Sentenza n. 2384/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: - a) del prot. n. -OMISSIS- del 25/10/2023, emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; - b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; c) del P.E.I. a.s. 2023/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché gli atti impugnati riguardavano l'anno scolastico 2023/2024, ormai decorso, e gli stessi ricorrenti avevano dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. Il giudice non ha esaminato le censure relative all'adeguatezza delle ore di sostegno né quelle concernenti il PEI. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Attribuzione di 22 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024 e relativo PEI
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato il provvedimento con cui l'istituto scolastico aveva assegnato all'alunno, affetto da disturbo comportamentale, attentivo e relazionale e riconosciuto persona con handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, 22 ore settimanali di sostegno. I ricorrenti deducevano che tale quantificazione fosse inadeguata rispetto alle 26 ore settimanali di frequenza e alle esigenze individuali dell'alunno, anche considerando la richiesta sanitaria di un rapporto individualizzato in deroga. Contestavano inoltre il PEI per l'assenza dell'indicazione delle esatte ore di sostegno correlate al fabbisogno effettivo e alla patologia, articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale fondamento del riconoscimento della situazione di handicap grave dell'alunno; non è stata oggetto di esame nel merito a causa dell'improcedibilità.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR
Richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, GDPR
Richiamato, unitamente alle norme nazionali sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando gli atti scolastici impugnati riguardano un anno scolastico ormai decorso e il ricorrente dichiara il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse da parte dei ricorrenti, riferita a un atto non più attuale perché collegato a un anno scolastico concluso, giustifica la definizione in rito della controversia e la compensazione delle spese, salvo diversa valutazione del giudice.
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