnovo, la piattaforma venga presentata tre mesi prima della scadenza.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CONFIMEA
  • Federterziario
  • CONFITER
  • Impresa Italia

Organizzazioni sindacali

  • UGL Terziario Nazionale
  • con assistenza della Confederazione UGL

Trattamento economico

La retribuzione è prevista in forma conglobata mensile, comprensiva di contingenza. Per il livello Quadro è inclusa un'indennità di funzione di euro 70,00. Per il 6° livello è previsto un elemento integrativo mensile:

  • euro 30,00 per i lavoratori dipendenti;
  • euro 25,00 per i soci lavoratori di cooperative.

Il contratto prevede inoltre che, data la stagionalità, la 13ª mensilità sia erogata nella paga oraria; nelle tabelle allegate sono riportati anche i ratei di 13ª e ferie e il totale di riferimento.

Minimi mensili conglobati dal 01/05/2017

LivelloMinimo mensile conglobato
Quadro€ 2.157,69
1€ 1.946,88
2€ 1.624,47
3€ 1.488,06
4€ 1.401,26
5€ 1.302,05
6€ 1.240,05

Minimi mensili conglobati soci lavoratori di cooperative dal 01/05/2017

LivelloMinimo mensile conglobato
Quadro socio€ 2.057,24
1 socio€ 1.851,39
2 socio€ 1.542,62
3 socio€ 1.395,06
4 socio€ 1.339,25
5 socio€ 1.277,25
6 socio€ 1.240,05

Tabelle retributive operai e impiegati

ParametroLivelloPaga base + contingenzaRateo 13ªRateo ferieElemento integrativo mensileTotale
174Quadro€ 2.157,69€ 179,81€ 179,81€ -€ 2.517,31
1571 livello€ 1.946,88€ 162,24€ 162,24€ -€ 2.271,36
1312 livello€ 1.624,47€ 135,37€ 135,37€ -€ 1.895,21
1203 livello€ 1.488,06€ 124,01€ 124,01€ -€ 1.736,08
1134 livello€ 1.401,26€ 116,77€ 116,77€ -€ 1.634,80
1055 livello€ 1.302,05€ 108,50€ 108,50€ -€ 1.519,05
1006 livello€ 1.240,05€ 103,34€ 103,34€ 30,00€ 1.476,73

Tabelle retributive soci lavoratori di cooperative

ParametroLivelloPaga base + contingenzaRateo 13ªRateo ferieElemento integrativo mensileTotale
165,9Quadro€ 2.057,24€ 171,44€ 171,44€ -€ 2.400,12
149,31 livello€ 1.851,39€ 154,28€ 154,28€ -€ 2.159,95
124,42 livello€ 1.542,62€ 128,55€ 128,55€ -€ 1.799,72
112,53 livello€ 1.395,06€ 112,26€ 112,26€ -€ 1.619,58
1084 livello€ 1.339,25€ 111,60€ 111,60€ -€ 1.562,45
1035 livello€ 1.277,25€ 106,44€ 106,44€ -€ 1.490,13
1006 livello€ 1.240,05€ 103,34€ 103,34€ 25,00€ 1.471,73

Divisori e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario impiegati173
Divisore orario operai195
Divisore giornaliero26
Numero mensilità13

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Turno domenicale10%
Straordinario diurno10%
Lavoro festivo15%
Straordinario festivo15%
Lavoro supplementare15%
Lavoro notturno20%
Straordinario notturno25%
Straordinario festivo/notturno30%

Orario di lavoro

Orario normale

  • Impiegati: 40 ore settimanali
  • Operai: 45 ore settimanali

Per gli operai rientrano in tale regime, in particolare, gli addetti di stabilimenti balneari, servizi di salvataggio, servizi di spiaggia, complessi turistici ricettivi all'aria aperta e pubblici esercizi.

Flessibilità plurisettimanale

Possono essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario su periodi plurisettimanali, con settimane superiori alle 40 o 45 ore senza compenso per straordinario, compensate da settimane inferiori senza riduzione della normale retribuzione.

Limiti principali:

  • massimo 8 settimane consecutive;
  • massimo 13 ore giornaliere;
  • fermo il diritto al riposo settimanale.

Riposi

  • Riposo giornaliero: 11 ore consecutive nelle 24 ore.
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con il riposo giornaliero; la media può essere calcolata su un periodo non superiore a 14 giorni.

Straordinario, festivo, notturno e banca ore

Lavoro straordinario

Il tetto dello straordinario è fissato in 70 ore individuali per l'intero periodo stagionale. Oltre tale limite è necessario accordo con la RSA.

Banca ore

Le ore di straordinario possono essere accantonate in banca ore. Per i lavoratori cui si applica il sistema, il monte ore può essere elevato a 100 ore.

Se i riposi compensativi non vengono fruiti entro il periodo lavorativo stagionale, le ore accantonate residue sono retribuite con le maggiorazioni contrattuali.

Definizioni

  • Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00; per i locali con prestazione ordinaria notturna, dalle 00:00 alle 06:00.
  • Lavoro festivo: lavoro svolto nelle domeniche e nei giorni festivi previsti dalla legge.

Ferie, festività e permessi

IstitutoMisura
Ferie annuali26 giorni
Festività soppresse32 ore
Congedo matrimoniale15 giorni di calendario
Permesso per gravi e documentati motivi familiarimassimo 3 giorni

Le 32 ore per festività soppresse spettano in proporzione alla durata dell'effettiva attività aziendale stagionale.

Per assistenza a persone con disabilità, cure per invalidi e congedi per donne vittime di violenza, il contratto rinvia alla normativa di legge vigente.

Malattia, infortunio, maternità/paternità

Malattia

  • Periodo di comporto: per tutto il periodo dell'attività stagionale, se la durata del rapporto stagionale non coincide con l'intero periodo di attività aziendale.
  • Carenza: i primi 3 giorni non sono retribuiti se la malattia non supera 10 giorni di calendario, salvo ricovero ospedaliero.
  • Dal 11° giorno: integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione di fatto.

Infortunio sul lavoro

  • intera retribuzione per il giorno in cui avviene l'infortunio;
  • indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi;
  • per il periodo restante si applicano le disposizioni di legge.

La conservazione del posto è limitata al solo periodo di stagione.

Maternità e paternità

Si applica la normativa legale vigente. Il contratto precisa che l'azienda non integra l'indennità economica di maternità erogata dall'INPS.

Inquadramento del personale

Il sistema classificatorio è articolato in 7 livelli, comprensivi della categoria Quadri.

Esempi di profili

  • Quadro: direttore.
  • 1° livello: vice direttore, capo settore commerciale/amministrativo/acquisti/economo.
  • 2° livello: responsabile di struttura, capo cuoco, capo servizio catering, infermiere diplomato.
  • 3° livello: portiere, aiuto cuoco unico, segretario di direzione, corrispondente in lingue estere.
  • 4° livello: segretario ricevimento cassa, operaio specializzato, secondo maitre.
  • 5° livello: bagnino di salvataggio, guardarobiere, giardiniere, barista, pizzaiolo, magazziniere, cameriera sala e piani, autista.
  • 6° livello: commis di cucina/ristorante/bar, stiratrice, addetto ai servizi e pulizia spiaggia, personale di fatica e pulizia, fattorino, addetti ai servizi di camera.

In caso di mansioni promiscue, il lavoratore è inquadrato nel livello superiore quando le mansioni di livello più alto risultano prevalenti. La figura del jolly/polivalente ha diritto al livello corrispondente alla mansione più elevata svolta.

Periodo di prova

LivelloGiorni di calendario
Quadro30
130
225
320
420
515
615

Il personale riassunto entro 3 anni con la stessa qualifica, dopo avere già superato la prova, può essere dispensato da un nuovo periodo di prova in misura pari alla metà di quello ordinario, con arrotondamento al numero superiore.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Tipologie

  • orizzontale;
  • verticale;
  • misto.

Limiti numerici

  • massimo 30% degli addetti in forza;
  • in assenza di personale in forza, minimo 2 unità assumibili part-time.

Lavoro supplementare

  • limite massimo: 50% dell'orario settimanale concordato;
  • maggiorazione del 5% con preavviso minimo di 3 ore;
  • maggiorazione del 15% con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi.

Per il part-time orizzontale o misto sono ammesse anche prestazioni straordinarie, fermo il limite di orario lavorabile previsto dal contratto.

Apprendistato professionalizzante

Il contratto disciplina l'apprendistato in funzione della stagionalità.

Durata massima complessiva

Livello di destinazioneDurata massima
6°18 mesi
5° e 4°24 mesi
3°, 2° e 1°36 mesi

La durata annuale può essere:

  • massima 9 mesi e mezzo;
  • minima 4 mesi.

Retribuzione apprendista

PeriodoRetribuzione
Prima metà80% del livello di destinazione finale
Seconda metà90% del livello di destinazione finale

Formazione on the job

  • 60 ore per il 6° livello;
  • 90 ore per i livelli 5° e 4°;
  • 120 ore per i livelli 3°, 2° e 1°.

Stage e tirocini

Il contratto prevede la possibilità di stage/tirocini formativi.

Principali condizioni:

  • durata uguale o inferiore all'attività stagionale;
  • compenso minimo pari a € 400,00 mensili;
  • per i non residenti, possibili rimborsi totali o parziali di vitto e alloggio;
  • copertura assicurativa contro gli infortuni in azienda.

Limiti numerici:

  • fino a 5 dipendenti: massimo 1 stagista;
  • da 6 a 20 dipendenti: massimo 2 stagisti.

Lavoro intermittente

È ammesso il lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alla prestazione effettivamente svolta. Se è pattuito l'obbligo di risposta, spetta anche l'indennità di disponibilità secondo la normativa vigente.

Preavviso e cessazione del rapporto

LivelloPreavviso
Quadri20 giorni
1°15 giorni
2°12 giorni
3° e 4°10 giorni
5° e 6°6 giorni

Il mancato rispetto del preavviso comporta il pagamento dell'indennità sostitutiva di importo pari al preavviso non lavorato.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della L. 29/05/1982 n. 297 e della L. 296/2006.

Il testo prevede che, considerata la specificità del lavoro stagionale, l'azienda possa anche corrispondere il TFR maturato mese per mese in busta paga, se il dipendente opta per mantenerlo in azienda.

Relazioni sindacali, sicurezza e bilateralità

Diritti sindacali

  • 1 ora di permesso sindacale per partecipazione assembleare;
  • ai dirigenti RSA: 1 ora mensile retribuita per l'espletamento delle funzioni.

RSA

  • aziende/cooperative con oltre 15 e fino a 100 dipendenti: 1 rappresentante;
  • oltre 100 dipendenti: 3 rappresentanti.

RLS

Permessi retribuiti per l'intero rapporto stagionale:

  • fino a 15 dipendenti: 4 ore;
  • oltre 15 dipendenti: 8 ore.

Ente bilaterale

Il contratto individua nell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO lo strumento bilaterale di riferimento.

Contributi previsti sulla retribuzione normale:

AnnoAziendaLavoratore
dal 01/05/20170,10%0,05%
20180,15%0,07%
20190,20%0,10%

È inoltre previsto un contributo di assistenza contrattuale pari allo 0,80% del monte salari lordo mensile a carico delle aziende/cooperative aderenti o che applicano il contratto.

Disciplina del rapporto e sanzioni

Il contratto contiene norme su doveri del lavoratore, ritardi, abbandono del posto di lavoro, sanzioni disciplinari, licenziamento per mancanze, tutela contro molestie sessuali e mobbing, privacy e procedure di conciliazione delle controversie.

Tra le sanzioni disciplinari sono previste:

  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • multa fino a 3 ore di retribuzione;
  • sospensione fino a 3 giorni;
  • licenziamento disciplinare nei casi più gravi.

Ulteriori previsioni di interesse

  • Il pagamento della retribuzione deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo.
  • In caso di ritardo oltre 10 giorni maturano interessi di mora a favore del dipendente.
  • Il vitto e l'alloggio, ove forniti, sono regolati economicamente dalla contrattazione aziendale.
  • È consentita l'assunzione di personale extra e di surroga per i livelli dal 3° al 6°, nei casi indicati dal contratto, con retribuzione pari a quella del personale dello stesso livello.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 27/04/2017Testo consolidato del CCNL del 27/04/2017

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